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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Basilicata 04/06/2008, n. 6
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- L.R. 05/04/2024, n. 14
- L.R. 15/12/2021, n. 59
- L.R. 22/12/2020, n. 41
- L.R. 04/03/2016, n. 5
- L.R. 16/04/2013, n. 7
- L.R. 06/08/2008, n. 20
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Basilicata assicura lo sviluppo del turismo quale fondamentale risorsa della comunità regionale, favorendo, pertanto, |
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Art. 2 - Carta dei Servizi Turistici1. La Regione Basilicata istituisce la Carta dei Servizi Turistici al fine di definire e assicurare standard minimi di qualità e tr |
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Art. 3 - Attività ricettiva1. Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente art. 1, si distinguono le strutture ricettive e di ospitalità aperte al pubblico che forniscono alloggio a pagamento, in: a) strutture ricettive alberghiere; |
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TITOLO II - STRUTTURE RICETTIVE |
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CAPO I - Strutture ricettive alberghiere |
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Art. 4 - Definizioni e caratteristiche1. Sono strutture ricettive alberghiere: a) gli alberghi; b) i motel; c) i villaggi-albergo; d) le residenze turistico-alberghiere. 2. Sono ALBERGHI le strutture ri |
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CAPO II - Strutture ricettive extralberghiere |
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Art. 5 - Definizioni e caratteristiche1. Sono strutture ricettive extralberghiere: a) case per ferie; b) case religiose di ospitalità ; c) centri soggiorno studi; d) ostelli per la gioventù; e) rifugi escursionistici; f) rifugi di montagna; g) affittacamere; h) affittacamere in esercizi di ristorazione; i) case e appartamenti per vacanze; j) attività ricettive di turismo rurale; |
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CAPO III - Strutture ricettive all'aperto |
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Art. 6 - Definizioni e caratteristiche1. Sono strutture ricettive all'aperto: a) i villaggi camping; b) i campeggi; c) le aree attrezzate di sost |
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Art. 7 - Realizzazione di strutture ricettive all'aperto1. La realizzazione delle opere di strutture ricettive all'aperto è soggetta alle norme igienico-sanitarie, urbanistiche e paesaggistiche vigenti. |
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Art. 8 - (Sorveglianza e assicurazione delle strutture ricettive all'aperto)1. Nelle strutture ricettive all'aperto devono essere garantiti: |
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CAPO IV - Altre Strutture ricettive |
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Art. 9 - Residenze d'epoca e ospitalità diffusa1. Sono RESIDENZE D'EPOCA le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, con una classificazione di almeno quattro stelle, ubicate in complessi immobiliari di pregio storico e architettonico, dotati di arredi d'epoca e riconosciuti e assoggettati a proced |
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TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO |
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CAPO I - Classificazione |
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Art. 10 - Nozione e competenza1. Le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, i complessi turistici all'aperto e le loro dipendenze sono classificate in base ai requisit |
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Art. 11 - Dipendenze1. L'attività ricettiva può essere svolta, oltre che nella sede principale, anche in dipendenze costituite da locali con ingresso |
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Art. 12 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere1. Ai fini della classificazione, i requisiti minimi delle strutture ricettive alberghiere sono: a) |
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Art. 13 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere1. Le strutture ricettive devono essere conformi alle prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalle |
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Art. 14 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive all'aperto1. Le strutture ricettive all'aperto sono classificate in base ai requisiti e alle caratteristiche previste dal Disciplinare della Classificazione. 2. |
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Art. 14-bis - Attività complementari o servizi diversi per le attività imprenditoriali1. Le attività ricettive a carattere imprenditoriale possono svolgere attività complementari a quelle di alloggio solo a favore delle persone alloggiate. Rientrano tra le facoltà concesse: a) la messa a disposizione di aree dotate di attrezzature ginnico-sportive; b) il servizio di trasporto gratuito (di cortesia) mediante navetta.; c) la rimessa dei veicoli dei soli alloggiati; |
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CAPO II - Autorizzazione |
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Art. 15 - Procedura1. Fatte salve le ipotesi disciplinate da altre leggi circa l'avvio di attività ricettive con dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 241/1990, la domanda di autorizzazione, unitamente alla richiesta di classificazione, è presentata allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune nel cui territorio è situata la struttura che provvede a norma dell'articolo 3 del D.P.R. n. 447/1998, nonché dell'art. 10 del D. Lgs. n. 82/2005. 2. La domanda di autorizzazione, corredata da idonea documentazione allegata, deve attestare l'esistenza dei requisiti previsti e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene, sanità, urbanistica e edilizia e deve altresì essere allegata, oltre che dalla richiesta di classificazione di cui al comma precedente, da copia della polizza assicurativa di cui al comma 9 del presente articolo. Nella domanda va indicata la denominazione della struttura che non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nell'ambito territoriale dello stesso Comune ovvero nel territorio dei Comuni confinanti qualora si tratti di due aziende le cui aree di pertinenza risultino contigue, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in tema di uso di marchi e insegne. Il richiedente può indicare una denominazione alternativa. |
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Art. 16 - Vicende modificative dell'autorizzazione e della classificazione1. Salvo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3, eventuali variazioni degli elementi dell'autorizzazione devono essere tempestivamente comunicate al Comune che, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 15 della presente legge, provvede alla modifica del provvedimento. 2. Nel caso di morte del titolare, entro un anno, a pena di |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DELLE STRUTTURE RICETTIVE |
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Art. 17 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive1. I responsabili delle strutture ricettive comunicano alla Provincia i prezzi massimi che intendono applicare per ogni stagionalità. La comunicazione è inviata entro il 30 Settembre di ogni anno con validità dal 1° Gennaio dell'anno successivo. È altresì consentita, entro il 1° marzo dell'anno successivo una comunicazione per la variazione di prezzi e servizi che si intendono applicare e fornire a decorrere dal 1° Giugno dello stesso anno. |
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Art. 18 - Periodi di apertura delle strutture ricettive1. I periodi di apertura delle strutture ricettive possono essere annuali o stagionali. L'apertura è stagionale quando le strutture |
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Art. 19 - Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive1. È fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile, nella zona di ricevimento degli ospiti, una tabella contenente: a) la denominazione e l'indirizzo della struttura ricettiva; b) la tipologia; c) la classificazione; d) la capacità ricettiva massima; |
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Art. 20 - Chiusura delle strutture ricettive1. Le strutture ricettive ad apertura annuale possono restare chiuse per un periodo ordinario massimo di trenta giorni all'anno, anche non consecutivi. È consentita, previa autorizzazione, un'ulteriore chiusura motivata di sessanta giorni, distribu |
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Art. 21 - Sanzioni amministrative pecuniarie1. Il Comune territorialmente competente, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e applicazione delle sanzioni amministrative in materia di classificazione, di trasmissione e pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione di cui all'articolo 1 della legge 25 agosto del 1991, n. 284, irroga le seguenti sanzioni: a) esercizio, anche occasionale, di una attività ricettiva senza autorizzazione, soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 e all'immediata chiusura dell'esercizio; b) mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione o delle tabelle prezzi aggiornate, soggetta al pagamento della sanzione ammi |
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Art. 22 - Registrazione delle persone alloggiate1. Ai fini delle rilevazioni statistiche, i titolari o i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a comunicare alla Regione Bas |
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Art. 23 - Vigilanza e informazione1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune e dalla Provincia nell'ambito delle rispettive competenze. 2. La Provincia ed i Comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni circa le rispettive funzioni svolte in attuazione della presente legge ed a comunicarle, se richieste, alla struttura regionale competente in materia di t |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 24 - Disciplinare della classificazione1. Per garantire un livello omogeneo dei servizi offerti dalle strutture ricettive su tutto il territo |
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Art. 25 - Disposizioni transitorie e finali1. Sono fatte salve le autorizzazioni già concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge, previo adeguamento alle disposizioni |
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Art. 26 - Pubblicazione1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti |
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