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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Fondi progettazione dei Comuni in zone a rischio sismico: nuova modulistica
L'art. 41-bis del D.L. 24/04/2017, n. 50 (convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96, ed in seguito modificato dall'art. 17-quater del D.L. 148/2017) prevede contributi ai Comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 per la copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite complessivo di 55 milioni di Euro per il biennio 2018-2019.
Con il D. Min. Interno 27/04/2018 - a seguito delle modifiche all'art. 41-bis del D.L. 50/2017 introdotte dal D.L. 148/2017 - è stato approvato il nuovo modello di certificazione informatizzato per gli anni 2018 e 2019, con il quale i comuni comunicano la richiesta di contributo, e ne fissa modalità e termini di trasmissione (che coincidono con quelli già previsti dall’art. 41-bis del D.L. 50/2017: 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019).
Si ricorda che il D.L. 148/2017 (c.d. “collegato fiscale” alla Legge di bilancio 2018) - dopo la conversione in legge - ha esteso i contributi già previsti per i Comuni compresi nelle zone a maggior rischio sismico, per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza sismica e di prevenzione del dissesto idrogeologico. Di seguito i dettagli.
AMPLIAMENTO FONDI E COMUNI INTERESSATI - I contributi in oggetto - previsti dall’art. 41-bis del D.L. 50/2017 - sono stati in particolare estesi anche ai Comuni situati nelle zone a rischio sismico 2 (in precedenza erano limitati ai Comuni in zone a rischio sismico 1) e sono incrementati, con riferimento al biennio 2018-2019, dai precedenti 35 a 55 milioni di Euro.
SCADENZE E CONTENUTI DELLE DOMANDE DA PARTE DEI COMUNI (DAL 2018) - Ferma restando la disciplina prevista per l’annualità 2017, a partire da quella 2018 Comuni presentano al Ministero dell’interno le richieste di contributo, contenenti le informazioni riferite alla tipologia dell’opera e al Codice unico di progetto (CUP), entro il termine perentorio del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il Codice unico di progetto (CUP) valido dell’opera che si intende realizzare.
Inoltre, per le richieste presentate a partire dal 2018:
a) la richiesta deve contenere le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico di immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, in caso di contributo per la relativa progettazione;
b) ciascun comune può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità;
c) la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o in altro strumento di programmazione.
PRIORITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI (DAL 2018) - Ferma restando anche in questo caso la disciplina prevista per l’annualità 2017, a partire da quella 2018 l’ammontare del contributo attribuito a ciascun Comune è determinato tenendo conto delle seguenti priorità:
a) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. In tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della vulnerabilità sismica, da effettuare contestualmente alla progettazione;
b) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici sulla base di verifica della vulnerabilità sismica già effettuata;
c) progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO - Si prevede infine che per gli anni 2018 e 2019, il contributo in questione non possa essere superiore all'importo della progettazione individuato ai sensi del D.M. 17/06/2016, ai fini della determinazione dei corrispettivi per l’affidamento di servizi tecnici.