FAST FIND : NR39732

D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 04/10/2018, n. 0198/Pres.

LR 16/2008, art. 20. Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo).
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Testo del provvedimento


IL PRESIDENTE


Vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Vista la legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari) che prevede la possibilità di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide ottenute dalla lavorazione meccanica delle olive;

Visto il

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REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DEGLI SCARICHI DEI FRANTOI OLEARI IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, n. 16 (NORME URGENTI IN MATERIA DI AMBIENTE, TERRITORIO, EDILIZIA, URBANISTICA, ATTIVITA’ VENATORIA, RICOSTRUZIONE, ADEGUAMENTO ANTISISMICO, TRASPORTI, DEMANIO MARITTIMO E TURISMO)
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Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, in attuazione dell’

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) lavorazione meccanica delle olive: le operazioni effettuate durante il procedimento di estrazione dell’olio a partire dal lavaggio delle olive;

b) sito di spandimento: una o più particelle catastali o parti di essa omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche e agroambientali, su cui si effettua lo spandimento;

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Art. 3 - Modalità di spandimento delle acque di vegetazione e sanse umide

1. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide è realizzato assicurando una idonea distribuzione

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Art. 4 - Criteri generali di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. L’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nei medesimi ed è consentita purché siano garantiti:

a) la tutela dei corpi idrici e il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli da 76 a 90 del decreto legislativo 152/2006;

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Art. 5 - Divieti di utilizzazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. L’utilizzo agronomico delle acque di vegetazione e delle sanse umide è vietato:

a) sui terreni non adibiti a usi agricoli;

b) sui terreni situati a distanza inferiore a 300 metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acqua destinata al consumo umano ai sensi dell’articolo 94 del decreto legislativo 152/2006;

c) sui terreni situati a distanza inferiore a 200 metri dai centri abitati;

d) sui terreni con colture orticole in atto;

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Art. 6. - Criteri generali e modalità di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. Le modalità di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide sono finalizzate a contribuire alla messa in sicurezza igienico-sanitaria, a garantire la protezione dell’ambiente e la loro corretta gestione agronomica, rendendole disponibili all’utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte all’utilizzazione.

2. È vietato lo stoccaggio di acque di vegetazione e sanse umide miscelate con effluenti zootecnici, agroindustriali o con i rifiuti di cui alla parte IV del decreto legislativo 152/2006.

3. Le acque di vegetazione e le sanse umide sono raccolte in contenitori per lo sto

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Art. 7 - Trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. Per il trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide è compilato un documento di trasporto che contiene le seguenti informazioni:

a) gli estremi identificativi del frantoio da cui ha origine il materiale trasportato con l’indicazione del legale rappresentante;

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Art. 8 - Comunicazione

1. L’utilizzazione agronomica è subordinata alla presentazione della comunicazione da parte del legale

rappresentante del frantoio che produce ed intende avviare allo spandimento le acque di vegetazione e le sanse umide e va presentata almeno trenta giorni prima dell’inizio dello spandimento sul terreno.

2. La prima comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda, è redatta nel rispetto dei contenuti e secondo le m

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Art. 9 - Controlli

1. Per i controlli periodici delle operazioni di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide la Regione si avvale dell’Agenzia regionale per la protezi

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Art. 10 - Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle norme tecniche del regolamento di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 o delle prescrizioni di cui all’articolo 9, comma 3, la Regione può disporre, previa diffida, la sospensione a tempo determinato o il divieto di esercizio dell’attivit&

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Art. 11 - Disposizioni transitorie

1. Le comunicazioni presentate ai sensi della

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Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale

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Allegato A - Prima comunicazione per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e sanse umide dei frantoi oleari (riferito all’articolo 8)

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato B - Comunicazione semplificata per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari (riferito all’articolo 8)

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato C - Contenuti della relazione tecnica (riferito all’articolo 8)

Parte di provvedimento in formato grafico

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