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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lombardia 04/03/2009, n. 3
L.R. Lombardia 04/03/2009, n. 3
L.R. Lombardia 04/03/2009, n. 3
- L.R. 28/12/2017, n. 37
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto e ambito di applicazione)1. Nel rispetto della parte II, titolo V, della Costituzione e dei principi contenuti nel decreto del Preside |
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Art. 2 - (Beni non espropriabili)1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, degli enti locali o |
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CAPO II - FUNZIONI |
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Art. 3 - (Autorità espropriante e ufficio per le espropriazioni)1. Costituiscono autorità espropriante: a) per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità: gli enti pubblici competenti alla realizzazione delle opere, ivi compresi le comunità montane, le unioni di comuni, i conso |
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Art. 4 - (Funzione regionale di coordinamento)1. La Regione esercita la funzione di coordinamento al fine della gestione omogenea, efficiente, efficace, economica e trasparente dei procedimenti espropriativi. |
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Art. 5 - (Procedimenti di competenza regionale)1. La Regione, previa intesa, può delegare ad altri enti pubblici, ivi compresi quelli citati all’articolo 3, comma 1, lettera a), le funzioni di autorità espropriante per uno o più procedimenti di competenza regionale, propria o conferita dallo Stato, specificamente identificati. 1 bis. La Regione, previa convenzione, può delegare anche a Infrastrutture Lombarde s.p.a. (ILSPA) l’eserc |
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CAPO III - IL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIAZIONE |
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Art. 6 - (Piano urbanistico)1. Per piano urbanistico generale, come richiamato nelle disposizioni del TUE, deve i |
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Art. 7 - (Progetti non conformi agli strumenti di pianificazione comunale)1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 9, comma 15, della l.r. 12/2005, in tutti i casi nei quali l’opera pubblica o di pubblica utilità da realizzare non risulti conforme alle previsioni degli strument |
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Art. 8 - (Opere realizzabili senza preventiva apposizione del vincolo)1. All’interno degli ambiti funzionali previsti dagli strumenti di pianificazione comunale e senza necessità di variante agli strumenti stessi, possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, anche senza preventiva apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, opere di infrastrutturazione a rete per la cui realizzazione necessiti un’imposizio |
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CAPO IV - LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ |
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Art. 9 - (Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità)1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta: a) quando l’autorità espropriante approva il progetto definitivo dell’opera pubblica o di pubblico interesse, ovvero quando sono approvati il progetto preliminare, il programma triennal |
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Art. 10 - (Operazioni per la redazione del progetto)1. Le notificazioni e le comunicazioni previste dall’articolo 15, commi 2 e 3, del |
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CAPO V - L’ESPROPRIAZIONE |
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Art. 11 - (Comunicazioni e notificazioni)1. Le notificazioni previste dal titolo II, capo IV, del TUE, esclusa quella di cui all’articolo 23, comma 1, lettere f) e g), possono essere sostituite da comunicazioni effettuate mediante messo notificatore o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Le comunicazioni previste dal t |
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Art. 12 - (Disposizioni relative agli effetti dell’espropriazione per i terzi)1. L’autorità espropriante esercita le funzioni di cui al presente artic |
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Art. 13 - (Spese della procedura)1. Il promotore dell’espropriazione rimborsa all’autorità espropri |
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Art. 14 - (Decreti di determinazione urgente dell’indennità e di occupazione anticipata)1. I decreti di cui agli articoli 22, comma 1, e 22 bis, comma 1, del TUE, anche in riferimento a procedimenti di asservimento per pubblica utilità, sono emanati in particolare nei seguenti casi: |
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CAPO VI - L’INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE |
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Art. 15 - (Collegio tecnico)1. L’autorità espropriante e il proprietario interessato possono, d&rsqu |
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Art. 16 - (Commissione provinciale espropri)1. È istituita in ogni provincia la commissione di cui all’articolo 41 del TUE, denominata commissione provinciale espropri (di seguito: commissione). 2. La commissione è composta: a) dal presidente della provincia, o suo delegato, che la presiede; b) dall’ingegnere capo dell’Agenzia del territorio, o suo delegato; c) dal presidente provinciale dell’azienda regionale per l’edilizia residenziale, o suo delegato; |
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Art. 17 - (Edificabilità legale)1. A seguito dell’entrata in vigore del piano di governo del territorio ed ai s |
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Art. 18 - (Edificabilità di fatto)1. Ai soli fini dell’applicazione del titolo II, capo VI, sezione III, del TUE, un’area possiede i caratteri dell |
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Art. 19 - (Disposizioni in materia di servitù)1. La Regione, nell’esercizio della funzione di coordinamento di cui all’ |
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CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE LINEARI ENERGETICHE |
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Art. 20 - (Competenze)1. Ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera e ter) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di |
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Art. 21 - (Indennità per l’imposizione di servitù)1. L’indennità per l’imposizione di servitù, relativamente alle infrastrutture lineari energetiche, in sede di offerta di cui all’articolo 20, comma |
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CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 22 - (Disposizioni transitorie)1. Ai progetti e ai piani per i quali, al 30 giugno 2003, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, continuano ad applic |
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Art. 23 - (Abrogazioni)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogati: a) la legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11 (Norme sul funzionamento delle commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e dell’indennità di espropriazione e di occupazione); b) la legge regionale 23 gennaio 1981, n. 9 (Norme sulle occupazioni temporanee e |
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Art. 24 - (Norma finanziaria)1. Alle spese di cui all’articolo 16, comma 6, pari per l’esercizio 2009 |
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Art. 25 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubbl |
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