Articolo abrogato dalla L.P. 04/10/2012, n. 19, così recitava:

“Art. 4 (Soggiorno in area attrezzata) — 1. Il soggiorno socio-educativo in area attrezzata si svolge all’aperto, utilizzando allestimenti o strutture mobili poste in aderenza al terreno e completamente rimovibili. Per il soggiorno in area attrezzata è consentito l’uso di strutture e di servizi fissi preesistenti, compresi gli edifici abitativi a disposizione dei soggetti indicati nell’articolo 3, comma 1.

2. Le aree attrezzate sono realizzate in località raggiungibili da strade che consentono l’accesso a mezzi di servizio e di soccorso.

3. I soggiorni in area attrezzata sono organizzati in turni di durata non superiore a venti giorni.”

Dalla redazione