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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 22/10/2008, n. 15
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- L.R. 25/11/2010, n. 23
- L.R. 10/12/2009, n. 25
- Avviso di rettifica pubblicato in B.U. 31/12/2008, n. 61
- Avviso di rettifica pubblicato in B.U. 24/12/2008, n. 59
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La Regione riconosce negli ecosistemi acquatici e nella fauna acquatica una componente essenziale del patrimonio naturale regionale. 2. La presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria, in armonia con lo Statuto e con la programmazione regionale, detta norme per la tutela, la conservazione e l'incremento della fauna ittica, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura, perseguendo in particolare le s |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge e dei regolamenti attuativi valgono le seguenti definizioni: a) pesca professionale: attività di cattura e prelievo di specie viventi nelle acque lacustri esercitata a fini economici mediante attrezzi a ciò destinati; b) pesca sportiva: attività di cattura e/o prelievo, ovvero il richiamo a fini di cattura di specie viventi nelle acque interne esercitata senza sc |
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Art. 3 - Funzioni della Regione1. La Regione svolge funzioni di indirizzo, programmazione, orientamento, coordinamento e controllo delle attività nei settori disciplinati dalla presente legge. 2. Sono altresì di competenza della Regione: a) i rapporti c |
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Art. 4 - Funzioni delle Province1. Le Province concorrono alla programmazione regionale nelle materie di cui alla presente legge, nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente. 2. Le Province esercitano le seguenti funzioni: a) adottano e trasmettono alla Regione il programma triennale per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva, in armonia con gli indirizzi impartiti dalla programmazione regionale e nei limiti delle risorse loro rispettivamente destinate; b) concedono i finanzia |
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Art. 5 - Funzioni dei Comuni1. I Comuni competenti per territorio provvedono al rilascio, alla sospensione e alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ittituris |
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Art. 6 - Funzioni delle Aziende Unità Sanitarie Locali e dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale1. L'USL competente per territorio verifica: a) l'idoneità delle acque dei laghetti di pesca sportiva a pagamento ai fini del rilascio della relativa autorizzazione; |
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Art. 7 - Commissioni consultive1. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva per la pesca professionale e per l'acquacoltura, così composta: a) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di pesca professionale ed acquacoltura o suo delegato, con funzioni di presidente; b) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di pesca sportiva o suo delegato; c) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di sanità veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato; d) il dirig |
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TITOLO II - Programmazione e gestione |
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Art. 8 - Programmazione regionale1. La Giunta regionale, sentite le Commissioni di cui all'articolo 7, adotta il piano per la pesca professionale e l'acquacoltura e il piano per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva e li sottopone all'approvazione del Consiglio regionale. 2. I piani di cui al comma 1: a) hanno validità di sei anni e possono comunque essere aggiornati; b) analizzano la situazione in ambito regionale dei settori disciplinati dalla presente legge; c) definiscono gli indirizzi della programmazione e determinano gli obiettivi che si intendono perseguire; |
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Art. 9 - Programmazione provinciale1. Le Province adottano, entro e non oltre il primo trimestre dell'anno di riferimento il programma triennale per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva, di seguito programma triennale, in coerenza con la programmazione regionale. 2. Il programma t |
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Art. 10 - Gestione delle acque1. Ai fini della gestione ittica il reticolo idrografico regionale è suddiviso nei seguenti cinque bacini: |
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Art. 11 - Carta ittica, studi e ricerche1. La Giunta regionale promuove ed attua studi e ricerche sulle condizioni fisico-chimiche e biologiche delle acque, sugli ecosistemi acquatici e sulla |
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Art. 12 - Zone ittiche1. Sulla base delle indicazioni della carta ittica, i corsi d'acqua della regione o loro tratti sono assegnati, con atto del dirigente del Servizio reg |
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Art. 13 - Classificazione delle acque1. Ai fini della presente legge le acque della regione sono classificate in principali e secondarie. 2. Sono classificate principali le acque che per la loro portata e vastità, c |
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TITOLO III - Tutela della fauna ittica e del suo ambiente |
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Art. 14 - Associazioni piscatorie e di protezione ambientale1. La Regione promuove la partecipazione alla gestione ittica delle associazioni dei pescatori sportivi e delle associazioni ambientaliste e naturalistiche riconosciute a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio. 2. Le associazioni di cui al comma 1 possono: |
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Art. 15 - Zone di frega1. Le zone di frega sono costituite da tratti di acque interne debitamente circoscritte allo scopo di favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche, in particolare di quelle autoctone e di favorire la colonizzazione dei tratti fluviali o lacuali ad esse contigui. |
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Art. 16 - Zone di protezione1. Le zone di protezione sono costituite da tratti di acque interne debitamente circoscritte allo scopo di tutelare la fauna ittica. 2. Le Province istituiscono le zone di protezione: |
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Art. 17 - Zone di tutela temporanea1. Le zone di tutela temporanea sono costituite da tratti di acqua interne debitamente circoscritte per periodi determinati allo scopo di tutelare la f |
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Art. 18 - Zone a regolamento specifico1. Le zone a regolamento specifico sono costituite da tratti di acqua interne debitamente circoscritte nelle quali è consentito l'uso di attrezzi ed e |
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Art. 19 - Tabellazione1. Le zone di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 sono delimitate a cura delle Province con apposite tabelle in cui è specificato il tipo di vincolo o d |
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Art. 20 - Cattura e prelievo di specie ittiche a scopo scientifico1. Le Province possono autorizzare la cattura e il prelievo della fauna ittica a scopo di studio e di ricerca scientifica applicata, anche in deroga al |
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Art. 21 - Ripopolamento1. I ripopolamenti ittici hanno lo scopo di ricostituire, sostenere e riequilibrare le popolazioni di specie ittiche delle acque superficiali della regione, in conformità con la loro capacità biogenica. |
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Art. 22 - Secca dei corpi idrici1. L'interruzione, lo svuotamento e la secca anche parziale di corpi idrici è vietata. 2. Possono essere disposte deroghe a quanto previsto al comma 1, per motivate esigenze di manutenzione idraulica o di pubblica incolumità con istanza prodotta alla Provincia competente, fermo restando quanto disposto dal comma 4. |
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Art. 23 - Interventi in ambito fluviale e lacuale1. Gli interventi sulle sponde dei bacini lacustri, nonché negli alvei e sulle sponde fluviali, compresi i lavori di sistemazione idraulica e l'estrazione di materiali sabbiosi e ghiaiosi dagli alvei, sono subordinati alla autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio; la Provincia concede l'autorizzazione previa acquisizione del parere di un esperto in materia di fauna ittica ed ecologia acqua |
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Art. 24 - Strutture idonee alla risalita del pesce lungo i corsi d'acqua1. Qualora debbano essere realizzati interventi nei corsi d'acqua, anche per fini di manutenzione idraulica, il titolare dell'impianto realizza rampe in pietrame o rapide artificiali per garantire il passaggio per la fauna ittica. |
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Art. 25 - Scarichi di acque di lavaggio degli inerti1. Lo scarico nei corpi idrici della regione delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantuma |
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Art. 26 - Concessioni di derivazioni e attingimenti idrici1. Le Province, in sede di rilascio o rinnovo delle concessioni di derivazione e delle licenze di derivazione e attingimento, nonché nei provvedimenti |
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Art. 27 - Sport fluviali1. La Regione, ai fini della tutela della fauna ittica, della salvaguardia degli ambienti acquatici e per consentire lo svolgimento della pesca sportiva, adotta norme regolamentari inerenti: a) i tratti fluviali ove è possibile esercitare gli sport acquatici; b) i criteri e le modalità per esercitare gli sport acquatici e il transito in acqua in qualsiasi modo, nonché la navigazione nei corsi d'acq |
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TITOLO IV - Disciplina della pesca professionale |
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Art. 28 - Attività di pesca professionale1. La Regione promuove la partecipazione alla gestione ittica delle associazioni nel settore della pesca professionale. 2. L'esercizio della pesca professionale è esercitato esclusivamente da operatori ittici in possesso della licenza rilasciata dalla Provincia competente. N5 |
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Art. 29 - Pescaturismo e ittiturismo1. Il pescaturismo e l'ittiturismo sono ricompresi nelle attività connesse alla pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a questa. |
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Art. 30 - Interventi per la pesca professionale1. Ai sensi della presente legge possono essere concessi aiuti ai soggetti di cui all'articolo 31 per le seguenti tipologie: a) interventi di investimento: 1) acquisto di reti, attrezzi, natanti da pesca e di apparati motori a basso impatto inquinante; 2) interventi di miglioramento delle condizioni di lavoro, igiene e sicurezza; 3) realizzazione e ammodernamento di strutture, ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature per la conservazione del pesce vivo, la trasformazione, il trasporto e la vendita diretta dei prodotti della pesca professionale; 4) interventi per la pescaturismo e l'ittiturismo; 5) realizzazione, ampliamento e ammodernamento di centri ittiogenici, ivi compres |
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Art. 31 - Beneficiari1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 30: a) i pescatori professionali e loro cooperative, limitatamente alle attività indicate all'articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1, 2, 4 e 7 e lettera b), numeri 5 e 6; N10 |
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TITOLO V - Disciplina della pesca sportiva |
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Art. 32 - Esercizio della pesca sportiva1. L'esercizio della pesca sportiva e agonistica nelle acque regionali è subordinata al possesso della licenza di pesca: |
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Art. 33 - Licenza di pesca sportiva1. Le licenze di pesca sportiva di cui all'articolo 32 sono personali e sono costituite dalla ricevuta di versamento della tassa regionale. La ricevuta di versamento contiene i dati anagrafici del pescatore, il suo codice fiscale e la causale del versamento. La ricevuta di versamento deve essere esibita unitamente ad un documen |
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Art. 34 - Tassa per le licenze di pesca1. A far data dal 1° gennaio 2009 l'importo della tassa annuale regionale per il rilascio delle licenze annuali di pesca sportiva è di euro 35,00. |
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Art. 35 - Tesserino di pesca1. La Giunta regionale, sentite le Province, ai fini della valutazione delle presenze e dei prelievi di pesca, può prescrivere l'utilizzo di un tesserino per la pesca in determinati settori o zo |
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Art. 36 - Campi di gara1. Le manifestazioni e le gare di pesca possono svolgersi esclusivamente: a) nei campi di gara istituiti dalla Provincia competente per territorio in tratti di corsi d'acqua assegnati alla zona del barbo o alla zona della carpa e della tinca, nonché nei laghi; b) nei laghetti di pesca di c |
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Art. 37 - Pesca nei laghetti di pesca sportiva1. Nei laghetti situati all'interno di proprietà private l'esercizio della pesca sportiva è consentito con l'assenso del gestore. 2. Nei laghetti di cui al comma 1 può altresì s |
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Art. 38 - Regolamento di pesca sportiva1. La Regione adotta norme regolamentari per la pesca sportiva. 2. Il regolamento prevede in particolare: a) l'individuazione dei corpi idrici appartenenti alle acq |
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TITOLO VI - Disciplina dell'acquacoltura |
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Art. 39 - Impianti di acquicoltura1. L'attività di acquacoltura è esercitata da imprenditori ittici esclusivamente negli impianti autorizzati dalla Provincia competente. L'autorizzazione per la realizzazione o per l'ampliamento di un impianto esistente prevede obblighi o prescrizioni, che possono essere modificati o integrati anche successivamente al rilascio della stessa. 2. La Provincia, per quanto attiene al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 può avvalersi del parere dell'ARPA. 3. Ai fini della realizzazione o dell'ampliamento di un impianto di acquacoltura con strutture a terra o con gabbie galleggianti, il Comune territorialmente co |
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Art. 40 - Interventi per l'acquacoltura1. Ai sensi della presente legge possono essere concessi aiuti ai soggetti di cui all'articolo 41 per le seguenti tipologie: a) interventi di investimento: 1) interventi di abbattimento di solidi sospesi negli effluenti o altri, comunque finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale; 2) interve |
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Art. 41 - Beneficiari1. I beneficiari degli aiuti di cui all'articolo 40 sono: |
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TITOLO VII - Vigilanza e sanzioni |
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Art. 42 - Vigilanza e controllo1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sul rispetto delle disposizioni della presente legge e l'accertamento delle relative infrazioni competono: a) alle Province; |
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Art. 43 - Guardie ittiche volontarie1. La qualifica di guardia ittica volontaria è concessa a coloro che hanno frequentato l'apposito corso di formazione con l'esame finale di cui al comma 2, lettera a). 2. Le Province organizzano periodicamente: |
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Art. 44 - Controlli sanitari1. I servizi veterinari della USL effettuano, ai sensi della legge regionale 7 aprile 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica |
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Art. 45 - Divieti1. Sono vietati: a) la pesca con le mani; b) la pesca a strappo con canna, con lenza a mano armata con ancoretta o amo, con o senza esca, sia naturale che artificiale, che comporti l'aggancio del pesce in parti del corpo diverse dalla bocca; c) la pesca con uso del pescetto vivo o morto nelle acque secondarie classificate di categoria A dal regolamento di pesca di cui all'articolo 38; d) la pesca con uso del pescetto vivo o morto appartenente a specie diverse da quelle individuate dal regolamento di pesca di cui all'articolo 38, nelle acque secondarie classificate di categoria B; |
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Art. 46 - Sanzioni amministrative1. La violazione delle prescrizioni recate dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per chi esercita la pesca professionale senza la licenza di cui all'articolo 28; b) da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la pesca professionale con licenza scaduta. La sanzione si applica anche al titolare di licenza che non è in grado di esibire la stessa al momento del controllo da parte degli organi di vigilanza e che comunque non la presenta entro quindici giorni. Il titolare di licenza valida che non è in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il trentesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso; c) da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi esercita la pesca professionale con attrezzi o mezzi non consentiti o in zone protette; d) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per chi commercia o detiene per vendere pesce vivo o morto non congelato, pescato sotto misura o in epoca di divieto nelle acque principali regionali; e) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per chi non ottempera agli obblighi o prescrizioni relativamente all'esercizio dell |
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Art. 47 - Sanzioni amministrative accessorie1. Per le violazioni delle prescrizioni della presente legge si applicano, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 46, le seguenti sanzioni amministrative accessorie: |
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Art. 48 - Proventi delle tasse regionali |
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Art. 49 - Richiesta di risarcimento del danno1. Le Province, accertato il danno arrecato al patrimonio ittico con l'inquinamento dei corpi idrici e con interventi sugli ecosistemi acquatici diffor |
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TITOLO VIII - Norme finali e transitorie |
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Art. 50 - Norme regolamentari e atti di indirizzo1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta: |
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Art. 51 - Norme finanziarie1. Al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 30, comma 1, lettera b) e dall'articolo 40, comma 1, lettera b), si fa fronte con gli stanziamenti disponibili di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 (Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura) allocati nella unità previsionale di base 07.1.011 denominata "Interventi nel se |
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Art. 52 - Norme finali e transitorie1. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 50 si applicano il Reg. 12 novembre 2001, n. 5 (Disciplina dell'attività di pesca nelle acque interne), il Reg. 3 luglio 2007, n. 7 (Disciplina per la concessione del premio unico per l'attività di pesca professionale di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, |
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Art. 53 - Abrogazioni1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti leggi e regolamenti: a) la legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca); b) la legge regionale 11 febbraio 2000, n. 11 (Modificazioni ed integrazioni della L.R. 2 dicembre 1998, n. 44 - Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca); |
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