Articoli abrogati dalla L.R. 31/07/2018, n. 23, così recitavano:

“Art. 2 - (Sostituzione del comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 recante: “Nuove norme in materia di commercio”)

1. Il comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 è sostituito dal seguente:

“6. (Requisiti morali)

Non possono esercitare l'attività commerciale di cui al comma 1:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.”.


Art. 3 - (Sostituzione del comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

1. Il comma 7 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:

“7. (Requisiti morali).

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 6, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.”.


Art. 4 - (Sostituzione del comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

1. Il comma 8 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:

“8 (Requisiti morali)

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 6, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.”.


Art. 5 - (Sostituzione del comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

1. Il comma 10 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:

“10. (Requisiti professionali per l’attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande).

L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.”.


Art. 6 - (Sostituzione del comma 17 dell’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

1. Il comma 17 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008, è sostituito dal seguente:

“17. (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato)

L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato di cui alla lettera d) comma 3 sono soggetti a segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della L. 241/1990; la segnalazione è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio. Nella SCIA il soggetto interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 10 e dei requisiti morali di cui ai commi da 6 a 9;

b) di aver rispettato i regolamenti e le disposizioni comunali in materia urbanistica, igienico-sanitaria, nonché quelli relativi alla destinazione d'uso dei locali;

c) il settore merceologico che intende attivare nonché la superficie di vendita dell'esercizio;

d) l'esito della valutazione di compatibilità con le eventuali prescrizioni di cui ai commi da 67 a 69, stabilite dal Comune.”.


Art. 7 - (Sostituzione del comma 75 dell’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

1. Il comma 75 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:

“75 (Forme speciali di vendita al dettaglio: spacci interni).

La vendita di prodotti a favore di dipendenti di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via. Nella SCIA deve risultare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.”.


Art. 8 - (Sostituzione del comma 76 dell’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

1. Il comma 76 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:

“76 (Apparecchi automatici). La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta a SCIA, ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990; la SCIA è presentata al SUAP del comune competente per territorio. Nella SCIA deve risultare la sussistenza del possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, ove l'apparecchio automatico venga installato su aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o fuori da locali è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita, fermo restando che l’orario di apertura e chiusura è liberalizzato.”.


Art. 9 - (Sostituzione del comma 77 dell’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

1. Il comma 77 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:

“77 (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione).

La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a SCIA ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, da presentare al SUAP del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotto o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. Nella SCIA di cui al presente comma deve risultare la sussistenza del possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10 e il settore merceologico. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Alle vendite di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).”.


Art. 10 - (Sostituzione del comma 78 dell’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

1. Il comma 78 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:

“78 (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori).

La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a SCIA, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, da presentare al SUAP del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. Nella SCIA è indicata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10 e il settore merceologico. Il soggetto di cui al presente comma, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l’attività, e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10.

L'impresa di cui al presente comma rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che è ritirato in caso di perdita dei requisiti richiesti dai commi da 6 a 10. Il tesserino di riconoscimento di cui al presente comma è numerato ed aggiornato annualmente, contiene le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo, ed è esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.

Il tesserino di riconoscimento di cui al presente comma è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente comma.”.


Art. 11 - (Sostituzione del comma 90 dell’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

1. Il comma 90 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:

“90 (Somministrazione di alimenti e bevande: tipologia dell’attività) Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 3 sono costituiti da un’unica tipologia definita esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono somministrare anche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Gli atti amministrativi rilasciati dal Comune sono formulati riportando obbligatoriamente la dicitura “Somministrazione di Alimenti e Bevande”.”.


Art. 12 - (Inserimento del comma 97 bis all’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

1. Dopo il comma 97 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008 è inserito il seguente:

“97 bis (Limitazioni all’apertura di esercizi di somministrazione alimenti e bevande).

In osservanza del comma 3 dell’art. 64 del D.Lgs. 59/2010, al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività alla fruizione di un servizio adeguato, sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, può prevedere divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture, limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.”.


Art. 13 - (Sostituzione del comma 98 dell’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

1. Il comma 98 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:

“98 (Attività escluse dalla programmazione comunale).

Non sono soggette alla programmazione comunale di cui ai commi da 95 a 97 le attività di somministrazione di alimenti e bevande elencate al comma 104.”.


Art. 14 - (Sostituzione del comma 99 dell’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

1. Il comma 99 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:

“99 (Apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande).

L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione di cui ai commi 3 e 90, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio; il procedimento di rilascio dell’autorizzazione è soggetto a silenzio assenso ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10 e al rispetto dei criteri comunali di cui al penultimo periodo del comma 94 e di cui ai commi da 95 a 97, nonché:

a) alla disponibilità da parte dell'interessato dei locali nei quali intende esercitare l'attività;

b) all'indicazione, in caso di società, dell'eventuale preposto all'esercizio;

c) all'autorizzazione sanitaria e al certificato di prevenzione incendi, ove previsto;

d) all'accertamento della conformità dei locali ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, anche in caso di ampliamento della superficie.”.


Art. 15 - (Modifica al comma 102 dell’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

1. Al comma 102 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008, sono eliminate le parole: “ed il trasferimento”.


Art. 16 - (Modifica al comma 103 dell’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

1. Al comma 103 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008, le parole: “Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta secondo le previsioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 20 della legge n. 241/90 e s.m.i.” sono sostituite dalle parole: “Decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’articolo 20 della L. 241/1990”.


Art. 17 - (Inserimento del comma 103 bis all’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

1. Dopo il comma 103 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008 è inserito il seguente:

“103 bis (Trasferimento di sede).

Il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è soggetto a SCIA ai sensi dell’articolo 19 della L. 241/1990, da presentare al SUAP del comune competente per territorio. La SCIA indica gli elementi ed i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 102. E’ soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune, competente per territorio, il trasferimento di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione, ai sensi del comma 3, dell’art. 64 del D.Lgs. 59/2010, ad una sede collocata in una zona tutelata nell’ambito di tale programmazione, o altresì il trasferimento di sede in zone tutelate; il procedimento di rilascio dell’autorizzazione è soggetto a silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 della L. 241/1990. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’accertamento dei requisiti e dei criteri indicati nel comma 99. Le domande di trasferimento di sede, soggette ad autorizzazione, sono presentate nel rispetto del procedimento previsto nel comma 102 .”.


Art. 18 - (Sostituzione del comma 104 dell’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

1. Il comma 104 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:

“104. (Segnalazione certificata d’inizio attività -SCIA).

Sono soggette a SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990, da presentare al SUAP del comune competente per territorio, le attività per la somministrazione di alimenti e bevande esercitate:

a) al domicilio del consumatore;

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e all’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali , marittime e di trasporto pubblico;

d) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è svolta congiuntamente ad una prevalente attività di spettacolo, intrattenimento e svago, quali: sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi, sale da gioco, stabilimenti balneari ed esercizi similari. L'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno il settantacinque per cento della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

e) all’interno di musei, teatri, sale da concerto e cinema;

f) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno;

g) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

h) nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

i) sui mezzi di trasporto pubblico;

j) negli esercizi polifunzionali di cui al comma 34;

k) negli esercizi situati all’interno dei centri commerciali;

l) negli esercizi posti nell’ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti di cui all'articolo 15, della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 10 (Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti).

La somministrazione di alimenti e bevande, ad esclusione degli esercizi di cui alle lettere c), J) ed l), è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell'attività degli esercizi medesimi e negli orari di apertura degli stessi. Lo spazio in cui si svolge l'attività di somministrazione prevista alla lettera d) non deve superare il venticinque per cento dell'intera superficie del locale.”.


Art. 19 - (Sostituzione del comma 105 dell’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

1. Il comma 105 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:

“105. (Contenuto della segnalazione certificata d’inizio attività - SCIA)

La SCIA indica:

a) il possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10;

b) le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere tra quelle elencate al comma 104;

c) l'ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli esercizi di cui al comma 104, lettera d), la superficie utilizzata per l'intrattenimento;

d) la disponibilità del locale ove è esercitata la somministrazione e la conformità dello stesso alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità;

e) l'eventuale preposto all'esercizio.”.


Art. 20 - (Sostituzione del comma 124 dell’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

1. Il comma 124 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:

“124 (Subingresso nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande).

Il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all’effettivo trasferimento dell’attività ed al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante ed è soggetto a SCIA ai sensi dell’articolo 19 della L. 241/1990, da presentare al SUAP del comune competente per territorio.

Nella SCIA il subentrante indica:

a) gli estremi del titolo autorizzatorio;

b) il titolo giuridico che dà luogo al subingresso;

c) il possesso dei requisiti di cui ai commi dal 6 al 10;

d) il possesso dell'autorizzazione sanitaria o dei requisiti igienico-sanitari mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Alla SCIA il subentrante allega l’originale del titolo autorizzatorio ai fini della nuova intestazione.

Entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'autorità comunale procede alla nuova intestazione.

In caso di subingresso per causa di morte del titolare, il subentrante, se non è in possesso dei requisiti di cui al comma 10, può continuare l’attività a titolo provvisorio nelle more dell’acquisizione dei requisiti medesimi da conseguire entro sei mesi dall’apertura della successione. In caso di mancato conseguimento dei requisiti di cui al comma 10, il subentrante decade dal titolo abilitativo.

In caso di subingresso per causa di morte del titolare, gli aventi diritto, che non intendono proseguire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comunicano all'autorità comunale la cessazione dell'attività o la sospensione della stessa; la sospensione non può essere superiore a dodici mesi dalla data del decesso.”.


Art. 21 - (Abrogazione del comma 125 dell’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

1. Il comma 125 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008, è abrogato.


Art. 22 - (Modifiche al comma 140 dell’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)

1. Al comma 140 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008, dopo le parole: “prescritta autorizzazione” è inserita la seguente: “o segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA)”.

2. Dopo la lettera c) del comma 140 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008 è aggiunta la seguente:

“c bis) non assicuri la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell’interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall’amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali.”.”

Dalla redazione