Articolo abrogato dal D.P.R. del 30/04/1999 n. 162. Questo il testo dell’articolo abrogato:

“Per ottenere la licenza di esercizio il proprietario del fabbricato deve presentarne domanda al prefetto, in carta legale, corredata dei seguenti documenti:

a) libretto di matricola;

b) ricevuta dell'ufficio del registro attestante l'eseguito pagamento della tassa di concessione governativa per l'esercizio a norma dell'art. 7 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e ricevuta dell'effettuato versamento della quota spettante all'organo tecnico per l'esecuzione del collaudo.

La licenza di esercizio viene rilasciata dal prefetto a seguito del parere favorevole dell'organo che ha provveduto al collaudo.

Il verbale di collaudo e la licenza di esercizio sono contenuti nel libretto di matricola.

La licenza di esercizio viene intestata al proprietario od a persona da lui designata ed il cui nominativo, con la relativa accettazione, deve risultare nella domanda ed essere riportata nel libretto di matricola. La licenza è distinta con un numero progressivo, che viene annotato in apposito registro, da conservarsi e tenersi aggiornato dalla prefettura.”.

Dalla redazione