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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 29/11/2018, n. 23
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- L.R. 06/02/2020, n. 1
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione1. La Regione, al fine di favorire il miglioramento della qualità ambientale, paesaggistica, architettonica e sociale del tessuto edificato, individua la rigenerazione |
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CAPO II - Rigenerazione urbana |
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Articolo 2 - Individuazione degli ambiti urbani in condizioni di degrado urbanistico ed edilizio1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Comune, anche su proposta di altri soggetti pubblici o privati, può individuare nel proprio territorio gli ambiti urbani in condizioni di degrado urbanistico ed edilizio che richiedono interventi di rigenerazione urbana, architettonica, sociale, ambientale o di deimpermeabilizzazione dei suoli, in quanto ambiti caratterizzati, anche alternativamente, da: a) carenza delle dotazioni di servizi di urbanizzazione; b) presenza di edifici o di complessi di edifici abbandonati e aree libere intercluse, da recuperare o riusare per le funzioni previste dall'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni; c) presenza di edifici o di complessi di edifici caratterizzati da obsolescenza statica, tecnologica, energetica e funzionale; |
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Articolo 3 - Tipologie degli interventi per la rigenerazione urbana1. Negli ambiti urbani individuati ai sensi dell'articolo 2 possono essere previsti i seguenti interventi: a) mutamenti di destinazioni d'uso, anche con opere edilizie, comportanti il passaggio tra le categorie funzionali di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), della L.R. n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, finalizzati all'introduzione di funzioni attrattive o di interesse collettivo che rivitalizzino l'ambito urbano; b) interventi sino alla ristrutturazione urbanistica e interventi di nuova costruzione, relativi a edifici o complessi |
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Articolo 4 - Procedura per l'individuazione degli ambiti urbani che richiedono interventi di rigenerazione1. L'individuazione degli ambiti urbani, con i relativi elaborati tecnici, ivi compresi quelli richiesti ai fini delle procedure di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni, è adottata con deliberazione comunale, da depositarsi per trenta giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale e inserita nel sito informatico del Comune, previo avviso da pubblicarsi in tale si |
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Articolo 5 - Contenuti dei progetti degli interventi di rigenerazione urbana soggetti a permesso di costruire convenzionato1. I progetti degli interventi attuativi della scheda normativa di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), qualora soggetti a permesso di costruire convenzionato, contengono i seguenti elementi: a) gli elaborati progettuali richiest |
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Articolo 6 - Incentivi per gli interventi di rigenerazione urbana1. Le attività comunali di progettazione per l'individuazione e la disciplina degli ambiti urbani di cui all'articolo 2 possono essere finanziate mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 27 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2013)) e successive modificazioni e integrazioni sulla base di apposito bando che, per ciascuna delle condizioni di degrado urbanistico ed edilizio di cui al medesimo articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), selezioni casi suscettibili del finanziamento regionale sulla base dei criteri e delle modalità indicate nel bando stesso. 2. Gli interventi di rigenerazione urbana attuativi della scheda normativa di cui al |
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Articolo 7 - Criteri vincolanti per la disciplina degli ambiti urbani1. Negli ambiti urbani individuati ai sensi dell'articolo 2 per promuovere processi di rigenerazione urbana e rinnovo del patrimonio edilizio devono essere osservati i seg |
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CAPO III - Recupero del territorio agricolo |
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Articolo 8 - Individuazione degli ambiti del territorio agricolo in condizioni di abbandono1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, il Comune, anche su proposta di altri soggetti pubblici o privati, può individuare gli ambiti del proprio territorio caratterizzati dalla presenza di: a) terre agricole abbandonate, incolte o insufficientemente coltivate, come definite dall'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 18 (Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440 "Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate") e successive modificazioni e integrazioni; b) areali coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, nei quali siano presenti le seguenti condizioni: 1) presenza di terrazzamenti o qualificazione catastale che confermi il precedente uso agricolo; 2) presenza di idonee condizioni di accessibilità o delle relative previsioni nei vigenti piani urbanistici; c) edifici o complessi di edifici rurali, serre dismesse, agglomerati edilizi e borghi in contesti agricoli, abbandonati o degradati, che richiedono in |
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Articolo 9 - Tipologie degli interventi per il recupero del territorio agricolo in condizioni di abbandono1. Negli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 8 possono essere previsti i seguenti interventi: a) opere edilizie strettamente funzionali al recupero di terre agricole abbandonate non riconducibili a quelle di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) e successive modificazioni e integrazioni; b) recupero di edifici esistenti connessi a fondi agricoli, anche mediante cambio di destinazione d'uso, per la residenza dell'imprenditore agricolo a titolo principale, per la residenza di soggetti che, in regime di convenzione con il Comune, assicurino gli obiettivi di recupero agricolo previsti per l'ambito, o per lo svolgimento di funzioni turistico-ricettive esercitate dall'azienda; c) rimozione di serre dismesse e ripristino di colture in pieno campo; |
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Articolo 10 - Procedura per l'individuazione degli ambiti di recupero del territorio agricolo in condizioni di abbandono1. L'individuazione degli ambiti di recupero del territorio agricolo con i relativi elaborati tecnici, ivi compresi quelli richiesti ai fini delle procedure di cui alla L.R. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è adottata con deliberazione comunale, da depositarsi per trenta giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale e inserita nel sito informatico del Comune, previo avviso da pubblicarsi in tale sito; entro tale termine gli interessati possono presentare osservazioni. Decorso il termine di cui sopra e, comunque, a conclusione delle procedure di cui alla L.R. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni: a) nel caso in cui siano per |
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Articolo 11 - Contenuti dei progetti degli interventi di recupero del territorio agricolo1. I progetti degli interventi di recupero del territorio agricolo, attuativi della scheda normativa di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), contengono i seguenti elementi: a) elaborati progettuali previsti per il rilascio del titolo edilizio richiesto per l'esecuzione degli interventi ammessi; b) valutazione di fattibilità economico-finanziaria, comprensiva |
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Articolo 12 - Incentivi per gli interventi di recupero del territorio agricolo1. Per gli interventi di recupero del territorio agricolo previsti nella scheda normativa i valori della Tabella di cui all’ Allegato B alla L.R. n. 25/1995 e successive modificazioni e integrazioni, riferiti alle voci di cui alla sigla "C" e alla sigla "RIS%", sono sostituiti e integrati da quelli indicati nella Tabella 1 allegata alla pres |
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Articolo 13 - Criteri vincolanti per la disciplina degli ambiti di recupero del territorio agricolo1. Negli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 8 per promuovere processi di recupero del territorio agricolo, devono essere osservati i seguenti criteri applicativi della vigente pianificazione territoriale regionale al fine di assicurare la qualità degli interventi ivi previsti: |
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CAPO IV - Disposizioni comuni |
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Articolo 14 - Linee guida regionali1. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate linee guida contenenti gli schemi-tipo delle schede normative di |
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Articolo 15 - Clausola valutativa1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria valuta l'attuazione e i risultati della presente legge nel favorire la rigenerazione di ambiti urbani in condizioni di degrado e il recupero del territorio agricolo in stato di abbandono. 2. Le amministrazioni comunali, entro il 30 ap |
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Articolo 16 - Abrogazione di norme |
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Tabella 1 - Determinazione del contributo di costruzione per gli interventi - Incentivi (articoli 6 e 12)Parte di provvedimento in formato grafico |
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