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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.R. Lombardia 09/06/2017, n. X/6698
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Testo del provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il d.lgs. del 30 giugno 2016, n. 127 di modifica dell’art. 14 e seguenti della l. 7 agosto 1990, n. 241 che ha introdotto nuove modalità di svolgimento in forma semplificata della procedura di conferenza di servizi; Visto il d.lgs. del 16 dicembre 2016, n. 257 «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi» che, tra l’altro, disciplina le misure per la diffusione dell’utilizzo del GNC (Gas Naturale Compresso) e del GNL (Gas Naturale Liquefatto) ponendo degli obblighi in relazione alla dotazione del prodotto metano e , in casi specifici, alla dotazione del prodotto GPL e individuando le fattispecie di impossibilità tecniche per le quale è fatta salva la necessità di adempiere a tali obblighi; Vista la l.r. 26 maggio 2017 n. 15 «Legge di semplificazione 2017» con la quale, in recepimento del d.lgs. n. 257/2016, è stata modificata la l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 come segue: - sono state introdotte disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione delle procedure per l’istallazione, la modifica e l’esercizio degli impianti di distribuzione carburanti; - è stato confermato, per una maggiore diffusione sul territorio nazionale dei prodotti a basso impatto ambientale per autotrazione, quanto previsto dalle disposizioni di Regione Lombardia in relazione: - all’obbligo di dotazione del prodotto metano nei bacini carenti di tale prodotto; - all’obbligo di dotazione del prodotto GPL nei bacini in equilibrio del prodotto metano ma solo se la presenza di impianti di GPL in tali bacini risulta inferiore alla media nazionale, prevedendo che tale obbligo possa comunque essere assolto anche con la dotazione del prodotto metano; |
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Allegato AArt. 1. - Oggetto 1.1 Il presente provvedimento, in attuazione dell'articolo 83, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 disciplina le procedure amministrative per la realizzazione dei nuovi impianti di distribuzione carburanti e per le modifiche degli impianti esistenti, per i collaudi degli impianti, per il rilascio del parere vincolante di conformità alle disposizioni regionali sulle istanze di realizzazione o di modifica di nuovi impianti stradali ed autostradali compresi quelli per natanti e aeromobili.
Art. 2. - Richiesta di autorizzazione per l'installazione e modifica su rete stradale ordinaria di impianti ad uso pubblico di distribuzione carburanti 2.1 I carburanti per autotrazione i cui impianti sono sottoposti a disciplina autorizzatoria di cui all’art. 87 e 88 comma 3 lett. a) e b) della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 sono quelli di seguito indicati: benzine, gasoli, GPL, metano, in forma gassosa e liquida, nonché nella sua forma prodotta biologicamente (biometano), idrogeno, miscele metano-idrogeno. 2.2 Le competenze per le funzioni amministrative di cui all’art. 85, comma 1 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 sono esercitate dal Comune, avvalendosi del SUAP, ove presente, nel rispetto delle norme vigenti e di quanto previsto nel presente provvedimento. 2.3 La richiesta di autorizzazione per l'installazione su rete stradale ordinaria di nuovi impianti o di modifica di impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico di cui all’art. 88 comma 3 lett. a) e b) segue la procedura della conferenza di servizi di cui all’art. 87 comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6. 2.4 La richiesta di autorizzazione per l'installazione sulla rete stradale ordinaria di nuovi impianti o di modifica di impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico di cui all’art. 88 comma 3 lett. a) e b), resa in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 deve indicare: a) le generalità, il domicilio, il codice fiscale del richiedente e, nel caso di società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile; b) la località in cui si intende installare o modificare l'impianto, indicando la via e il numero civico o la progressiva kilometrica e la direzione di marcia; c) la dettagliata composizione dell’impianto; d) il possesso dei requisiti previsti all'articolo 93 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6. L’istanza, presentata secondo le modalità previste dal presente articolo, deve essere sottoscritta dal titolare dell’impianto e dal tecnico che ha realizzato il progetto; detta istanza, corredata dagli allegati, è altresì trasmessa contestualmente in via telematica agli uffici regionali e agli Enti competenti nel procedimento ai sensi del DPR 160/2010 e del D. Lgs. n. 82/2005, ed anche in forma cartacea al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente. 2.5 L’elettricità per veicoli, erogata attraverso apposite colonnine su area pubblica, è soggetta a concessione, comprensiva dell’occupazione di suolo pubblico, rilasciata dal Comune territorialmente competente avvalendosi dello Sportello Unico Attività Produttive (di seguito SUAP) ai sensi dell’art. 85, comma 1 lett o bis) della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 e secondo gli schemi progettuali previsti dalle linee guida per la ricarica elettrica di cui alla DGR 17 dicembre 2015 n. X/4593, che si applicano anche agli erogatori su aree private accessibili al pubblico. 2.6 Ai fini del conseguimento degli obiettivi di programmazione regionale in materia, il Comune trasmette comunicazione del rilascio della concessione di cui al comma precedente secondo le modalità individuate da appositi provvedimenti della Direzione Generale della Giunta Regionale competente in materia di carburanti per autotrazione.
Art. 3. - Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione per l'installazione dei nuovi impianti ad uso pubblico di distribuzione carburanti 3.1 Alla richiesta di autorizzazione per l'installazione dei nuovi impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione devono essere allegati i seguenti documenti: a) perizia giurata, redatta da tecnico competente contenente le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle norme regionali di indirizzo programmatico, alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, alle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, di tutela dei beni storici e artistici ed attestante inoltre il rispetto delle caratteristiche delle aree di cui all’art. 86 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6; b) certificazione comprovante la disponibilità dell'area. Nel caso in cui l'area interessata alla realizzazione del nuovo impianto sia pubblica, si deve altresì allegare attestazione del Comune interessato che confermi l'avvenuta assegnazione dell'area attraverso indizione di gara pubblica; c) disegni planimetrici dell'impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto con l'evidenziazione della segnaletica prevista; d) ricevuta dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui alle normative vigenti in materia; e) per istanze inerenti il prodotto metano in forma gassosa copia dell’avvenuta presentazione di richiesta di allaccio alla rete di fornitura del gas metano e, ove sia necessaria l’installazione della cabina per la trasformazione dell’energia elettrica, copia di avvenuta presentazione di richiesta di allaccio alla rete elettrica; f) relazione descrittiva dell’intervento da realizzare.
Art. 4. - Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione per l'installazione su rete stradale ordinaria di nuovi impianti da realizzarsi in fregio a strade statali o provinciali 4.1 Nel caso la richiesta di autorizzazione per l'installazione su rete stradale ordinaria dei nuovi impianti ad uso pubblico di distribuzione carburanti sia relativa ad impianti da realizzarsi in fregio a strade statali o provinciali, l'interessato dovrà provvedere ad inoltrare all'ente proprietario della strada, evidenziando che trattasi di nuovo impianto, copia dell’istanza di cui all’art. 2 recante il timbro di ricevuta del Comune e corredata dalla documentazione di cui all’art. 3, nonché della seguente ulteriore documentazione: a) rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:5000 della zona interessata dall'impianto; b) rilievo in scala 1:2000 dello stato di fatto in cui siano evidenziati, entro i limiti di 700 metri di distanza dall'impianto per la viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro corsie, incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie, piazzole di sosta, fermate di autolinee ed il posizionamento della segnaletica verticale ed orizzontale; c) rilievo come alla precedente lettera b), con inserito lo stato di progetto; d) planimetria in scala 1:200 con tabella di calcolo ove sia evidenziata l'eventuale superficie del terreno demaniale oggetto di occupazione.
Art. 5. - Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione per le modifiche agli impianti ad uso pubblico di distribuzione carburanti previste dall'art. 88, comma 3 lett. a) e b) della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 5.1 Possono essere modificati gli impianti che rispettano i requisiti previsti dal paragrafo “Condizioni di incompatibilità degli impianti esistenti” dell’All. A alla DCR VIII/834 del 12 maggio 2009 «Programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti» e s.m.i.. 5.2 Alla richiesta di autorizzazione per le modifiche agli impianti ad uso pubblico di distribuzione carburanti previste dall'art. 88, comma 3 lett. a) e b) della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 devono essere allegati i seguenti documenti: a) copia dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi delle normative vigenti in materia; b) disegni planimetrici sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto, evidenzianti le modifiche richieste; c) relazione descrittiva dell’intervento da realizzare. d) per istanze inerenti il prodotto metano in forma gassosa copia dell’avvenuta presentazione di richiesta di allaccio alla rete di fornitura del gas metano e, ove sia necessaria l’installazione o il potenziamento della cabina per la trasformazione dell’energia elettrica, copia di avvenuta presentazione di richiesta di allaccio alla rete elettrica. 5.3 Il Comune rilascia l’autorizzazione alle modifiche ai sensi dell'art. 88, comma 3 lett. a) e b) della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 previa verifica di incompatibilità come previsto nell’omonimo paragrafo dell’All. A alla DCR VIII/834 del 12 maggio 2009 «Programma di qualificazione e ammodernamento della rete distributiva carburanti» e s.m.i.. Se accertata da parte del Comune incompatibilità si procederà secondo quanto previsto dall’art. 16 del presente provvedimento.
Art. 6. - Integrazione della documentazione della richiesta di autorizzazione 6.1 Nel caso in cui il Comune ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della richiesta di autorizzazione, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente, con invito a provvedere entro il termine di 30 giorni, dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di cui all’art. 87, comma 7 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione competente, degli elementi richiesti. In caso di mancata integrazione, il Comune opererà una decisione in base alla documentazione in atti. 6.2 Il termine previsto dall’art. 87, comma 7 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 non verrà più sospeso da eventuali successive richieste di ulteriori elementi integrativi.
Art. 7. - Richieste di modifiche agli impianti di distribuzione carburanti non soggette ad autorizzazione 7.1 Le modifiche degli impianti non soggette ad autorizzazione sono disciplinate dall'articolo 88, comma 3 bis della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 e da appositi provvedimenti della Direzione Generale della Giunta Regionale competente in materia di carburanti per autotrazione.
Art. 8. - Premialità volumetriche, agevolazioni e deroghe di tipo urbanistico di cui all’art. 86 comma 5 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 8.1 I Comuni, in sede di predisposizione del piano di governo del territorio, individuano specifiche premialità volumetriche o deroghe di tipo urbanistico a favore di impianti, ad uso pubblico, di distribuzione di carburanti per autotrazione già in esercizio che aggiungano le seguenti tipologie di servizi: a) carburanti a basso impatto ambientale o, per impianti siti in aree urbane di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, colonnine per alimentazione di veicoli elettrici, sempre che l’installazione di colonnine elettriche non sia obbligatoria ai sensi delle normative vigenti; b) servizi accessori all’utente, con particolare riguardo a somministrazione di alimenti e bevande, manutenzione veicoli e officina; c) alimentazione energetica dell’impianto tramite sistemi che utilizzino fonti di energia rinnovabile, quali gli impianti fotovoltaici. 8.2 Nell’attuazione di quanto previsto al comma 1, sono applicati gli indicatori di premialità previsti specificatamente dai Comuni nei propri strumenti di programmazione urbanistica. Qualora i Comuni non li prevedano si applicano gli indicatori individuati dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 83 c. 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, al successivo comma 3. 8.3 Fatti salvi i limiti massimi stabiliti dalle norme urbanistiche generali, gli indici volumetrici ordinariamente previsti, sono incrementabili, in ragione delle seguenti fattispecie fra loro cumulabili fino al limite massimo del 50%: a) installazione di distributori di gas metano per autotrazione (+50%); b) installazione di distributori di GPL per autotrazione (+30%); c) realizzazione di parcheggi ad uso pubblico nel centro abitato, fino al raggiungimento dello standard richiesto per gli impianti di uguali dimensioni e caratteristiche secondo l’attuale normativa (+10%); d) adozione di misure ed impianti di risparmio energetico (+10% qualora si assicuri almeno il 50% del fabbisogno energetico attraverso fonti di en |
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