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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 03/11/2009, n. 49
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- L.R. 16/11/2011, n. 33
- L.R. 01/03/2011, n. 4
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Art. 1 - (Finalità)1. In attuazione dell’Intesa tra Stato, Regioni ed Enti locali, conclusa in data 1° aprile 2009 “e dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini dell’applicazione della presente legge valgono le seguenti definizioni: a) Edificio rurale di valore testimoniale: un edificio rurale realizzato entro il XIX secolo, che abbia avuto o continui ad avere un rapporto diretto o comunque funzionale con fondi agricoli circostanti e che presenti una riconoscibilità del suo stato originario in quanto non sia stato irreversibilmente alterato nell’impianto tipologico, nelle caratteristiche architettonico-costruttive e nei materiali tradizionali impiegati; b) Edificio diruto: un edificio di cui parti, anche significative e strutturali, siano andate distrutte nel tempo “ma di cui sia possibile” N2 documentare l’originario inviluppo volumetrico complessivo e la originaria configurazione tipologica, a fini della sua ricostruzione; c) Edifici suscettibili di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale in quanto alternativamente: 1) presentano una o più delle seguenti condizioni: |
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Art. 3 - (Ampliamento di edifici esistenti)1. Sulle volumetrie esistenti “non eccedenti i 1500 metri cubi”N16, come definite all’articolo 2, a totale o prevalente destinazione residenziale, “nonché sulle relative pertinenze non eccedenti i 200 metri cubi,”N19 sono ammessi interventi di ampliamento “o di cambio d’uso”N16 “, nel rispetto della normativa antisismica e dei requisiti “igienico-sanitari e”N16 di rendimento energetico che siano” |
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Art. 4 - (Incentivazioni e premialità per l’applicazione dell’articolo 3)1. “La quota fissa stabilita alla lettera a) e le percentuali di ampliamento di cui alle lettere b), c) e c bis) del comma 1 dell’articolo 3 sono incrementate:”N24 a) di un ulteriore 15 per cento qualora l’intero edificio esistente, comprensivo della porzione oggetto di ampliamento, venga adeguato alla normativa antisismica e rispetti i requisiti di rendimento energetico degli edifici prescritti per le nuove costruzioni;N25 |
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Art. 5 - (Esclusioni e specificazioni dell’applicazione degli articoli 3 e 4)1. Gli ampliamenti previsti dagli articoli 3“, 3 bis” N16 e 4 non si applicano nei confronti degli edifici “o relative pertinenze”N19: a) abusivi, in quanto realizzati in assenza di titolo edilizio od in difformità da esso “, con esclusione delle difformità non aventi ad oggetto i volumi o le superfici;”N2 |
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Art. 6 - (Demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico di edifici a destinazione residenziale “presenti nel territorio comunale”)1. I singoli edifici prevalentemente residenziali, o ad essi assimilabili quali residenze collettive, esistenti alla data del 30 giugno 2009 aventi una volumetria non superiore a 2.500 metri cubi e che necessitano di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1), lettera c), numeri 1) o 2) possono essere demoliti e ricostruiti con incremento fino al 35 per cento del volume esistente “, anche mediante realizzazione di più edifici di volumetria complessiva pari a quella derivante dall’ampliamento del volume esistente dell’edificio da demolire”N16. N30 “Più edifici, ubicati anche in aree diverse del territorio comunale e che necessitino di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica |
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Art. 7 - (Demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico di edifici a destinazione diversa da quella residenziale)1. Al fine di conseguire effetti di riqualificazione urbanistica, paesistica e/o ambientale i Comuni, in osservanza dei presupposti, dei requisiti, delle condizioni e dei limiti di cui all’articolo 6, possono approvare interventi di demolizione e ricostruzione con incremento fino al 35 per cento della volumetria esistente aventi ad oggetto edifici a destinazione diversa da quella residenziale e di consistenza non eccedente 10.000 metri cubi, anche mediante realizzazione di più edifici, nel rispetto delle disposizioni regionali contenute nella programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio. Più edifici, ubicati anche in aree diverse del territorio comunale e che necessitino di interventi di riqualificazione urbanistica, architet |
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Art. 7 bis - (Premialità per l’applicazione degli articoli 6 e 7)1. Per gli edifici ricadenti in base ai piani di bacino e atti analoghi di pianificazione in aree ad elevata e molto elevata pericolosità idraulica e geomorfologica, nonché in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta previste da normative statali o regionali in materia di difesa del suolo, che siano oggetto di interventi in applicazione degli articoli 6 e 7, sempre |
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Art. 8 - (Titoli edilizi)1. Gli ampliamenti di cui agli articoli 3 e 4 "sono realizzabili previo rilascio di permesso di costruire"N40 e non sono cumulabili con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urban |
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Art. 8 bis - (Limiti di applicazione della disciplina e monitoraggio)1. Gli interventi di ampliamento e di mutamento di destinazione d’uso degli edifici di cui agli articoli 3 e 3 bis, nonché quelli di demolizione e ricostruzione di cui agli articoli 6 e 7 possono |
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Art. 9 - (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modifiche ed integrazioni)1. L’articolo 67 della l.r. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: Art. 67 (Superficie agibile e superficie accessoria) — 1. Si definisce superficie agibile (SA) la superficie di solaio, misurata al filo interno dei muri perimetrali, comprensiva dei muri divisori fra unità immobiliari o interni ad esse. 2. Non sono da ricomprendere nella SA: a) le coperture piane, le scale, gli atri, i pianerottoli, le rampe, i sottorampa ed i passaggi di uso comune negli edifici a destinazione residenziale o ad essa assimilabile, ad uffici e ad attività turistico - ricettive; b) i locali tecnici per impianti tecnologici quali ascensori, montacarichi, impianti termici, di climatizzazione, elettrici, idrici, e simili, nonché le intercapedini non eccedenti le dimensioni prescritte dalle pertinenti normative; c) i locali privi dei re |
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