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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 12 - (Modifiche alla l.r. 12/2005)
1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 R (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 80 è sostituito dal seguente:
«Art. 80 - (Ripartizione delle funzioni amministrative)
1. Le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e per l’irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 sono esercitate dai comuni e, nel caso di esercizio associato delle stesse funzioni, dalle unioni di comuni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 6.
2. Spetta, altresì, ai comuni e alle unioni di comuni l’espressione del parere di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).
3. Spetta alla Regione l’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 relative agli interventi di seguito indicati, anche qualora il progetto comporti la trasformazione del bosco:
a) opere di competenza dello Stato, degli enti e aziende statali, nonché opere di competenza regionale, ad eccezione di quelle relative agli interventi previsti dall’articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d), ivi compresi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizione totale e la ricostruzione, e delle linee elettriche a tensione non superiore a quindicimila volt, che spettano ai comuni competenti per territorio;
b) opere idrauliche realizzate dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), nonché le opere idrauliche, da chiunque realizzate, relative ai tratti assoggettati a tutela paesaggistica dei canali indicati nell’allegato A della presente legge;
c) interventi riguardanti l’attività mineraria e interventi previsti dall’articolo 38 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);
d) interventi di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all’articolo 17 della l.r. 26/2003.
4. Spetta alla provincia competente per territorio l’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 relative ai seguenti interventi:
a) attività estrattiva di cava e di recupero e smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 3;
b) strade di interesse provinciale;
c) interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell’allegato A della presente legge;
d) linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila volt;
e) opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui all’articolo 28, comma 1, lettera e bis), della l.r. 26/2003;
f) opere relative alla derivazione di acque superficiali e sotterranee di cui all’articolo 43 della l.r. 26/2003;
g) interventi relativi a opere idrauliche realizzate dalla provincia, ad eccezione di quelle relative ai canali indicati nell’allegato A della presente legge;
h) le opere di cui al comma 6, lettera a), per i territori non di competenza della comunità montana.
5. Spetta all’ente gestore del parco regionale, per i territori compresi all’interno del relativo perimetro, l’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 relative ai seguenti interventi:
a) interventi da realizzarsi in ambiti non assoggettati all’esclusiva disciplina comunale dai piani territoriali di coordinamento dei parchi;
b) interventi relativi ad opere idrauliche realizzate dall’ente gestore del parco regionale, ad eccezione di quelle relative ai canali indicati nell’allegato A della presente legge.
6. Spetta alla comunità montana competente per territorio l’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 relative ai seguenti interventi:
a) opere di sistemazione montana di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);
b) interventi relativi ad opere idrauliche realizzate dalla comunità montana ad eccezione di quelle relative ai canali indicati nell’allegato A della presente legge.
7. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 relative all’esecuzione degli interventi di trasformazione del bosco, nonché relative a interventi e opere che comportino anche la trasformazione del bosco, ad eccezione di quanto previsto dal comma 3, sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dagli enti gestori di parco, dalle comunità montane e dalle unioni di comuni, nonché dalle province per i restanti territori. Nel caso di intervento che non riguardi la sola trasformazione del bosco ma comporti anche la realizzazione di opere e interventi edilizi, l’ente competente, ai sensi del presente comma, rilascia un unico provvedimento paesaggistico dando conto, distintamente, degli esiti della valutazione paesaggistica per la trasformazione del bosco e per la realizzazione di opere e interventi nel bosco.
8. L’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 riguardanti i provvedimenti inibitori e di sospensione dei lavori sono esercitate dagli enti di cui al presente articolo, secondo le rispettive competenze.
9. L’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 nonché di quelle di cui al comma 8 possono essere esercitate solamente dai comuni e dalle unioni di comuni, dalle province, dagli enti gestori dei parchi e dalle comunità montane per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi del d.lgs. 42/2004. Per i comuni e per le unioni di comuni per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le medesime funzioni amministrative sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dagli enti gestori di parco e dalle comunità montane, nonché dalle province per i restanti territori. Per le province, gli enti gestori dei parchi e le comunità montane, per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui al presente comma sono esercitate dalla Regione.»;
b) l’articolo 81 è sostituito dal seguente:
«Art. 81 - (Istituzione delle commissioni per il paesaggio)
1. Ogni ente locale titolare, ai sensi dell’articolo 80, di funzioni amministrative riguardanti l’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una commissione per il paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta regionale.
2. Gli enti locali possono istituire e disciplinare la commissione di cui al comma 1 in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate nei PTCP, nei PTC dei parchi o nei piani territoriali regionali d’area.
3. La commissione si esprime obbligatoriamente:
a) in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all’irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 e all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), di competenza dell’ente presso il quale è istituita;
b) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all’articolo 64, comma 8;
c) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale;
d) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.»;
c) l’articolo 82 è sostituito dal seguente:
«Art. 82 - (Modalità per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica)
1. Gli enti competenti, ai sensi dell’articolo 80, al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e all’irrogazione delle sanzioni, provvedono applicando le disposizioni e le procedure di cui al d.lgs. 42/2004 e al d.p.r. 139/2010.
2. L’autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace e conserva la sua efficacia per il periodo stabilito dal d.lgs. 42/2004.».”
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