Articolo abrogato dalla L.P. 04/10/2012, n. 19, così recitava:

“Art. 5 (Soggiorno in campeggio mobile) — 1. Il soggiorno socio-educativo in campeggio mobile si svolge in allestimenti o strutture mobili poste in aderenza al terreno e completamente rimovibili ed è organizzato in turni di durata non superiore a quindici giorni e per un massimo di novanta giorni nella stessa località nell’arco dell’anno solare.”

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