Deliberaz. G.R. Veneto 06/07/2018, n. 994 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Veneto 06/07/2018, n. 994

Requisiti di classificazione della tipologia di struttura ricettiva denominata "palafitte". Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 articolo 27 ter, comma 4. Deliberazione n. 40/CR del 30 aprile 2018.
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La legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" all'articolo 1 individua, tra le principali finalità, lo sviluppo della qualità e dell'innovazione del prodotto turistico, nonché la promozione dello sviluppo economico sostenibile, nell'ambito della valorizzazione delle risorse turistiche, e la garanzia della fruizione del patrimonio territoriale ed ambientale.

Una particolare forma di fruizione turistica del patrimonio territoriale ed ambientale è data dal "turismo esperienziale" che permette al viaggiatore di vivere un'esperienza nuova, diversa, unica. In genere il turista vuole tornare a casa con un ricordo di un'attività o esperienza che gli abbia permesso di conoscere e vivere pienamente la tradizione di un paese.

Per le imprese che operano nel settore del turismo, le caratteristiche ed esigenze del viaggiatore di oggi rappresentano delle importanti opportunità di crescita.

Ciò si traduce nell'ideazione di un'offerta cucita sul proprio ospite che sia unica e differenziante rispetto a quelle offerte dalla concorrenza, e che offra un'autentica espressione del territorio e delle tradizioni storiche del luogo in maniera semplice e naturale, non artefatta.

Il turismo esperienziale rappresenta quindi per le imprese turistiche, una concreta possibilità di emergere nel mercato differenziando così il proprio prodotto dall'offerta dei concorrenti.

Nell'ambito del turismo esperienziale rientra anche il soggiorno in abitazioni molto diverse da quelle usuali contemporanee, quali, ad esempio, le "palafitte", un modello di abitazione risalente alla storia più antica del Veneto, come risulta attestato pure dall'UNESCO, che, nel giugno 2011, ha individuato nei Comuni di Peschiera sul Garda, Cerea ed Arquà Petrarca, tre dei centoundici Siti Palafitticoli dell'Arco Alpino, entrati a far parte della Lista del Patrimonio Mondiale.

Attualmente, nel Veneto, esistono palafitte utilizzate per le attività degli imprenditori ittici, come l'allevamento di molluschi, la pesca e l'ittiturismo, quali ad esempio, i casoni, i bilancioni ed i pontoni su palafitta nella Laguna di Venezia; ma le palafitte possono essere anche sede di strutture ricettive in ambienti naturali, come è stato recentemente consentito agli imprenditori turistici dall'art. 27 ter della L.R. n. 11/2013; in questo modo le palafitte possono diventare un prodotto di nicchia capace di attrarre un particolare segmento di domanda del turismo esperienziale, a diretto contatto con la natura e con il paesaggio circostante.

Dette strutture, sono piattaforme sostenute da pali, poste in posizione sopraelevata rispetto alla superficie acquea e poste o sulla sponda più o meno asciutta, torbosa o soggetta ad inondazioni, o direttamente all'interno dello specchio acqueo, in ambienti lagunari, fluviali, lacuali; su queste piattaforme, insistono degli alloggi, dotati ciascuno, di una stanza da letto, di un proprio bagno con lavandino e wc.

Le citate strutture ricettive vanno realizzate preferibilmente a ridosso di aree dotate di opere di urbanizzazione, tenendo conto dei vincoli posti dal vigente strumento urbanistico generale e delle norme di tutela idrogeologica, paesaggistica ed ambientale; conseguentemente deve essere iniziativa dei Comuni, individuare gli ambiti più adatti dei rispettivi territori, nei quali realizzare le palafitte.

Si evidenzia, inoltre, che:

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ALLEGATO A - SPAZI E SERVIZI MINIMI DI INTERESSE TURISTICO NECESSARI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE “PALAFITTE”

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni disciplinano gli spazi e i servizi minimi di interesse turistico, necessari per la classificazione delle strutture ricettive palafitte, in attuazione degli articoli 27 ter e 31 della L.R. n. 11/2013.

2. Le palafitte sono una autonoma tipologia di struttura ricettiva in ambienti naturali, del tutto separata dalla ricettività alberghiera, all’aperto o complemen

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ALLEGATO B - REQUISITI IGIENICO SANITARI E DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE RICETTIVE “PALAFITTE”

Articolo 1 - Requisiti e dotazioni

1. È esclusa la realizzazione delle palafitte in alcuni particolari corpi idrici soggetti ad esondazioni o ad improvvise piene.

2. Le palafitte sono realizzate nel rispetto dei seguenti requisiti e dotazioni:

a) altezza media dei locali abitabili non inferiore a 2,40 m;

b) rapporto naturale di illuminazione e di aerazione non inferiori a 1/10 della superficie d

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ALLEGATO C - PRESCRIZIONI EDILIZIE, URBANISTICHE E PAESAGGISTICHE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE “PALAFITTE”

Articolo 1 - Prescrizioni edilizie, urbanistiche e titoli abilitativi

1. La realizzazione delle palafitte è soggetta a permesso di costruire, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza di cui all’Allegato B), ai sensi della normativa vigente, avendo acquisito il parere idrogeologico e l’eventuale autorizzazione paesaggisti

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