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Deliberaz. G.R. Lombardia 02/08/2013, n. X/568

Individuazione criteri per deroghe all’obbligo di installazione del prodotto metano negli impianti carburanti. (Art. 89, comma 4 l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 s.m.i.).
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TESTO DEL DOCUMENTO



LA GIUNTA REGIONALE


Vista la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 R «Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere»;

Visto in particolare l’art. 89 comma 2 della l.r. sopra citata che prevede che «fino al raggiungimento del numero minimo di impianti, rispettivamente sulla rete autostradale e, distintamente in ciascun bacino di utenza, sulla rete ordinaria, per la nuova apertura di impianti di distribuzione carburanti è fatto obbligo di dotarsi del prodotto metano. Nei bacini in equilibrio i nuovi impianti devono dotarsi di almeno un prodotto a basso impatto ambientale, a scelta tra metano o g.p.l., fino al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi di programmazione»;

Visto l’art. 83-bis comma 17 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 R, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 R commi 17 e 22, così come integrato dall’art. 17 comma 5 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1

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