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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 17 (Agri-eco-turismo) — 1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di agri-eco-turismo, come definito dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale, le strutture devono soddisfare almeno quattro delle seguenti caratteristiche:
a) impiego di materiali tradizionali da costruzione e di finitura possibilmente di produzione locale;
b) impiego di isolanti termici non sintetici e/o contenenti fibre nocive;
c) impiego di intonaci di calce, vernici e pitture a base alcalina, colle a base di resine naturali, oli, cere e lacche derivanti da materiali naturali ed ecologici;
d) impiego di materiali locali e rinnovabili per la pavimentazione;
e) impiego di pavimenti, finestre e porte in materiale non plastico o metallico;
f) muratura portante e solai in legno o in latero-cemento orientati e debolmente armati;
g) adozione di sistemi di utilizzazione della acque meteoriche per usi non potabili;
h) adozione di sistemi di fitodepurazione delle acque reflue progettati conformi alle linee guida sperimentali, approvate dalla Giunta provinciale con Delib.G.P. 10 maggio 2002, n. 992;
i) adozione di misure atte al contenimento dei consumi energetici anche con l'uso di pannelli solari o impianto di riscaldamento da fonti rinnovabili;
j) posizionamento di essenze arboree volte al rinfrescamento ed alla schermatura da rumore, vento, radiazione solare estiva;
k) pareti esterne con massa frontale non inferiore a 500 chilogrammi per metro quadrato.
2. L'arredamento e le dotazioni delle strutture adibite all'esercizio dell'attività di agri-eco-turismo devono soddisfare almeno le seguenti caratteristiche qualitative:
a) nessun impiego in ambienti chiusi di impregnanti chimici per il legno, di colori e di vernici contenenti solventi;
b) tessuti d'arredamento e biancheria in fibra naturale;
c) mobilio in legno e suppellettili in materiale naturale;
d) posate e stoviglie di materiali non plastici.
3. Nell'esercizio dell'attività di agri-eco-turismo, l'operatore agrituristico deve inoltre:
a) improntare l'attività ad uno stile eco-compatibile, caratterizzato da risparmio energetico, da riduzione della produzione di rifiuti, dallo smaltimento dei rifiuti medesimi mediante riciclaggio e raccolta differenziata, dall'uso di recipienti e di imballaggi ecologici riutilizzabili e dall'esclusione di prodotti imballati per porzioni;
b) in caso di somministrazioni di pasti e di bevande e delle degustazioni di prodotti aziendali, utilizzare, in misura complessivamente non inferiore all'80 per cento, prodotti ottenuti con metodi di agricoltura biologica, come definiti dal Reg. (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.”
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