Delib.G.R. Lombardia 11/06/2009, n. 8/9590 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Delib.G.R. Lombardia 11/06/2009, n. 8/9590

Procedure amministrative relative all'installazione degli impianti e all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti (art. 3, comma 2, L.R. n. 24/2004).
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 25/09/2015, n. X/4071
- Delib. G.R. 26/09/2016, n. X/5613
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Testo del provvedimento


LA GIUNTA REGIONALE


Visto l’art. 83-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133 che al comma 17 dispone il divieto di introdurre vincoli con finalità commerciali relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella medesima area, attività di servizi integrativi;

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Allegato A - Procedure amministrative relative all’installazione degli impianti e all’esercizio dell’attività di distribuzione dei carburanti, in attuazione dell’articolo 3, comma 2 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24


Art. 1. Oggetto

1.1 Il presente provvedimento, in attuazione dell’articolo 3, comma 2 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 “Disciplina per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti “ disciplina le procedure amministrative relative all’installazione e alle modifiche degli impianti ad uso pubblico, privato, degli impianti autostradali, e di quelli per natanti ed aeromobili, le procedure relative al collaudo degli impianti, nonché il rilascio, da parte della Regione, del parere vincolante di conformità, come previsto dall’articolo 1, comma 3 della legge regionale succitata.


Art. 2. Richiesta di autorizzazione per l’installazione su rete stradale ordinaria dei nuovi impianti ad uso pubblico di distribuzione di benzine, gasoli, GPL, metano, idrogeno e miscele metano-idrogeno

2.1 Le competenze per le funzioni amministrative di cui all’art. 5 comma 1 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 sono esercitate dal comune, avvalendosi dello Sportello Unico se istituito, nel rispetto delle norme vigenti e di quanto previsto nel presente provvedimento. In mancanza dello Sportello Unico l’istanza dovrà essere trasmessa al Sindaco del Comune e le funzioni verranno esercitate dal Comune competente del rilascio dell’autorizzazione.

2.2 La richiesta di autorizzazione per l’installazione sulla rete stradale ordinaria di nuovi impianti ad uso pubblico di distribuzione di benzine, gasoli, GPL, metano, idrogeno e miscele metano-idrogeno deve indicare:

a. con dichiarazione sostitutiva o autocertificazione, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, le generalità, il domicilio, il codice fiscale del richiedente e, nel caso di società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all’art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;

b. la località in cui si intende installare l’impianto, indicando la via e il numero civico o la progressiva kilometrica e la direzione di marcia;

c. dettagliata composizione del nuovo impianto;

d. autocertificazione sul possesso dei requisiti previsti all’art. 13 della legge regionale n. 24 del 5 ottobre 2004.

L’istanza deve essere sottoscritta dal titolare e dal tecnico che ha realizzato il progetto; copia di detta istanza, con esclusione degli allegati, è contestualmente trasmessa agli uffici regionali.

2.3 La richiesta di autorizzazione per l’installazione sulla rete stradale ordinaria di nuovi impianti di distribuzione e di modifica di benzine, gasoli, GPL, metano, idrogeno e miscele metano idrogeno segue la procedura della conferenza di servizi come previsto dall’art. 7 comma 1-bis legge regionale 5 ottobre 2004 n. 24 e dal successivo articolo 9 del presente provvedimento.


Art. 3. Allegati alla richiesta di autorizzazione per l’installazione dei nuovi impianti ad uso pubblico di distribuzione di benzine, gasoli, GPL, metano, idrogeno e miscele metanoidrogeno

3.1 Alla richiesta di autorizzazione per l’installazione dei nuovi impianti di distribuzione di benzine, gasoli, GPL, metano, idrogeno e miscele-idrogeno per autotrazione devono essere allegati, di norma in 5 (cinque) copie, i seguenti documenti:

a) perizia giurata, redatta da tecnico competente contenente le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle norme regionali di indirizzo programmatico, alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, alle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, di tutela dei beni storici e artistici ed attestante inoltre il rispetto delle caratteristiche delle aree, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 5 ottobre 2004 n. 24;

b) certificazione comprovante la disponibilità dell’area. Nel caso in cui l’area interessata alla realizzazione del nuovo impianto sia pubblica, si deve altresì allegare attestazione del Comune interessato che confermi l’avvenuta assegnazione dell’area attraverso indizione di gara pubblica;

c) disegni planimetrici dell’impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto con l’evidenziazione della segnaletica prevista;

d) ricevuta dell’avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui all’articolo 2 del d.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998; R

e) copia dell’avvenuta presentazione di richiesta di allaccio alla rete di fornitura del gas metano, ove l’istanza riguardi il prodotto metano;

f) copia di avvenuta presentazione di richiesta di allaccio alla rete elettrica, ove l’istanza riguardi il prodotto metano.


Art. 4. Allegati alla richiesta di autorizzazione di cui all’art. 2 da realizzarsi in fregio a strade statali o provinciali

4.1 Nel caso la richiesta di autorizzazione per l’installazione dei nuovi impianti ad uso pubblico di distribuzione di benzine, gasoli, GPL, metano, idrogeno e miscele metano-idrogeno sia relativa ad impianti da realizzarsi in fregio a strade statali o provinciali, l’interessato dovrà provvedere ad inoltrare all’ente proprietario della strada, evidenziando che trattasi di nuovo impianto, copia della domanda di cui all’art. 2 recante il timbro di ricevuta del Comune e corredata dalla documentazione di cui all’art. 3, nonché della seguente ulteriore documentazione:

a) rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:5000 della zona interessata all’impianto;

b) rilievo in scala 1:2000 dello stato di fatto in cui siano evidenziati, entro i limiti di 700 metri a cavallo dell’impianto per la viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro corsie, incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie, piazzole di sosta, fermate di autolinee ed il posizionamento della segnaletica verticale ed orizzontale;

c) rilievo come alla precedente lettera b), con inserito lo stato di progetto;

d) planimetria in scala 1:200 con tabella di calcolo ove sia evidenziata l’eventuale superficie del terreno demaniale oggetto di occupazione.


Art. 5. Integrazione della documentazione della richiesta di autorizzazione

5.1 Nel caso in cui il Comune ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della richiesta di autorizzazione, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente, con invito a provvedere entro il termine di 30 giorni, dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di cui all’art. 7 comma 4 della legge regionale 5 ottobre 2004 n. 24, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte dell’amministrazione competente, degli elementi richiesti. In caso di mancata integrazione, il Comune opererà una decisione in base alla documentazione in atti.

5.2 Il termine previsto dall’art. 7 comma 4 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 non sarà più interrotto da eventuali successive richieste di ulteriori elementi integrativi.


Art. 6. Richiesta di autorizzazione per le modifiche agli impianti ad uso pubblico di distribuzione carburanti previste dall’articolo 8, comma 3, della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24

6.1 Possono essere modificati gli impianti che rispettano i requisiti previsti dal capitolo 3, paragrafo 3.9 dell’All. A alla d.c.r. VIII/834 del 12 maggio 2009 “Programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti”.

6.2 La richiesta di autorizzazione concernente le modifiche di cui all’art. 8, comma 3 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 è presentata, di norma in 5 (cinque) copie, a cura dell’interessato secondo quanto previsto dal comma 2.1 del presente provvedimento e deve contenere:

a) le generalità, il domicilio, il codice fiscale del richiedente e, nel caso di società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all’art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;

b) dettagliata composizione dell’impianto da modificare;

c) copia dell’avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai fini dell’art. 2 del d.P.R. n. 37 del 21 gennaio 1998;

d) disegni planimetrici timbrati e firmati dal responsabile tecnico del progetto, evidenzianti le modifiche richieste.

6.3 Il Comune rilascia l’autorizzazione alle modifiche ai sensi dell’art. 8 comma 3 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 previa verifica di incompatibilità come previsto dal capitolo 3 paragrafo 3.9 dell’All. A alla d.c.r. VIII/834 del 12 maggio 2009 “Programma di qualificazione e ammodernamento della rete distributiva carburanti “. Se accertata da parte del Comune incompatibilità si procederà secondo quanto previsto dall’art. 16 del presente provvedimento.

6.4 Copia della domanda, con timbro e data di ricevimento o dell’avviso di ricevimento da parte del Comune, è contestualmente trasmessa, senza allegati, a cura dell’interessato, alla Regione.

6.5 La richiesta di autorizzazione del presente articolo segue la procedura della Conferenza di servizi di cui all’art. 7 comma 1-bis l.r. 24/2004 e dall’art. 9 del presente provvedimento.


Art. 7. Richieste di modifiche agli impianti di distribuzione carburanti non soggette ad autorizzazione

7.1 Le modifiche degli impianti non soggette ad autorizzazione sono disciplinate dall’articolo 8, commi 1 e 2 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24.


Art. 8. Premialità volumetriche, agevolazioni e deroghe di tipo urbanistico di cui all’art. 6 comma 4bis della l.r. 24/04

8.1 I comuni, in sede di predisposizione del piano di governo del territorio, individuano specifiche premialità volumetriche o deroghe di tipo urbanistico a favore di impianti, ad uso pubblico, di distribuzione di carburanti per autotrazione già in esercizio che aggiungano le seguenti tipologie di servizi:

a) carburanti a basso impatto ambientale o, per impianti siti in aree urbane di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, colonnine per alimentazione di veicoli elettrici;

b) servizi accessori all’utente, con particolare riguardo a somministrazione di alimenti e bevande, manutenzione veicoli e officina;

c) alimentazione energetica dell’impianto tramite sistemi che utilizzino fonti di energia rinnovabile, quali gli impianti fotovoltaici.

8.2 Nell’attuazione di quanto previsto al comma 1, sono applicati gli indicatori di premialità individuati dalla Giunta regionale al comma 3, qualora il Comune non li preveda specificatamente nel proprio strumento di programmazione urbanistica.

8.3 Fatti salvi i limiti massimi stabiliti dalle norme urbanistiche generali, gli indici volumetrici ordinariamente previsti, sono incrementabili, in ragione delle seguenti fattispecie fra loro cumulabili fino al limite massimo del 50%:

a) installazione di distributori di gas metano per autotrazione (??50%);

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