Lo scorso 8 febbraio è entrato in vigore il regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 «Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici», al termine di un periodo di sperimentazione ai sensi dell’art. 27, comma 1, dello stesso.
Si forniscono una serie di indicazioni operative in ordine all’applicazione di talune disposizioni, in particolare, quelle riguardanti la programmazione dell’offerta abitativa e la gestione dei servizi abitativi pubblici.
1. La programmazione dell’offerta abitativa in sede di prima applicazione
Come noto, l’ambito territoriale di riferimento per la programmazione dell’offerta abitativa coincide con l’ambito territoriale dei piani di zona di cui all’articolo 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale).
In sede di prima applicazione del regolamento regionale, il piano annuale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici, costituisce il primo atto che dà avvio al nuovo sistema delle assegnazioni dei servizi abitativi pubblici introdotto dalla legge regionale n. 16/2016.
− Entro 60 giorni dall’8 febbraio 2018, termine di entrata in vigore del Regolamento regi