L.R. Lombardia 08/08/1998, n. 14 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.R. Lombardia 08/08/1998, n. 14

Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - (Oggetto della legge)

1. La presente legge disciplina la programmazione regionale in materia di ricerca e c

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Art. 2 - (Programmazione)

1. La programmazione delle attività di cui alla presente legge si attua attraverso piani provinciali, anche distinti per tipi di materiali estratti, propos

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Art. 3 - (Coordinamento regionale)

1. Le funzioni disciplinate dalla presente legge sono esercitate in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale e in conformità agli atti di indirizzo e coordinamento emana

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Art. 4 - (Deleghe)

1. Sono delegate alle Province:

a) la proposta dei piani di cui all'art. 2, comma 1;

b) le funzioni amministrative inerenti l'esercizio dell'attività di cava;

c) le funzioni amministrative di cui all'art. 82 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente a quanto previsto alle lettere b) e c) negli ambiti territoriali estrattivi previsti dai piani delle cave;

d) le funzioni amministrative inerenti al vincolo idrogeologico di cui agli artt. 1 e 7 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" ed all'art. 25 della l.r. 5 aprile 1976, n. 8 "Legge Forestale Regionale" ;

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TITOLO II - PIANI DELLE CAVE
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Art. 5 - (Criteri e direttive per la formazione dei piani delle cave)

1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri per la formazione dei piani provinciali ai sensi dell'art. 2, comma 3, con particolare riferimento:

a) alla definizione dei giacimenti di cui è po

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Art. 6 - (Contenuto dei piani)

1. Nella formazione dei piani di cui all'art. 5, le Province devono preliminarmente tener conto:

a) della situazione geologica, idrogeologica del territorio interessato e delle colture agrarie ed arboree in atto o possibili nelle zone medesime;

b) della destinazione attuale delle aree interessate, in relazione alle infrastrutture esistenti o da realizzare, e alle previsioni degli strumenti urbanistici in vigore;

c) della consistenza e delle caratteristiche dei giacimenti, intesi come risorsa naturale non rinnovabile e come tale da tutelare, e per i quali devono essere individuate superficie e profondità compatibili con le previsioni delle lettere precedenti;

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Art. 7 - (Formazione e adozione della proposta di piano)

1. I piani provinciali sono adottati dalle Province entro 2 anni dalla emanazione dei criteri di cui all'art. 5; in caso di mancata proposta di un piano provinciale entro detto termine, la Giunta regionale si sostituisce alla Provincia adottando gli atti necessari.

2. Ai fini di cui al comma 1, allo scadere del

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Art. 8 - (Approvazione del piano)

1. Entro 120 giorni dalla ricezione della proposta di piano provinciale, la Giunta regionale la esamina apportando, ove necessario, anche sulla base dei pareri e delle o

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Art. 8 bis - (Approvazione del piano delle cave della Provincia di Sondrio in attuazione dell’articolo 5, comma 4, lettera a), della l.r. 19/2015)

N10

1. In deroga a quanto previsto all’articolo 8 e in attuazione dell’articolo 5, comma 4, letter

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Art. 9 - (Revisione del piano)

1. Il piano delle cave può essere sottoposto a variazione o revisione su iniziativa della Provincia per l'adeguamento ad eventuali fabbisogni aggiuntivi rispetto a quelli determinati ai sensi dell'art. 5, comma 1, o per eventuali adeguamenti tecnici e normativi

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Art. 10 - (Efficacia del piano)

1. Il piano, approvato dal Consiglio regionale, ha il valore e gli effetti di piano territoriale regionale relativo ad un settore funzionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della l.r. 15 aprile 1975, n. 51 "Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico". Le eventuali modifiche ai piani territoriali di cui alla l.r. n. 51/75, ai piani territoriali di coordinamento provinciale ed ai piani territoriali di coordinamento dei parchi già in vigore devono essere apportate da

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Art. 11 - (Progetto degli ambiti territoriali estrattivi)

1. Per ogni ambito territoriale estrattivo individuato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), 'è redatto a cura di uno o più soggetti interessati, anche non congiuntamente,'N13 o dell'ente pubblico, un progetto di gestione produttiva dell'area nel contesto territoriale ambientale, anche con la previsione degli interventi di reinserimento. Il progetto è approvato dalla Provincia, acquisiti i necessari nulla osta e pareri N14 attraverso apposita Conferenza dei servizi, 'alla quale sono invitati tutti i soggetti aventi la disponibilità di parte delle aree incluse nell'ambito,'N15 nonché, per gli ambiti territoriali estrattivi individuati nei parchi, il parere tecnico dell'ente g

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TITOLO III - REGIME DELL'ATTIVITÀ DI CAVE
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Art. 12 - (Autorizzazione)

1. La coltivazione delle sostanze minerali di cava è soggetta ad autorizzazione.

2. L'autorizzazione concerne l'esercizio dell'attività estrattiva per un giacimento com

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Art. 13 - (Contenuto dell'autorizzazione)

1. Il provvedimento autorizzativo dispone:

a ) la determinazione del tipo e della quantità di sostanze minerali di cava di cui è consentita la coltivazione;

b) l'est

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Art. 14 - (Domanda di autorizzazione)

1. Alla domanda di autorizzazione, che deve contenere le generalità del richiedente e l'indicazione del suo domicilio, devono essere allegati:

a) documenti atti a comprovare la proprietà o la disponibilità dell'area destinata alla coltivazione del giacimento;

b) certificati e mappe catastali relative ai terreni interessati;

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Art. 15 - (Convenzione con il Comune)

1. Il rilascio della autorizzazione è subordinato alla presentazione di convenzione stipulata, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale, tra il richiedente ed il Comune o i Comuni interessati, con la quale il richiedente si impegna:

a) a versare annualmente al Comune, in un'unica soluzione, una somma a titolo di contributo alla spesa necessaria per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale dell'area interessata direttamente o indirettamente dall'attività estrattiva, ulteriori rispetto a quelli posti a carico del

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Art. 16 - (Garanzie patrimoniali)

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla prestazione di garanzie patrimoniali reali o personali idonee a garantire, nei confronti dei Comuni interessati, l'adempim

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Art. 17 - (Comunicazioni alla Regione e ai Comuni)

1. Le Province trasmettono alla Giunta regionale e al Comune, o ai Comuni interessati

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Art. 18 - (Decadenza dell'autorizzazione)

1. Il mancato inizio dell'attività estrattiva entro 12 mesi dall'esecutività del provvedimento autorizzativo ovvero la sospensione di detta attività per un periodo superiore a 6 mesi, o a 9 mesi nei territori classificati come montani, comporta la decadenza dell'autorizzazione. È altresì motivo di decadenza il ritardo superiore ai 12 mesi relativo all'inizio delle operazioni di riassetto ambientale, di cui all'art. 14, comma 1, lett. f3).

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Art. 19 - (Revoca dell'autorizzazione)

1. Qualora sia intervenuta una grave alterazione della situazione geologica o idrogeo

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Art. 20 - (Sospensione e cessazione dell'attività)

1. Il Comune competente per territorio, qualora l'attività estrattiva venga esercitata in difformità da quanto disposto dalla presente legge o in caso di inosservanza

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Art. 21 - (Esecuzione delle opere di riassetto)

1. Per le opere di riassetto ambientale di cui all'art. 15, comma 1, lett. c ) è consentito l'utilizzo di materiali di scarico e di risulta provenienti dalle attività di cava, nonché di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni.

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Art. 22 - (Concessione)

1. Qualora il titolare del diritto su un giacimento, di cui il piano dell'art. 2 prevede la coltivazione, non ne abbia intrapreso in tutto o in parte la coltivazione o non abbia già richiesto a tal fine la necessaria autorizzazione, la richiesta di coltivazione del giacimento può essere presentata da un terzo, nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 14 e seguenti, quando sia trascorso un anno dalla approvazione del piano.

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Art. 23 - (Indennizzo)

1. Se il giacimento viene assegnato in concessione, al titolare del diritto sul giacimento medesimo è corrisposto, per tutto il periodo di durata della concessione, un indennizzo annuo pari al 30% del valore agricolo delle aree delimitate nel provvedimento di concessione, determinato ai sensi delle leggi statali.

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Art. 24 - (Vendita delle aree)

1. Il titolare del diritto sul giacimento, benché diffidato ai sensi dell'art.

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TITOLO IV - NORME COMUNI
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Art. 25 - (Tariffe dei diritti di escavazione)

1. Il Consiglio regionale con propria deliberazione stabilisce l'ammontare del rimborso spese per l'istruttoria delle domande di cui a

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Art. 26 - (Comunicazioni obbligatorie)

1. I titolari di autorizzazione e di concessione sono tenuti a denunciare periodicamente alla Provincia competente i dati statistici relativi ai materiali estratti.

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Art. 27 - (Catasto delle cave)

1. È istituito presso la competente struttura della Regione Lombardia il catasto delle cave in attività e delle cave dismesse o abbandonate

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Art. 28 - (Autorizzazione di ricerca)

1. La ricerca è consentita solo su aree esterne agli ambiti estrattivi e al fine di individuare materiali litoidi aventi particolari caratteristiche tecnologiche o merceologiche. Qualora la ricerca abbia per oggetto pietre ornamentali da taglio può esse

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Art. 29 - (Sanzioni)

1. Nel caso di coltivazione di sostanze minerali di cava effettuata senza autorizzazione o concessione è irrogata una sanzione amministrativa di entità variabile tra trenta e sessanta volte la somma di cui alla lett. a), comma 1 dell'art. 15, riferita al volume di materiale estratto e, comunque, non inferiore a lire 20.000.000, ferme restando le ulteriori sanzioni previste dalle leggi s

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Art. 30 - (Vigilanza ed irrogazione delle sanzioni)

1. La vigilanza sull'attività nell'ambito territoriale estrattivo, la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 29 spettano, per delega della Regione, al Comune territorialmente competente.

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Art. 31 - (Assistenza tecnica ai Comuni)

1. Le Province sono tenute a costituire un apposito servizio per le attività i

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Art. 32 - (Consorzi)

1. Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di qualunque opera utile alla coltivazione in comune di giacimenti di sostanze minerali di cava contigui o che comunque costituiscano un unico giacimento, possono essere costituiti consorzi o altre forme associative mediante convenzione tra coloro che abbiano ottenuto l'autorizzazione o la concessione ai sensi della presente legge. Cop

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TITOLO V - NORME SPECIALI
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Art. 33 - (Consulta per le attività estrattive di cava)

1. Ciascuna Provincia costituisce la Consulta per le attività estrattive di cava.

2. La Consulta è composta da:

a) il Presidente della Provincia o un suo delegato che la presiede;

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Art. 34 - (Comitato tecnico consultivo regionale per le attività estrattive di cava)

1. È istituito il Comitato tecnico consultivo per le attività estrattive, nominato dalla Giunta regionale. Il Comitato è composto dall'Assessore regionale del settore tutela ambientale o suo delegato, che lo presiede, da sei esperti in discipline geologiche e minerarie, giuridiche ed economiche, urbanistiche ed ambientali, anche estranei all'amministrazione, dai funzionari dei servizi regionali individuati dalla Giunta regionale, nonché dai Presidenti de

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Art. 35 - (Pertinenze e materiali di risulta)

1. L'autorizzazione o la concessione all'esercizio dell'attività estrattiva di cava costituisce presupposto e titolo per il rilascio del provvedimento di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 "Norme per la edificabilità dei suoli" e successive modificazioni ed integrazioni,

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Art. 36 - (Interventi estrattivi in fondi agricoli)

N1

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le attività di scavo finalizzate al miglioramento della gestione dei fondi agricoli, nonché al reperimento di materiali inerti necessari per lo svolgimento delle ordinarie pratiche

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Art. 37 - (Lavori idraulici)

1. Nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale e lacuale è vietata l'estrazione di materiali litoidi; tali divieto non si applica alle estrazioni che derivano da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque e alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua.

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Art. 38 - (Estrazione di sostanze di cava per opere pubbliche)

1. Per esigenze straordinarie connesse alla realizzazione di grandi opere pubbliche di interesse statale e regionale, qualora risulti impossibile o eccessivamente oneroso reperire sul mercato materiale idoneo, può essere consentita l’estrazione di sostanze di cava in ambiti estrattivi non previsti dai piani fino all’integrazione dei quantitativi occorrenti; in tal caso l’autoriz

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Art. 39 - (Riassetto di cave cessate)

1. Il riassetto delle cave cessate, il cui progetto comporti asportazione di materiale dall'area di cava, è soggetto ad autorizzazione regionale. Nel caso di cave cessate comprese nel piano provinciale approvato, l'autorizzazione è rilasciata, per delega regionale, dalla Provincia.

1 bis. Nel caso di cave cessate interamente ricadenti in ambiti

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Art. 40 - (Commissione per la sicurezza e le risorse)

1. È istituita la Commissione per le risorse e la sicurezza mineraria, nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta:

a) dall'Assessore regionale competente che la presiede, o da un suo delegato;

b) da quattro esperti nelle seguenti discipli

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Art. 41 - (Direzione dei lavori di cava)

1. Nell'esercizio dell'attività estrattiva di cava la direzione dei lavori deve essere affidata a tecnici con adeguata preparazione nel settore, conformemente a quanto disposto dall'art. 27 del d.p.r. 9 aprile 1959, n. 128, come sostituito dall'art. 20, secondo comm

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Art. 41 bis - (Promozione regionale di interventi a favore delle imprese estrattive)

N5

1. La Regione, in conformità agli obiettivi programmatici del programma regionale di sviluppo (PRS) e ai principi del d.lgs. 624/1996, incentiva gli interventi finalizzati al miglioramento delle tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale nelle industrie

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Art. 41 ter - (Corsi di formazione)

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TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI
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Art. 42 - (Norme transitorie)

1. La Giunta regionale, in sede di prima applicazione della presente legge, determina i criteri e le modalità per l'esercizio delle attività delegate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa.

2. I piani delle cave già approvati dalla Regione all'entrata in vigore della presente legge conservano comunque efficacia sino alla esecutività dei nuovi piani di cui all'art. 8. L'attività estrattiva può essere autorizzata entro

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Art. 43 - (Norma Finanziaria)

1. Alle spese per le funzioni delegate previste dal precedente art. 4, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e h), si provvede con le somme annualmente stanziate sul capitolo 4.3.4.1.1450 la cui descrizione è così modificata: "Spese per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate alle province inerenti all'esercizio delle attività di coltivazione di cava, la vigilanza e l'assistenza tecnica ai comuni" iscritto allo stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 19

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Art. 44 - (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) l.r. 30 marzo 1982, n. 18 "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava";

b) l.r. 21 giugno 1982, n. 27 "Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava"" ;

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