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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 13/11/2009, n. 39
L. R. Basilicata 13/11/2009, n. 39
L. R. Basilicata 13/11/2009, n. 39
- L.R. 15/12/2021, n. 59
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Cap. I - Competenze |
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Art. 1 - Funzioni della Regione1. La Regione, nell’esercizio delle competenze di cui agli artt. 86 e 89 del D.Lgs 31.3.1998, n. 112 e dell’art. 39 della L.R. 8 marzo 1999, n. 7 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del decreto legislativo 31 mazzo 1998, n. 112) al fine di promuovere la tutela, la valorizzazione, la razionale utilizzazione |
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Art. 2 - Funzioni dei comuni |
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Art. 3 - Ambito territoriale |
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Art. 4 - Principi della pianificazione1. Il Piano disciplina gli interventi sulla costa secondo i principi dello sviluppo sosten |
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Art. 5 - Contenuto e finalità del Piano1. Il Piano costituisce lo strumento normativo, tecnico-operativo e finanziario mediante il quale sono programmati gli interventi diretti alla tutela e valorizzazione delle aree costiere e persegue le seguenti finalità: a) individua i principali usi in atto e la dimensione delle attività economiche che insistono sulle aree costiere; b) verifica le condizioni attuali del litorale regionale, in relazione ai fenomeni di erosione e di arretramento della linea di costa; |
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Art. 6 - Procedura di formazione del Piano Regionale delle Coste1. Il Piano Regionale delle Coste della Basilicata è redatto dalla direzione generale competente in materia di ambiente e energia, che si avvale del supporto dell’Osservatorio Regionale della Costa. N6 |
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Art. 7 - Interventi1. Il Piano Regionale delle Coste è attuato attraverso gli interventi di difesa, salvaguardia e valorizzazione della costa e gli interventi di monitoraggio delle coste previsti dal Piano medesimo. 2. Gli interventi di cui al presente articolo devono consentire di valorizzare e salvaguardare le risorse ambientali e strutturali delle aree c |
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Art. 8 - Osservatorio della Costa1. Allo scopo di esercitare, con efficacia e omogeneità, le attività conoscitive e le funzioni tecniche ed operative finalizzate alla gestione integrata ed alla programmazione unitaria ed organica degli interventi di difesa, tutela, valorizzazione e razionale utilizzazione delle aree costiere regionali, è istituito l’Osservatorio Regionale della Costa (ORC). 2. L’Osservatorio Regionale della Costa effettua le seguenti attività: a) costituzione ed aggiornamento di un quadro conoscitivo unitario ed organico relativo alle caratteristiche fisico-ambientali, insediative ed infrastrutturali dei sistemi costieri, all’uso del suolo, alle attività economiche, alle pressioni in atto, allo stato ambientale dei sistemi costieri ed alle condizioni di risc |
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Art. 9 - Composizione dell’Osservatorio Regionale della Costa1. L’ORC, quale organismo di natura collegiale, è così composto: a) dall’Assessore all’Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, che lo presiede; b) dall’Assessore alle Infrastrutture, Opere Pubblich |
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Art. 10 - Sistema Informativo Regionale della Costa1. L’Osservatorio Regionale della Costa provvede all’organizzazione ed alla gestione del Sistema Informativo Regionale della Costa (SIT Costa) in raccordo con le altre compon |
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Art. 11 - Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dalle attività dell’Osservatorio Regionale della Costa sono assicurati da fondi di provenienza comunitaria, nazionale, regionale a ciò destinati. |
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Art. 12 - Pubblicazione1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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