Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 9 - (Modifica dell’art. 11 della l.r. 5/2010 per la semplificazione delle procedure di intesa ai sensi del d.p.r. 383/1994)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 R (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) sono aggiunti i seguenti:

«1 bis. Per i progetti di opere che richiedono l’intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, Supplemento n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale), il parere di cui al comma 1, ove previsto, costituisce manifestazione della volontà regionale sull’intesa di cui al medesimo decreto.»;

1 ter. Per i progetti di opere ferroviarie di cui all’articolo 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell’ente Ferrovie dello Stato), il parere di cui al comma 1, ove previsto, tiene luogo della verifica di conformità di cui all’articolo 25, secondo comma, della medesima legge.».”

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