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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 23/09/2009, n. 19
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- L.R. 16/02/2010, n. 15
- L.R. 07/06/2017, n. 5
- L.R. 03/08/2017, n. 12
- L.R. 02/08/2018, n. 6
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Capo I - Principi e finalità |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La Regione, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 117, comma 3 della Costituzione e in armonia con lo Statuto regionale e con i principi fondamentali della legislazione s |
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Art. 2 - Definizioni |
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Art. 3 - Sport di Cittadinanza1. La Regione, ai fini della diffusione di una cultura volta ad una idonea e costante pratica delle attività sportive e motorie e all’integrazione interculturale, promuove politiche educative, formative, culturali, della tutela socio-sanitaria e dell’educazione alla salute, indirizzate a tutte le fasce d’età. 2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione, in particolare: a) promuove e sostiene le iniziative degli enti pubblici e quelle delle società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2003); b) favorisce l’adeguamento, la qualificazione e la realizzazione degli impianti sportivi, anche mediante specifiche convenzioni tra soggetti pubblici, privati e federazioni sportive, discipline sportive associate, EPS e asso |
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Art. 4 - Funzioni della Regione1. Nell’ottica della centralità dell’indirizzo delle politiche regionali per lo sport e le attività motorie, la Regione, anche in collaborazione con i comuni, il CONI, il CIP, le federazioni sportive, le discipline sportive associate, gli EPS e l’associazionismo, esercita le seguenti funzioni: a) organizzazione e coordinamento di attività di monitoraggio, studio, ricerca e costituzione delle banche dati pe |
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Art. 5 - Funzioni delle province |
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Art. 6 - Funzioni dei comuni1. I comuni, singoli o associati, concorrono alla programmazione regionale nelle materie disciplinate dalla presente legge e contribuiscono alla diffusio |
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Capo II - Strumenti operativi |
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Art. 7 - (Strumenti e modalità di programmazione)1. L&rsquo |
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Art. 8 - (Piano regionale per la promozione sportiva e motoria, per le manifestazioni e per l’impiantistica sportiva)1. La Giunta regionale adotta il Piano regionale triennale per la promozione sportiva e motoria, per le manifestazioni e per l’impian |
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Art. 9 - (Programma annuale per la promozione sportiva e motoria)1. Il Programma annuale per la promozione sportiva e motoria è approvato dalla Giunta re |
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Art. 10 - Programma annuale per l’impiantistica sportiva1. Il Programma annuale per l’impiantistica sportiva è approvato dalla Giunta regionale, acquisite e valutate le p |
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Art. 11 - (Comitato regionale tecnico-scientifico dello sport)1. Presso il competente assessorato è istituito il Comitato regionale tecnico-scientifico dello sport, di seguito Comitato, di cui la Giunta regionale si avvale, con funzioni consultive e propositive per la predisposizione dei programmi annuali di cui agli articoli 9 e 10. Il Comitato trasmette le proposte di cui agli articoli 9, comma 1, e 10, comma 1, anche alla competente Commissione assembleare. |
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Art. 12 - (Stati generali dello sport e delle attività motorie) |
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Art. 13 - (Monitoraggio delle attività sportive. Osservatorio) |
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Art. 14 - (Promozione delle attività sportive e motorie per finalità sociali)1. Accedono ai benefici di cui alla presente legge anche le associazioni senza fini di lucro con sede nel territorio regionale che per statuto o atto costitutivo perseguono finalità social |
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Capo III - Tutela sanitaria |
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Art. 15 - (Palestre della salute)1. La Regione riconosce l’esercizio fisico strutturato e adattato come strumento di prevenzione e terapia in persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili, o a rischio di patologie per le quali è clinicamente dimostrato |
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Capo IV - Centri di attività motoria e operatori sportivi |
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Art. 16 - (Centri di attività motoria)1. I Centri di attività motoria sono strutture organizzate per la gestione di attività ginniche e sportive, di muscolazione e di formazione fisica |
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Art. 16 bis - (Titolo abilitativo)1. L’interessato che intende aprire un Centro di attività motoria di cui all’articolo 16 presenta, al comune competente per territorio, la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). |
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Art. 17 - Sospensione dell’autorizzazione |
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Art. 18 - Divieto di prosecuzione dell’attività |
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Art. 19 - Operatori sportivi1. La Regione, ferme restando le competenze legislative dello Stato in materia, promuove la formazione e l’aggiornamento degli opera |
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Capo V - Sport a scuola e merito sportivo |
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Art. 20 - Scuola e sostegno al merito sportivo1. La Regione incentiva la promozione della pratica sportiva dilettantistica dei giovani e la cultura dello sport di cittadinanza e sostiene i progetti tesi a valorizzare ed ampliare la pratica motoria e sportiva nella scuola mediante l’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, sostenendo e |
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Art. 21 - Marchio Umbria Green Sport1. La Regione istituisce il Marchio Umbria Green Sport, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e |
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Art. 22 - Catasto speleologico1. La Regione istituisce il Catasto speleologico regionale al fine di valorizzare la conoscenza dell’ambiente e del |
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Capo VI - Sanzioni |
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Art. 23 - (Sanzioni) |
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Capo VII - Benefici e contributi |
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Art. 24 - Contributi e benefici finanziari per l’attività sportiva1. La Regione concede contributi e benefici finanziari “, anche utilizzando i fondi europei per lo sport,” N13 per manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale che si svolgono sul territorio regionale e per progetti di promozione contraddistinti da: a) particolare qualità, validità e innovazione delle iniziative; b) natura non professionistica dell’attività realizzata. 2. Possono accedere ai benefici e ai contributi finanziari di cui al comma 1 gli enti pubblici, il CONI, il CIP, le federazioni sportive, le discipline sportive associate, gli EPS, le |
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Art. 25 - Contributi e benefici finanziari per l’impiantistica sportiva1. La Regione concede contributi e benefici finanziari per la realizzazione, la manutenzione, la messa a norma, l’ammodernamento “, la riqualificazione” N13 e ridestinazion |
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Art. 26 - Modalità per la concessione dei contributi |
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Capo VIII - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 27 - Regolamento di attuazione1. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge adotta norme regolamentari per l’attuazione della presente legge. 2. In particolare il regolamento disciplina: |
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Art. 28 - (Vigilanza e controllo) |
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Art. 28 bis - (Clausola valutativa) |
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Art. 29 - Abrogazioni1. La legge regionale 4 luglio 1997, n. 21 (Nor |
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Art. 30 - Norma finanziaria1. Per l’attuazione della presente legge sono disposte per l’anno 2009 le seguenti autorizzazioni di spesa: a) per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 4 comma 1 lettera f), 13, 19 comma 1, 20, 21 e 22 comma 2 è autorizzata per l’anno 2009 la spesa di 11.132,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 10.1.003 denominata “Attività ricreative, sport e tempo libero” (cap. 1037 n.i.) del bilancio regionale di previsione 2009; b) per il fi |
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Art. 31 - Norme transitorie1. Fino all’entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 27 continuano ad applicarsi le |
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Capo IX - Modifiche alla legge regionale 12 marzo 2007, n. 5 |
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Art. 32 - Modifiche all’articolo 41. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 12 marzo 2007, n. 5 (Modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali) dopo le parole: “comma 1,” sono aggiunte le parole: “per gli impianti di rilevanza economica,”. 2. Al comma 4 dell’articolo 4 della L.R. n. 5/2007 dopo le parole: “d |
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