Deliberaz. G.R. Veneto 28/05/2018, n. 755 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Veneto 28/05/2018, n. 755

Requisiti di classificazione della tipologia di struttura ricettiva denominata "botti". Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 27 ter, comma 4. Deliberazione/CR n. 33 del 17 aprile 2018.
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Testo del provvedimento

L'Assessore Federico Caner di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari e l'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" all'articolo 1 individua, tra le principali finalità, lo sviluppo della qualità e dell'innovazione del prodotto turistico, nonché la promozione dello sviluppo economico sostenibile, nell'ambito della valorizzazione delle risorse turistiche, e la garanzia della fruizione del patrimonio territoriale ed ambientale.

Una particolare forma di fruizione turistica del patrimonio territoriale ed ambientale è data dal "turismo esperienziale" che permette al viaggiatore di vivere un'esperienza nuova, diversa, unica. In genere il turista vuole tornare a casa con un ricordo di un'attività o esperienza che gli abbia permesso di conoscere e vivere pienamente la tradizione di un paese.

Per le imprese che operano nel settore del turismo, le caratteristiche ed esigenze del viaggiatore di oggi rappresentano delle importanti opportunità di crescita.

Ciò si traduce nell'ideazione di un'offerta cucita sul proprio ospite che sia unica e differenziante rispetto a quelle offerte dalla concorrenza, e che offra un'autentica espressione del territorio e delle tradizioni storiche del luogo in maniera semplice e naturale, non artefatta.

Il turismo esperienziale rappresenta quindi per le imprese turistiche, una concreta possibilità di emergere nel mercato differenziando così il proprio prodotto dall'offerta dei concorrenti.

In tale contesto si inserisce l'enoturismo che si caratterizza per la scoperta di un territorio, la visita di cantine e aziende vinicole per degustare e comprare i vini locali.

A tale proposito, si segnala che la Legge n. 268 del 27 luglio 1999 "Disciplina delle strade del vino" valorizza i territori a vocazione vinicola anche attraverso la realizzazione delle «strade del vino» che sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico.

La Regione del Veneto, con la ricchezza del settore vitivinicolo che contraddistingue il suo territorio, in applicazione alle norme quadro fissate dalla legge 27 luglio 1999, n. 268, ha approvato la legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto".

Accade così che sempre più spesso, molti turisti, tramite le Strade del vino ed altri itinerari enoturistici, visitano le aziende agricole per conoscere l'architettura delle cantine, nonchè apprendere alcune interessanti nozioni sul processo di vinificazione dalla vendemmia all'imbottigliamento. Molte volte i visitatori degustano i vini delle cantine visitate.

Sulla scia del successo dell'enoturismo, anche l'offerta turistica ricettiva si è evoluta, proponendo prima in Europa, come ad esempio in Germania ed in Svizzera, poi in Italia, un nuovo prodotto turistico, destinato a coloro che si interessano al mondo del vino, ossia la possibilità di pernottamento in alloggi realizzati in botti in legno presenti presso le aziende agricole.

Al fine di una localizzazione idonea delle botti nell'ambiente naturale, deve essere iniziativa dei Comuni, individuare gli ambiti dei rispettivi territori, che si prestano per realizzare tali strutture ricettive, tenendo conto dei vincoli posti dal vigente strumento urbanistico generale e delle norme di tutela idrogeologica, paesaggista ed ambientale.

Si evidenzia, inoltre, che:

- le botti, essendo strutture ricettive particolarmente compatibili con l'ambiente, costituiscono uno dei vari modelli di turismo sostenibile, in linea con le finalità di cui all'

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Allegato A - Spazi e servizi minimi di interesse turistico necessari per la classificazione delle strutture ricettive “Botti”


Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni disciplinano gli spazi e i servizi minimi di interesse turistico, necessari per la classificazione delle strutture ricettive nelle botti, in attuazione degli articoli 27 ter e 31 della L.R. n. 11/2013.

2. Le strutture ricettive nelle botti sono una autonoma tipologia di struttura ricettiva in ambienti natur

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Allegato B - Requisiti igienico sanitari di sicurezza delle strutture ricettive “Botti”

Articolo 1 - Requisiti e dotazioni

1. Le botti sono realizzate nel rispetto dei seguenti requisiti e dotazioni:

a) altezza media dei locali abitabili non inferiore a 2,20 m;

b) rapporto naturale di illuminazione e di aerazione non inferiori a 1/10 della superficie

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Allegato C - Prescrizioni edilizie, urbanistiche e paesaggistiche necessarie per la realizzazione delle strutture ricettive “Botti”


Articolo 1 - Prescrizioni edilizie, urbanistiche e titoli abilitativi

1. La realizzazione di strutture ricettive nelle botti è soggetta a permesso di costruire, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza di cui all’Allegato B), ai sensi della normativa vigente,

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