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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Umbria 26/10/2018, n. 11
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TITOLO I - OGGETTO |
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Art. 1 - (Oggetto)1. Il presente regolamento, ai sensi dell' articolo 27, comma 1 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie. Modificazioni ed abrogazioni) disciplina: |
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TITOLO II - CENTRI DI ATTIVITÀ MOTORIA |
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Capo I - Esercizio dell'attività |
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Art. 2 - (Centri di attività motoria)1. I Centri di attività motoria di seguito CAM di cui all' articolo 16 della l.r. 19/2009 sono strutture organizzate per la gestione di attività ginniche e sportive, di muscolazione e formazione fisica, finalizzate al raggiungimento del benessere psico-fisico, ove si accede a fronte del pagamento di corrispettivi, erogati a qualsiasi titolo, per fruire dei relativi servizi. 2. L'esercizio dell'attività dei CAM è consentito nell'ambito di idonee strutture/locali in |
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Art. 3 - (Esercizio dell'attività)1. L'interessato che intende aprire un CAM presenta, ai sensi dell' articolo 16 bis della l.r. 19/2009 , la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive e per l' |
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Art. 4 - (Gestione del CAM)1. Il titolare del CAM è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza e di benessere degli utenti e del personale e ne garantisce la sicurezza in caso di emergenza. Al riguardo predispone un piano contenente, in particolare, le ind |
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Capo II - Funzioni del direttore tecnico responsabile e del medico responsabile |
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Art. 5 - (Funzioni del direttore tecnico responsabile)1. Il direttore tecnico responsabile del CAM, in possesso dei titoli di studio di cui all' articolo 16, comma 2, lettera c) della l.r. 19/2009 , svolge le seguenti funzioni: a) organizza le attività motorie programmate dal |
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TITOLO III - ESERCIZIO FISICO ADATTATO E PALESTRE DELLA SALUTE |
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Capo I - Definizione |
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Art. 7 - (Esercizio Fisico Adattato - EFA)1. Per Esercizio Fisico Adattato, di seguito denominato EFA si intendono esercizi fisici svolti esclusivamente su prescrizione medica, strutturati in programmi che ne definiscono, sulla base della sp |
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Capo II - Procedimento per la certificazione di Palestra della salute |
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Art. 8 - (Palestre della salute)1. Le Palestre della salute sono strutture, di natura pubblica o privata, destinate allo svolgimento di programmi di EFA. 2. L'esercizio dell'attività della Palestra della sal |
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Art. 9 - (Esercizio dell'attività)1. L'interessato che intende aprire una Palestra della salute presenta, ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) del Comune competente per territorio. La SCIA è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, resi ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 sul possesso dei requisiti di cui agli Allegati 1, 2 |
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Art. 10 - (Responsabilità del titolare)1. Il titolare della Palestra della salute è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza e di benes |
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Art. 11 - (Elenco regionale delle Palestre della salute)1. L'elenco regionale delle Palestre della salute di cui all' articolo 15, comma 4 della l.r. 19/2009 è formato ed aggiornat |
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Capo III - Indirizzi per la prescrizione e somministrazione dei programmi di EFA |
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Art. 12 - (Figure professionali per la prescrizione dell'EFA)1. I programmi di EFA, ai sensi dell' articolo 15, comma 2 della l.r. 19/2009 , sono pre |
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TITOLO IV - NORME COMUNI CENTRI DI ATTIVITÀ MOTORIA E PALESTRE DELLA SALUTE |
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Capo I - Requisiti strutturali e strumentali |
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Art. 14 - (Requisiti)1. I CAM e le Palestre della salute devono possedere i requisiti di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento. 2. Qualora l'a |
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Capo II - Vigilanza e controllo |
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Art. 15 - (Vigilanza e controllo)1. Ai sensi dell' articolo 28 della l.r. 19/200 |
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Art. 16 - (Provvedimenti)1. Ai sensi dell' articolo 19 della l. 241/1990 , il Comune, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti dei presupposti dichiarati nella SCIA stessa, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozioni degli effetti dannosi di essa. 2. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, il comune invita l'interessato a provvedere prescrivendo le misure necessarie e fissando un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, nel caso di mancato adeg |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Capo I - Disposizioni transitorie e finali |
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ALLEGATO 1 - REQUISITI STRUTTURALI1. Fermo restando la rispondenza alle norme urbanistiche ed edilizie locali, le Palestre della salute ed i CAM sono ubicati di norma fuori terra e tutti i locali devono garantire l'accessibilità, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. 2. Nei casi in cui il titolare del CAM o della Palestra della salute intenda svolgere la propria attività in locali sotterranei o semisotterranei, nel rispetto di quanto normato dall’articolo 65, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 81/2008, è tenuto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima nonché quanto previsto in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, dal decreto legislativo n. 241/2000. |
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ALLEGATO 2 - ALTRI REQUISITI STRUTTURALI1. Le Palestre della salute ed i CAM devono essere dotate dei seguenti servizi strutturali di supporto: spogliatoi, servizi igienici e docce, nonché altri locali accessori. 2. Gli spogliatoi per gli utenti devono essere aerati ed illuminati naturalmente e/o artificialmente, distinti per sesso ed accessibili agli ute |
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ALLEGATO 3 - LOCALE DI PRIMO SOCCORSO: CARATTERISTICHE E DOTAZIONE1. La Palestra ed il CAM sono dotati di un locale di primo soccorso ad uso esclusivo degli utenti aventi le seguenti caratteristiche: a) superficie non inferiore a 9 metri quadrati con lato minore non inferiore a 2 metri e 50 centimetri; b) sufficiente aerazione ed illuminazione; c) agevole accessibilità dall’area destinata alle attività natatorie e di balneazione; d) via di comunicazione con l’esterno in zona facilmente accessibile ai mezzi di emergenza sanitaria; e) collegamento telefonico ovvero sistema di comunicazione con l’esterno idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Regionale. 2. Il pr |
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ALLEGATO 4 - STRUMENTI1. Strumenti per la sicurezza e la valutazione pre-esercizio dell’utente: a) defibrillatore automatico, con obbligo che gli operatori abbiano frequentato il corso Basic Life Support Defibrillation (BLSD) ed i relativi richiami periodici; b) bilancia pesapersone; |
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