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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 07/02/2008, n. 2
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- L.R. 09/08/2012, n. 31
- L.R. 18/03/2013, n. 4
- L.R. 24/02/2014, n. 2
- L.R. 13/03/2014, n. 5
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TITOLO I - NORME GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità e ambito di applicazione)1. La presente legge detta norme per la disciplina dell'offerta turistica regionale esercitata attraverso: |
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Art. 2 - (Regolamenti di attuazione)1. La Giunta regionale, sentiti i Comuni, le Province, l'ANCI e le Associazioni di categoria degli operatori delle strutture ricettive e balneari più rappresentative a livello regionale e previo parere de |
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Art. 3 - (Caratteristiche delle strutture ricettive)1. Le strutture ricettive garantiscono: |
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Art. 4 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge, si intende: |
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TITOLO II - STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ED ALL'ARIA APERTA |
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CAPO I - STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE |
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Art. 5 - (Strutture ricettive alberghiere)1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi pubblici a gestione unitaria, aventi le caratteristiche previste dalla presente legge, che offrono ospi |
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Art. 6 - (Alberghi)1. Sono alberghi le strutture ricettive che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unit&agra |
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Art. 7 - (Residenze turistico-alberghiere)1. Sono residenze turistico-alberghiere (R.T.A.), anche denominate residenze alberghiere, le aziende che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unità abitative arredate, costituite da uno o due locali, con cucina o posto-cottura, salvo quanto disposto al comma 2. È consentita la presenza d |
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Art. 8 - (Residenze d'epoca)1. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive alberghiere ubicate in complessi immobiliari di part |
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Art. 9 - (Locande)1. Sono locande le strutture ricettive alberghiere che forniscono alloggio ai clienti in non pi&ugrav |
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Art. 10 - (Albergo diffuso)1. L'albergo diffuso è una struttura ricettiva atta a fornire alloggio e servizi complementari |
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Art. 11 - (Dipendenze)1. Gli esercizi alberghieri di cui al presente capo possono svolgere la propria attività, oltr |
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CAPO II - STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA |
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Art. 12 - (Strutture ricettive all'aria aperta)1. Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi pubblici a gestione unitaria che offrono ospitalità al pubblico in aree idonee, recintate ed attrezzate per fornire alloggio sia in proprie |
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Art. 13 - (Villaggi turistici)N16 “1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive che |
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Art. 14 - (Campeggi)1. Sono campeggi le strutture ricettive organizzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende, caravan e autocaravan che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza necessità di ricorrere a trasporto eccezionale. |
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Art. 15 - (Strutture ricettive all'aria aperta gestite dalle associazioni senza scopo di lucro)1. Le strutture ricettive all'aria aperta gestite dalle associazioni senza scopo di lucro che operano |
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“Art. 16 - (Norme di carattere urbanistico per villaggi turistici e campeggi)N18 1. Le unità abitative insediabili nelle strutture ricettive all’aria aperta di cui agli articoli 13 e 14, possono consistere in: a) manufatti realizzati in muratura tradizionale o con siste |
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Art. 17 - (Divieti)1. Nei complessi ricettivi all'aria aperta disciplinati dal presente capo, fermo restando quanto disposto dal |
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TITOLO III - ALTRE STRUTTURE RICETTIVE |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 18 - (Tipologie)1. Il presente titolo individua e disciplina le seguenti strutture ricettive denominate: a) case per ferie; |
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CAPO II - DEFINIZIONE DELLE STRUTTURE |
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Art. 19 - (Case per ferie)1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi di persone gestite al di fuori dei normali canali commerciali. Tali strutture sono gestite da enti pubblici, associazioni e e |
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Art. 20 - (Ostelli per la gioventù)1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il perno |
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Art. 21 - (Rifugi alpini ed escursionistici)1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti e escursionisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattie |
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Art. 22 - (Affittacamere)1. Sono affittacamere le strutture ricettive atte a fornire alloggio ed eventuali servizi complementari, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande, in non più di sei camere, sprovv |
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Art. 23 - (Bed & breakfast)1. Costituisce struttura ricettiva a conduzione familiare denominata "bed & breakfast" quella esercitata da privati che, con carattere occasionale o saltuario, avvalendosi della loro org |
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Art. 24 - (Case e appartamenti per vacanze)1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità immobiliari di civile abitazione ubicate in immobili esistenti, composte ciascuna da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale, per l'affitto a turisti, nel corso d |
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Art. 25 - (Appartamenti ammobiliati ad uso turistico)1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio di case e appartamenti per vacanze i proprietari o gli usufruttuari che danno in affitto a turisti, direttamente o attraverso agenzie immobiliari, unità immobiliari di civile |
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Art. 26 - (Mini-aree di sosta)1. Gli enti locali possono allestire mini-aree di sosta aventi un minimo di dieci e un massimo di tre |
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Art. 27 - (Aree di sosta)1. Sono aree di sosta le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio dei caravan e autocaravan omologati. Le aree di sosta sono dotate degli impianti e delle attrezzature previsti dall'articolo 185, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 R (nuovo codice della strada) e successi |
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TITOLO IV - STRUTTURE BALNEARI |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 29 - (Tipologie)1. Il presente titolo individua e disciplina le seguenti strutture balneari denominate: |
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CAPO II - DEFINIZIONI DELLE STRUTTURE |
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Art. 30 - (Stabilimenti balneari)1. Sono stabilimenti balneari le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o |
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Art. 31 - (Spiagge libere attrezzate)1. Sono spiagge libere attrezzate le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi che, al |
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Art. 32 - (Spiagge libere)1. Sono spiagge libere le aree, di norma poste in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di |
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Art. 33 - (Spiagge asservite a strutture ricettive)1. Sono spiagge asservite a strutture ricettive quelle riservate, ai sensi della relativa concessione |
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Art. 34 - (Norme comuni alle strutture balneari)1. Alle strutture balneari di cui al presente capo si applicano le direttive contenute nel piano di u |
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TITOLO V - CENTRI DI IMMERSIONE E DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO |
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Art. 35 - (Centri di immersione e di addestramento subacqueo)1. I centri di immersione e di addestramento subacqueo iscritti al Registro delle imprese di cui alla |
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TITOLO VI - NORME COMUNI |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 36 - (Complessi turistico ricettivi)1. Qualora strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, case e appartamenti per vacanze “, |
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Art. 37 - (Denominazione)1. Nel territorio comunale non possono essere utilizzate, per la medesima tipologia di esercizio rice |
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Art. 38 - (Denominazioni aggiuntive)1. I regolamenti possono individuare denominazioni aggiuntive utili alla valorizzazione e alla promoz |
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Art. 39 - (Segno distintivo e insegna)1. Le strutture ricettive e balneari espongono un segno distintivo che riporta la tipologia e il live |
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Art. 40 - (Periodi di apertura)1. Le strutture ricettive, con esclusione di quelle gestite con carattere occasionale o saltuario, sono considerate: a) ad apertura annuale quando effettuano un periodo |
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Art. 41 - (Elenco regionale delle strutture ricettive e balneari)1. La Regione, nell'ambito del proprio sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 18 dicembre 2006 n. 42 (istituz |
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Art. 42 - (Stipula polizza assicurativa)1. I titolari delle strutture ricettive e balneari disciplinate dalla presente legge sono tenuti a st |
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Art. 43 - (Uso occasionale di strutture a fini ricettivi)1. L'uso occasionale a fini ricettivi di strutture, anche galleggianti, non ricomprese tra le struttu |
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Art. 44 - (Strutture ubicate nel territorio di più Comuni)1. Ai fini della presente legge le strutture ricettive e balneari che insistono sul territorio di pi& |
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Art. 45 - (Multiproprietà)1. I regolamenti disciplinano le modalità di gestione delle strutture ricettive oggetto di con |
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Art. 46 - (Conversione di tipologie)1. Per gli esercizi ricettivi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 6, gravati da vincoli di destinazione d'uso a seguit |
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Art. 47 - (Modalità di calcolo)1. I risultati di calcolo relativi alle percentuali previste nella presente legge si devono intendere |
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CAPO II - CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E BALNEARI |
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Art. 48 - (Classificazione delle strutture ricettive e balneari)1. Le strutture ricettive di cui al Titolo II sono classificate dalle Province attribuendo un numero di stelle variabile da uno a cinque, secondo quanto disposto dagli specifici regolamenti. I livelli di classificazione attribuibili sono rispettivamente: cinque per gli alberghi e le loro dipendenze (da una a cinque stelle), tre per le residenze turistico-alberghiere e le loro dipendenze, tre per le locande (da due a quattro stelle), tre per le |
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Art. 49 - (Attribuzione della classificazione e sua validità)1. L'attribuzione del livello di classificazione è obbligatoria ed è condizione pregiudiziale per “l’avvio” N6 dell'attività delle strutture ricettive e balneari. |
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Art. 50 - (Classificazione provvisoria)1. I titolari di una nuova struttura ricettiva di cui al titolo II o di una struttura oggetto di tras |
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Art. 51 - (Declassificazione, sospensione e revoca della classificazione)1. Qualora vengano rilevate situazioni non rispondenti a quanto prescritto dall'articolo 52 la Provincia, sentito eventualmente il Comitato Tecnico di cui all'articolo 54, prescrive i necessari adeguamenti da apportare alle strutture ricettive e balneari entro un termine non superiore a centottanta giorni. Trascorso inutilmente |
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Art. 52 - (Qualità delle strutture ricettive e balneari)1. Gli immobili sedi delle strutture ricettive, le opere di difficile e facile rimozione delle strutt |
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Art. 53 - (Elenco caratteristiche qualitative)1. La Regione “anche”,N1 avva |
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Art. 54 - (Comitati tecnici)1. È istituito, presso ogni Provincia, un Comitato tecnico con funzioni di consulenza alla Regione, ai fini dell'articolo 53, nonché con funzioni di supporto alle Province. 2. Ciascun Comitato è nom |
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Art. 55 - (Valorizzazione dell'offerta turistica)1. Al fine di pervenire alla valorizzazione dell'offerta ricettiva e balneare, anche con particolare |
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CAPO III- PROCEDURE AMMINISTRATIVE |
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“Art. 56 - (Segnalazione certificata di inizio attività)N10 1. Per l’esercizio delle attività di cui alla presente legge, con l’esclusione degli appartamenti ammobiliati per uso turistico di cui all’articolo 25, si applica l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni. La segnalazione è inviata al Comune ove è ubicata la struttura. 2. Oltre all’attribuzione della classificazione di cui agli articoli 48 e 49, l’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso: |
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Art. 57 - (Sospensione “dell’attività”) N61. Il Comune “adotta i provvedimenti di sospensione dell’attività” N6 all'esercizio di una struttura di |
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Art. 58 - (“Revoca dell’attività”) N61. “L’esercizio dell’attività di una struttura di cui alla presente legge è revocato dal Comune qualora:”N6 |
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Art. 59 - (Sospensione temporanea volontaria)1. I titolari delle strutture disciplinate dalla presente legge, che intendano, durante il periodo di apertura dichiarato, sospendere temporaneamente l'attività per un periodo superiore a otto gior |
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Art. 60 - (Prezzi delle strutture)1. I titolari delle strutture ricettive, inclusi gli agriturismo, N26 nonché i proprietari di appartamenti ammobiliati ad uso turistico o le agenzie immobiliari quali loro mandatarie comunicano, ogni anno, alle Province, con le modalità e nei termini previsti dai regolamenti, i prezzi che intendono applicare dal 1° gennaio dell'anno successivo, specificando le tariffe applicate differenziate per i singoli periodi. |
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CAPO IV - VIGILANZA E SANZIONI |
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Art. 61 - (Vigilanza e sanzioni)1. Spettano alle Province e ai Comuni le funzioni di vigilanza rispetto all'attività di propria compe |
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Art. 62 - (Sanzioni comuni alle strutture ricettive e balneari)1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di un esercizio ricettivo o balneare disciplinato dalla presente legge che: a) dichiara, al fine dell'attribuzione della classificazione, elementi non veritieri; |
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Art. 63 - (Sanzioni relative al Titolo II: strutture alberghiere e all'aria aperta)1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 chi gestisce una struttura ricettiva “in mancanza della segnalazione certificata di inizio attività” N6 o della classificazione. 2. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una delle strutture ricettive che ecceda i limiti della capacità ricettiva attribuita nella classificazio |
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Art. 64 - (Sanzioni relative al Titolo III: altre strutture ricettive)1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 chi gestisce una struttura disciplinata dal titolo III sprovvisto del relativo titolo abilitativo o della classificazione. 2. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una struttura ricettiva che: |
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Art. 65 - (Sanzioni relative agli appartamenti ammobiliati per uso turistico)1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a eu |
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Art. 66 - (Sanzioni relative al Titolo IV: strutture balneari)1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 9.000,00 chi gestisce uno stabilimento balneare, una spiaggia libera attrezzata o una spiagg |
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Art. 67 - (Sanzioni relative al Titolo V: norme comuni)1. Chiunque svolga le attività di cui all'articolo 43 in assenza del nulla-osta comunale &egra |
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Art. 68 - (Sanzioni concernenti la disciplina dei prezzi)1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, che viene raddoppiata in caso di reiterazione, il titolare di una struttura ricettiva che applica prezzi difformi da quelli comunicati ai sensi dell'articolo 60. 2. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da |
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CAPO V - NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 69 - (Norme transitorie comuni)1. In sede di prima applicazione della presente legge i titolari delle strutture ricettive e balneari, N22 presentano alla Provincia competente, al fine dell'attribuzione della nuova classificazione, una dichiarazione riguardante le caratteristiche e le attrezzature delle strutture con le modalità e nei termini previsti dai regolamenti. |
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Art. 70 - (Norme transitorie per le strutture ricettive alberghiere)1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69 comma 1, le strutture ricettive alberghiere, non dotate delle caratteristiche o |
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“Art. 71 - (Norme transitorie per le strutture ricettive all'aria aperta)N18 1. Le strutture ricettive all’aria aperta classificate parco per vacanza, ai sensi della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) possono mantenere tale classificazione, fermo restando quanto previsto all’articolo 56, con le modalità disposte dallo specifico regolamento o, in alternativa, i titolari sono tenuti a chiedere la classificazione a campeggio o villaggio turistico, previo adeguamento delle strutture ai requisiti previsti dalle norme vigenti, sulla base delle previsioni del progetto di cui al comma 5. 2. Nelle piazzole delle strutture classificate parco per vacanze di cui al comma 1, campeggio e villaggio turistico esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge occupate in modo stanziale per periodi temporanei e con l’obbl |
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Art. 72 - (Norme transitorie per le altre strutture ricettive e balneari)1. In sede di prima applicazione della presente legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 69, comma 1, le altre strutture ricettive e balneari, non dotat |
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Art. 73 - (Norma finanziaria)1. Per l'anno finanziario 2008 la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legg |
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Art. 74 - (Abrogazioni)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate, sono abrogate le seguenti leggi: a) legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive); b) legge regionale 18 gennaio 1983 n. 3 (integrazioni alla l.r. 11/1982 - norme per i livelli di classificazione delle aziende ricettive); c) legge regionale 24 marzo 1983 n. 10 (modificazioni ed integrazioni alla l.r. 11/1982 in materia di classificazione delle aziende ricettive); d) legge regionale 24 gennaio 1985 n. 5 (modificazioni e integrazioni alle ll.rr. 11/1982 e 26/1979 in materia di ricettività turistica e agrituristica); e) legge regionale 6 giugno 1989 n. 14 (norme per l'attuazione del regime dei prezzi concordati per le strutture ricettive gestite da imprese turistiche); f) legge regionale 17 luglio 1991 n. 10 (modificazioni e integrazioni alla l.r. 14/1989 concernenti i prezzi concordati per strutture ricettive turistiche); g) legge regionale 25 maggio 1992 n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere); |
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