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L. R. Sardegna 03/07/2018, n. 22

Disciplina della politica linguistica regionale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 18/09/2024, n. 13
- L.R. 23/10/2023, n. 9
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Capo I - Principi e disposizioni generali
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Art. 1 - Principi

1. La Regione assume l'identità linguistica del popolo sardo come bene primario e individua nella sua affermazione il presupposto di ogni progresso pe

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Art. 2 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. La lingua sarda, il catalano di Alghero e il gallurese, sassarese e tabarchino, costituiscono parte del patrimonio immateriale della Regione, che adotta ogni misura utile alla loro tutela, valorizzazione, promozione e diffusione.

2. La presente legge disciplina le competenze della Regione in materia di politica linguistica. In particolare, essa contiene:

a) le misure di tutela, promozione e valorizzazione della lingua sarda e del catalano di Alghero;

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Art. 3 - Compiti della Regione

1. La Regione adotta una propria politica linguistica in coerenza con le finalità previste dalla presente legge. In particolare:

a) definisce gli obiettivi, programma gli interventi e ne garantisce l'attuazione;

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Art. 4 - Compiti delle autonomie locali

1. Le autonomie locali concorrono al perseguimento delle finalità previste dalla presente legge e all'attuazione, secondo le modalità previste dal ca

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Art. 5 - Programmazione regionale degli interventi

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle strategie e degli obiettivi generali delineati dal Programma regionale di sviluppo (PRS), approva, per la durata della legislatura, il piano di politica linguistica regionale che contiene le misure di tutela, valorizzazione, promozione e diffusione della lingua sarda, del catalano di

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Art. 6 - Partecipazione pubblica

1. La Regione promuove il confronto e la partecipazione quali metodi per la definizione della politica linguistica regionale.

2. A tal fine organizza ogni anno una conferenza aperta (Cunferentzia aberta) sulla lingua sarda, il catalano di

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Art. 7 - Relazioni con altre minoranze linguistiche

1. La Regione promuove e partecipa a un sistema stabile di relazioni, in ambito nazionale e internazionale, con altre comunità nelle quali sono presen

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Art. 8 - Consulta de su sardu

1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione della comunità regionale, è istituita la "Consulta de su sardu", di seguito denominata Consulta, per la definizione della grafia della lingua sarda.

2. La Consulta è composta:

a) dall'Assessore regionale competente per materia o da un suo delegato;

b) dal dirigente dell'Amministrazione regionale competente per materia;

c) da quattro rappresentanti delle autonomie locali designati, rispettivamente, due dal Consiglio delle autonomie locali e due dall'ANCI;

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Art. 9 - Certificazione linguistica

1. La conoscenza della lingua è attestata attraverso la certificazione linguistica rilasciata da soggetti pubblici e privati abilitati.

2. A tal fine, presso la Presidenza della Regione, è istituito un apposito elenco dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni.

3. La

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Capo II - Attuazione degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999
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Art. 10 - Disciplina delle funzioni amministrative

1. La Regione, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 16 del 2016, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999 a favore della lingua sarda e del catalano di Alghero, definite quali lingue delle minoranze storiche ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge, relativamente a:

a) la presenza negli uffici pubblici di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando le lingue delle mi

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Art. 11 - Sportelli linguistici (Ofitzios de su sardu)

1. La Regione, al fine di assicurare una capillare ed omogenea attuazione degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, si dota di un'organizzazione amministrativa articolata sul territorio regionale. A tal fine, istituisce una rete di sportelli linguistici che comprende uno sportello linguistico regionale, uno ad Alghero, uno a Sassari, uno in Gallura e uno a Carloforte e non più di 10 sportelli linguistici che svolgono un'attività di coordinamento territoriale (Ofitzios de su sardu) e offrono servizi ad una pluralità di comuni.

2. In particolare, la rete degli sportelli linguistici svolge, a livello locale, i seguenti compiti:

a) attività di traduzione scritta e orale negli uffici pubblici e nell'attività degli organi collegiali;

b) formazione del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni lo

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Art. 12 - Uso della lingua negli uffici pubblici del sistema Regione e nella comunicazione istituzionale

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, promuove e sostiene l'uso delle lingue delle minoranze storiche negli uffici delle amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998 e impronta la comunicazione istituzionale alla forma bilingue.

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Art. 13 - Toponomastica e cartellonistica

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 482 del 1999, la Regione sostiene la ricerca e il ripristino delle denominazioni in lingua sarda, conformi alle tradizioni e agli usi locali, di comuni, vie, piazze, frazioni e località in genere e la predisposizione della relativa segnaletica verticale bilingue.

2. La Regione, ai fini d

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Art. 14 - Comunicazione eventi culturali e di promozione del territorio

1. Le amministrazioni del sistema Regione possono inserire nei bandi per la concessione di contributi o finanziamenti finalizzati allo svolgimento di a

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Capo III - Interventi nel settore dell'istruzione
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Art. 15 - Quota regionale dei piani di studio

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, formula gli indirizz

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Art. 16 - Coordinamento dei compiti in materia di uso e insegnamento

1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 16 del 2016, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dalla legislazione statale e dell'autonomia scolastica, il presente articolo disciplina le modalità con le quali la Regione esercita le funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche in materia di uso delle lingue delle minoranze storiche nelle scuole dell'infanzia per lo svolgimento delle attività educative e di insegnamento nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.

2. È istituito un comitato interistituzionale permanente per l'insegnamento delle lingue delle minoranze storiche (Obreria pro s'imparu de su sardu), di seguito denominato Obreria, composto dai seguenti soggetti, o da un loro delegato:

a) l'Assessore competente per materia, che lo presiede;

b) il direttore generale dell

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Art. 17 - Insegnamento e utilizzo veicolare

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 482 del 1999 nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado situate nei comuni delimitati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, le istituzioni scolastiche inseriscono nel percorso educativo linguistico, in orario curriculare, l'insegnamento delle lingue delle minoranze storiche e quello nelle lingue delle minoranze storiche di tutte le materie del curricolo, secondo modalità specifiche corrispondenti a ciascun ordine e grado scolastico.

2. La Regione promuove nelle scuole secondarie di secondo grado l'insegnamento delle lingue delle minoranze storiche e quello nelle lingue delle minoranze storiche di tutte le materie del curricolo nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

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Art. 18 - Insegnamento della storia e della letteratura della Sardegna

1. La Regione promuove, nel rispetto dell'autonomia didattica e nell'ambito della quota regionale dei piani di studio, l'inserimento nell'offerta forma

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Art. 19 - Laboratori didattici extracurricolari in lingua sarda

1. La Regione sostiene, nelle scuole di ogni ordine e grado, la realizzazione di laboratori didattici in orario extra-curriculare nei quali le attività siano svolte in lingua sarda, in catalano di Alghero e

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Art. 20 - Personale docente

1. L'attività di insegnamento è svolta da docenti che abbiano la conoscenza della lingua di livello almeno C1, certificata secondo le modalità previste dall'articolo 9. Possono insegnare i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica interessata o, in subordine, in altra istituzione scolastica o comunque i soggetti in possesso dei requisiti per l'insegnamento nelle scuole di ogni

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Art. 21 - Produzione di materiale didattico

1. La Regione sostiene la produzione di materiale didattico originale, anche in forma multimediale, e il doppiaggio di materiale audiovisivo utile all'

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Capo IV - Interventi nel settore dell'informazione, dell'editoria e delle nuove tecnologie
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Art. 22 - Interventi nel settore dei mass media, dell'editoria, dell'informatica e del web

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 14 della legge n. 482 del 1999 e per conseguire le finalità previste dalla presente legge, la Regione sostiene e incentiva l'utilizzo della lingua sarda, del catalano di Alghero e del sassarese, gallurese e tabarchino nel settore dei mass media, dell'editoria, dell'informatica e del web.

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Art. 23 - Contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 482 del 1999, il contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ass

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Capo V - Collaborazione con l'università e con gli organismi privati
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Art. 24 - Collaborazione con le università della Sardegna

1. La Regione, anche in attuazione dell'articolo 6 della legge n. 482 del 1999, promuove la collaborazione con le università per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e formazione a sostegno delle finalità della presente legge. A tal fine stipula un'apposita convenzione che può prevedere, tra gli altri, i seguenti contenuti:

a) percorsi di formazione e aggiornamento permanente, in particolare percorsi formativi specifici per insegnanti,

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Art. 25 - Sostegno a organismi privati

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 482 del 1999, per conseguire gli obiettivi della presente legge sostiene l'attività dei soggetti privati che abbiano come finalità statutaria lo studio, la ricerca, la formazione, la salvaguardia e promozione della lingua s

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Art. 26 - Interventi a favore delle arti proprie veicolate attraverso la lingua

1. La Regione considera il proprio patrimonio culturale immateriale elemento costitutivo dell'identità sarda; a tal fine, tutela, valorizza e promuove le arti proprie veicolate attraverso la lingua, ne assicura la libera espressione, la diffusione nella società e ne sostiene l'apprendimento scolastico.

2. Rientrano nelle arti proprie della Sardegna, veicolate in lingua sarda, in catalano di Alghero, in sassarese, gallurese e tabarchino:

a) i linguaggi poetici musicali della tradizione che comprendono le seguenti espressioni specifiche della cultura sarda:

1) cantu a tenore;

2) musica strumentale tradizionale, con particolare riguardo a quella delle launeddas;

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Capo VI - Disposizioni finali
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Art. 27 - Modalità attuative

1. Le deliberazioni della Giunta regionale previste dalla presente legge sono approvate su proposta dell'Assessore competente per materia e previo pare

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Art. 28 - Concessione dei contributi

1. I contributi finanziari previsti dalla presente legge non sono concessi per i medesimi interventi o attività finanziati da altre leggi e disposizioni regionali o nazionali.

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Art. 29 - Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta gli effetti prodotti dalla politica linguistica regionale.

2. A tale fine la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, p

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Art. 30 - Abrogazioni e modifiche legislative

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, e 27 della legge re

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4840471 12030991
Art. 31 - Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 511.500. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzo delle maggiori risorse iscritte nell'anno 2018 per le politiche linguistiche regionali con la legge regionale

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Art. 32 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

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