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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam.R. Marche 09/02/2009, n. 3
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- Regolam. R. 16/11/2015, n. 7
- Regolam. R. 04/04/2011, n. 3
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Art. 1 - (Oggetto)1. Il presente regolamento disciplina requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini, in attuazione degl |
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Art. 2 - (Piani cimiteriali)1. I Comuni, singoli o associati, sono tenuti a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura entro i venti anni successivi all’approvazione dei piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale. 2. I piani cimiteriali sono approvati dai Comuni, sentite l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e l’Agenzia regionale protezione dell’ambiente Marche (ARPAM). I piani sono sottoposti a revisione ogni dieci anni e qualora si verifichino modifiche significative della situazione considerata dal piano. 3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. |
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Art. 3 - (Costruzione o ampliamento dei cimiteri)1. I progetti di costruzione di nuovi cimiteri o di ampliamento di quelli esistenti, accompagnati dalla documentazione e dagli elaborati riportati nell’allegato A al presente regolamento, sono approvati dal Comune, previo parere favorevole dell’ASUR e dell’ARPAM, espresso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. 2. I progetti di ampliamento dei |
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Art. 4 - (Soppressione dei cimiteri)1. La soppressione di un cimitero è autorizzata in base a quanto previsto dal piano cimiteriale di cui all’articolo 2. 2. La soppressione è autorizzata dal Comune, previo sopralluogo e parere dell’ASUR e dell’ARPAM. Alla richiesta di soppressione è allegata una relazione tecnica riportante: |
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Art. 5 - (Strutture cimiteriali)1. Ogni cimitero ha un deposito per l’eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze. |
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Art. 6 - (Aree e fosse per inumazione)1. Le aree destinate all’inumazione sono ubicate sul suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, atte ad agevolare il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per l’inumazione dista, almeno, 50 centimetri dalla falda freatica. 2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all’accoglimento delle salme, devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di 50 centimetri che separano le singole fosse e devono essere provvisti di sistemi fogna |
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Art. 7 - (Tumulazione in loculo)1. I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali. 2. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa. |
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Art. 7 bis - (Autorizzazione alla inumazione e tumulazione dei feti e prodotti abortivi) |
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Art. 8 - (Strutture destinate alla cremazione)1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente rego |
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Art. 9 - (Identificazione delle sepolture)1. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapi |
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Art. 10 - (Concessioni cimiteriali)1. Il Comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti |
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Art. 11 - (Diritto d’uso delle sepolture private)1. Il diritto d’uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è limitato alla sepoltura del |
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Art. 12 - (Cappelle private fuori dal cimitero e cimiteri particolari)1. La cappella privata costruita fuori dal cimitero può essere destinata solo alla tumulazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri e ossa di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto, dei conviventi more uxorio. 2. I pr |
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Art. 14 - (Attività funebre)1. L’autorizzazione allo svolgimento dell’attività funebre di cui all’articolo 7 della legge regionale è rilasciata dal Comune alle imprese di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, in possesso dei requisiti previsti all’articolo 15 del presente regolamento. L’autorizzazione è comprensiva delle autorizzaz |
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Art. 15 - (Requisiti dei soggetti esercenti l’attività funebre)1. Per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 14, comma 1, sono richiesti i seguenti requisiti: a) sede commerciale idonea al disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita delle casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale; b) direttore tecnico responsabile in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 4, che può essere il titolare o legale rappresentante dei soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività funebre o persona da esso nominata; c) operatori fun |
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Art. 16 - (Tutela del dolente e della concorrenza)1. Il Comune assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell’ambito dei soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività funebre. Ogni atto che comporti una limitazione di tale diritto costituisce violazione del presente regolamento. |
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Art. 17 - (Verifiche preventive al trasporto di cadavere)1. L’addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5 della legge regionale, compila un documento, su modulo redatto su un modello predisposto dalla Giunta regionale, con il quale dichiara che: |
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Art. 18 - (Trasporto funebre)1. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio. 2. Il Comune può richiedere ai soggetti che esercitano l’attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione: |
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Art. 19 - (Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse)1. Le auto funebri destinate al trasporto dei cadaveri su strada sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto. |
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Art. 20 - (Sale del commiato)1. I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato. 2. L’autorizzazione all’apertura, alla gestione e al funzionamento delle “sale del commiato” N6 è rilasciata ai soggetti di cui al comma 1 dal Comune, previo parere favorevole dell’ASUR, che ne attesti il possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie di cui all’arti |
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Art. 21 - (Periodo e depositi di osservazione)1. In caso di morte presso strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la struttura in cui si è verificato l’evento. |
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Allegato A - Documentazione a corredo dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri e di ampliamento degli esistenti(articolo 3, comma 1) La documentazione tecnica dei progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e/o l’ampliamento di quelli esistenti si sviluppa nel rispetto della normativa statale vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. A corredo del progetto è prodotta, anche in formato elettronico, la seguente documentazione: a) descrizione delle strutture cimiteriali, degli impianti tecnici, delle vie d’accesso, dei parcheggi, degli spazi interni, dei depositi mortuari, delle costruzioni accessorie previste, degli impianti di sorveglianza; b) relazione tecnica sulle tipologie delle sepolture previst |
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Allegato B - Requisiti dei loculi destinati a tumulazione(articolo 7, comma 5) A) Requisiti generali 1. La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/m2. 2. Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l’interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l’eventuale fuoriuscita all’esterno di liquidi. 3. I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti che precedono. 4. Gli ossarietti in |
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