Articolo abrogato dalla L.R. 16/03/2018, n. 13.

L’articolo 18 così recitava:

“Art. 18 - (Integrazione all'articolo 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava")

1. Alla fine dell'articolo 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 recante "Norme per la disciplina dell'attività di cava" è aggiunto il seguente ultimo comma:

"I componenti della Ctrae non possono esercitare attività professionale limitatamente ai progetti ed agli elaborati da sottoporsi al parere della medesima Commissione.".”

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