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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 30/06/1995, n. 418
D. P.R. 30/06/1995, n. 418
D. P.R. 30/06/1995, n. 418
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PreamboloIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089; |
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Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico ed artistico destinati a biblioteche ed archivi |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1. - Campo di applicazione1. Le presenti norme di sicurezza si applicano agli edifici pubblici e privati che, nella loro global |
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Art. 2. - Attività consentite negli edifici per i quali si applicano le disposizioni del presente regolamento1. Negli edifici di cui al comma 1 dell'art. 1 possono essere ubicate attività comprese nel D.M. 16 febbraio 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982 n. 98) non pertinenti l'attività principale unicamente se dette attività risultano isolate o separate a mezzo di strutture tagliafuoco con REI non inferiore a 120 e rispettando le vigenti norme di sicurezza antincendio o, in mancanza, i criteri tecnici di cui all'art. 3 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982, n. 229) |
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Capo II - Prescrizioni tecniche |
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Art. 3. - Disposizioni di esercizio1. É vietato, nei locali di cui all'art. 1, tenere ed usare fiamme libere, fornelli o stufe a gas, stufe elettriche con resistenza in vista, stufe a kerosene, apparecchi a incandescenza senza protezione, nonché depositare sostanze che possono, per la loro vicinanza, reagire tra loro provocando incendi e/o esplosioni. |
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Art. 4. - Sale di consultazione e lettura1. Gli ambienti destinati a sala di consultazione e lettura devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido ed ordinato degli occupanti verso spazi scoperti o luoghi sicuri in caso di incendio o di pericolo di altra natura. |
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Art. 5. - Depositi1. Nei depositi il materiale ivi conservato deve essere posizionato all'interno del locale in scaffali e/o contenitori metallici consentendo passag |
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Art. 6. - Impianti elettrici1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati secondo le prescrizioni della L. 1° marzo 1968, n. 186 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 |
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Art. 7. - Ascensori e montacarichi1. Gli ascensori e montacarichi di nuova installazione debbono rispettare le norme antincendio previs |
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Art. 8. - Mezzi antincendio1. Deve essere prevista l'installazione di un estintore portatile con capacità estinguenti non inferiore a 13 A ogni 150 mq di superficie di pavimento; gli estintori debbono essere disposti in posizione ben visibile, segnalata e di facile accesso. 2. L'impianto idrico antincendio deve essere realizzato da una rete, possibilmente chiusa ad anello, dotata di attacchi UNI 45 utilizzabili per il collegamento di manichette flessibili o da naspi. La rete idrica deve essere dimensionata per garantire una portata minima di 240 l/min per ogni colonna montante con |
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Capo III - Prescrizioni per la gestione |
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Art. 9. - Gestione della sicurezza1. Il soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilità di un edificio disciplinato dal presente regolamento, deve nominare il responsabile delle attività svolte al suo interno (direttore della biblioteca, dell'archivio o dell'istituto) e il responsabile tecnico addetto alla sicurezza. 2. Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza e in particolare: - non siano superati gli affollamenti massimi previsti per gli ambienti destinati a sale di consultazione e lettura; |
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Art. 10. - Piani di intervento e istruzioni di sicurezza1. Nelle attività di cui al comma 1 dell'art. 1 devono essere predisposti adeguati piani di intervento da porre in atto in occasione delle situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili. Il personale addetto deve essere edotto sull'intero piano e, in particolare, sui compiti affidati ai singoli. 2. Detti piani, definiti caso per caso in relazione alle caratteristiche dell'attività, devono essere concepiti in modo che in tali situazioni: - siano avvisati immediatamente i presenti in pericolo evitando, per quanto possibile, situazioni di panico; |
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Capo IV - Deroghe |
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Art. 11. - Deroghe1. Ove, per particolari ragioni di carattere tecnico o speciali esigenze di tutela ai sensi della L. 1° giugno 1939, n. 1089, non sia possibile il rispetto in |
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Capo V - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 12. - Norme transitorie1. Gli edifici storici ed artistici di cui al precedente art. 1, punto 1, sono tenuti ad adeguarsi al |
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