Articolo abrogato dall’art. 16 del D.M. 20/05/1992, n. 569 e dall’art. 13 del D.P.R. 30/06/1995, n. 418. Di seguito il testo dell’articolo abrogato:

Gli edifici indicati nell’art. 1 devono essere isolati, o, quando ciò non sia possibile, separati dagli edifici eventualmente contigui mediante muri pieni atti a funzionare da tagliafuoco.

I detti edifici devono inoltre essere divisi in più sezioni separate completamente fra loro mediante tagliafuoco, o con altri opportuni accorgimenti, in modo che l’incendio, eventualmente sviluppatosi in una parte, non possa propagarsi alle altre.

Qualora, trattandosi di edifici già costruiti od aventi carattere monumentale, non sia possibile attuare completamente questo sistema, non sono ammesse le deroghe previste nei seguenti articoli 9, 11, 12, 20 e 25 per quanto riguarda gli impianti termici ed elettrici.

Tuttavia negli edifici esistenti in centri urbani molto densi, per i quali non si trovi il modo di ottemperare alle prescrizioni dell’art. 10 e non risulti possibile o conveniente il riscaldamento elettrico a bassa tensione, può essere consentita la installazione della centrale termica nell’interno degli edifici con opportuni dispositivi di protezione, purché i depositi di combustibile siano collocati fuori degli edifici stessi.”

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