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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. P.C.M. 28/03/2018, n. 51
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Premessa
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 settembre 2017 con cui l’On. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal decreto-legge 1 |
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Capo I - Interventi su immobili siti nella regione Abruzzo e già danneggiati dall’evento sismico del 2009 |
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Art. 1 - Ambito di applicazione1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi di ricostruzione e riparazione da eseguire sugli edifici privati ubicati nei Comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. (d’ora innanzi “ |
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Art. 2 - Criteri per l’individuazione del danno prevalente1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016, si considera prevalente, in caso di edifici isolati, il danno determinato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che abbia comportato la modifica in senso peggiorativo dell’esito di agibilità già attribuito con scheda AeDES a seguito del sisma del 2009. N4 2. In caso di aggregati edilizi come definiti dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, salvo quanto previsto ai commi 5, 6 e 7, si considera prevalente il danno determinato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che abbia comportato: a) la modifica in senso peggiorativo del più grave esito AeDES accertato a seguito del sisma del 2009 anche laddove solo uno degli edifici o unità strutturali ricompresi nell’aggregato fosse privo di esito a seguito del detto sisma; b) ove non sussista la condizione di cui alla lettera a), la modifica in senso peggiorativo dell’esito AeDES accertato a seguito del sisma del 2009 ovvero l’attribuzione di un esito di inagibilità, nei termini di cui al precedente comma 1, per un numero di edifici o unità strutturali che copra una superficie lorda pari o superiore al 50% della superficie lorda dell’intero aggregato. 2-bis. “In caso di modifica in senso peggiorativo dell’esito di agibilità accertata mediante procedura AeDES su edifici inagibili, isolati o in aggregato, per precedenti sismi e per i quali all’istanza di sopralluogo prodotta a seguito degli ulteriori eventi sismici registratisi nel corso del 2016 e 2017 non abbia fatto seguito la redazione di perizia asseverata con conseguente autorizzazione del COR, i professionisti incaricati possono provvedere alla presentazione delle RCR sulla piattaforma informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario entro i termini di scadenza previsti. In presenza di scheda FAST – Non Utilizzabile, la presentazione delle RCR è subordinata alla preventiva validazione del peggioramento dello stat |
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Art. 3 - Accertamento del danno prevalente1. Nei casi di cui al comma 1, alla lettera a) del comma 2 ed ai commi 5, 6 e 7, primo periodo, dell’articolo 2, la prevalenza si considera accertata con la sussistenza dei requisiti ivi indicati, senza necessità di ulteriori valutazioni. 2. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 ed al secondo periodo dei commi 6 e 7 dell'art. 2, i soggetti legittimati a richiedere il contributo provvedono, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 del precedente art. 2, a chiedere al comune territorialmente competente l'accertamento preliminare della prevalenza. L'istanza è presentata conformemente al modello di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza ed è c |
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Art. 4 - Determinazione del contributo1. Salvo quanto previsto dal comma 3 del successivo articolo 5, qualora, all’esito degli accertamenti di cui al precedente articolo 3, la prevalenza sia attribuita ai danni cagionati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009 i contributi sono determinati sulla base dei seguenti criteri: a) per gli edifici già ammessi a contributo il contributo aggiuntivo è determinato in misura pari alla differenza tra il nuovo importo ammesso a contributo e l’importo ammesso sulla base dell’originaria richiesta di finanziamento; b) per |
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Art. 5 - Richieste di contributo1. Nei casi in cui, all’esito degli accertamenti di cui all’articolo 3, debbano trovare applicazione le disposizioni del decreto-legge n. 189/2016 e delle ordinanze del Commissario straordinario in materia di ricostruzione privata, la domanda di contributo ovvero di contributo aggiuntivo è presentata dai soggetti legittimati entro il termine di cui all’articolo 9, comma 1, della ordinanza n. 19 del 2017. |
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Art. 6 - Spese tecniche1. Per le finalità del presente capo, il compenso spettante ai professionisti incaricati della rilevazione degli esiti e della predisposizione delle s |
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Art. 7 - Erogazione e contabilizzazione dei contributi1. Ai fini e per gli effetti dell’articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, gli Uffici speciali di cui all’ |
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Capo II - Interventi su edifici pubblici siti nella regione Abruzzo già danneggiati dagli eventi sismici del 2009 |
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Art. 8 - Modalità di finanziamento ed esecuzione degli interventi1. Per gli edifici pubblici di cui all’allegato n. 3 della presente ordinanza, già danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo a far data dal 6 aprile 2009, gli interventi resi necessari per effetto dei danni ulteriori cagionati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sono finanziati ed ese |
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Capo III - Interventi su immobili siti nelle regioni Umbria e marche già danneggiati dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e in Umbria del 2009 |
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Art. 9 - Interventi ammessi a contributo1. In attuazione dell’articolo 13, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 189/2016 sono ammessi a finanziamento gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che non siano già stati oggetto di finanziamento sugli edifici privati ubicati nei Comuni di cui all’articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge siti nelle Regioni Umbria e Marche resi inagibili dagli eventi sismici del 1997 e 1998, che abbiano riportato danni ulteriori per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, i quali risultino inclusi nelle U.M.I. di fascia “N” del programmi integrati d |
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Art. 9 bis - Determinazione del contributo1. Per gli edifici di cui al precedente art. 9, comma 3 e 4, il contributo è pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, per il ripristino degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell’intero edific |
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Art. 10 - Concessione dei contributi1. Per gli edifici di cui al precedente articolo 9, comma 2, il contributo può essere concesso a condizione che l’inagibilità totale sia stata dichiarata con ordinanza sindacale a seguito di verifica dell’avvenuto aggravamento del danno da parte del Comune competente, previa attestazione da parte del tecnico incaricato dal soggetto legittimato, con apposita perizia asseverata corredata da adeguata documentazione fotografica inerente anche al danno pregresso, della sussistenza del nesso |
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Art. 11 - Modalità di erogazione dei contributi1. Per gli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 9 i contributi sono erogati in via diretta, previo trasferimento delle relative risorse dalla contabilità speciale del Commissario straordinario alla contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Umbria e Marche – Vice Commissari. 2. Per gli interventi di cu |
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Capo IV - Disposizioni finanziarie, transitorie e di attuazione |
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Art. 13 - Abrogazione e disposizioni transitorie1. L’articolo 20 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 è abrogato. N1 2. Le disposiz |
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Art. 14 - Entrata in vigore ed efficacia1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016, è |
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Allegato 2 - Documentazione minima di cui all’ordinanza n. XXX recante “Attuazione dell’articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. Interventi di ricostruzione su edifici pubblici già interessati da precedenti eventi sismici” |
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Allegato 3Parte di provvedimento in formato grafico |
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