Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Liguria 25/05/1992, n. 13
L.R. Liguria 25/05/1992, n. 13
Scarica il pdf completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Premessa] |
|||||||
CAPO I. - Generalità |
|||||||
Art. 1. - Oggetto della legge1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983 n. 217, discipl |
|||||||
CAPO II. - Case per ferie |
|||||||
Art. 2. - Definizione e caratteristiche1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi di persone gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonch&ea |
|||||||
Art. 3. - Requisiti tecnici ed igienico-edilizi1. Le case per ferie, oltre a possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali, devono anche avere: a) superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto e mq. 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq. 4 p |
|||||||
Art. 4. - Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività1. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie è soggetto ad autorizzazione, da rilasciarsi dal Comune, riportante il numero dei posti letto ed il periodo di apertura. 2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato |
|||||||
CAPO III. - Ostelli per la gioventù |
|||||||
Art. 5. - Definizione e caratteristiche1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernot |
|||||||
Art. 6. - Requisiti tecnici ed igienico-edilizi1. Gli ostelli per la gioventù, oltre a possedere requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali, devono anche avere: a) superficie minima delle camere al netto di ogni locale accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto e mq. 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq. 4 per ogni letto in più e con un massimo di sei posti letto per camera; |
|||||||
Art. 7. - Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività1. L'esercizio dell'attività ricettiva negli ostelli per la gioventù è soggetto ad autorizzazione, da rilasciarsi dal Comune, riportante il numero dei posti letto ed il periodo di apertura. 2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra l' |
|||||||
CAPO IV. - Rifugi alpini e rifugi escursionistici |
|||||||
Art. 8. - Definizione e caratteristiche1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna, raggiungibili normalmente attraverso mulattiere e sentieri e anche, purché per periodi dell'anno li |
|||||||
Art. 9. - Requisiti tecnici ed igienico-edilizi1. I rifugi alpini ed i rifugi escursionistici devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di: a) servizio di cucina o idonee attrezzature per l'autonomo confezionamento del vitto; b) spazio attrezzato per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande; c) spazio attrezzato p |
|||||||
Art. 10. - Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività1. L'esercizio dell'attività ricettiva nei rifugi alpini ed escursionistici, se custoditi, è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune, riportante il numero dei posti letto ed il periodo di apertura. 2. La domanda di autorizzazione, presentata dal proprietario del rifugio, e sottoscritta per ac |
|||||||
CAPO V. - Esercizi di affittacamere |
|||||||
Art. 11. - Definizione e caratteristiche1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive, gestite da privati, atte a fornire alloggio ed eventuali servizi complementari, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande, in non più di sei camere aventi capacità ricettiva non supe |
|||||||
Art. 12. - Caratteristiche tecniche ed igienico-edilizie1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere oltre a possedere i requisiti previsti per le case di civile abitazione dai regolamenti igie |
|||||||
Art. 13 . - Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività1. Chi intende esercitare l'attività di affittacamere è soggetto ad autorizzazione, da rilasciarsi dal Comune, riportante il numero dei posti letto ed il periodo di apertura. |
|||||||
"CAPO V BIS - SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE DENOMINATO BED & BREAKFAST |
|||||||
Articolo 13 bis - (Attività ricettiva a conduzione familiare)1. Costituisce attività ricettiva a conduzione familiare denominata "bed & breakfast" quella esercitata da privati che, con carattere occasionale o saltuario, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere, per fornire ai turisti alloggio e prima colazione. 2. Il servizio di prima colazione è assicurato con cibi e bevande che non richiedono manipolazione. 3. Il servizio di alloggio deve comprendere i seguenti servizi minimi: a) pulizia quotidiana dei locali; |
|||||||
CAPO VI. - Case e appartamenti per le vacanze |
|||||||
Art. 14. - Definizione e caratteristiche1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative, composte ciascuna da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a tre mesi consecutivi. |
|||||||
Art. 15 . - Caratteristiche tecniche ed igienico-edilizie1. Le unità abitative destinate alla gestione di case ed appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti previsti, p |
|||||||
Art. 16 . - Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività1. Chi intende gestire case e appartamenti per vacanze è soggetto ad autorizzazione, da rilasciarsi dal Comune, riportante il numero e l'ubicazione delle unità abitative da affittare. 2. La domand |
|||||||
CAPO VII . - Alloggi agrituristici |
|||||||
Art. 17. - Norma di rinvio1. La definizione degli alloggi agrituristici, la determinazione delle loro caratteristiche nonch&eac |
|||||||
CAPO VIII. - Miniaree di sosta |
|||||||
Art. 18. - Miniaree di sosta1. Gli Enti locali possono allestire, nell'ambito dei rispettivi territori, miniaree di sosta ai sens |
|||||||
CAPO IX. - Norme comuni, finali e transitorie |
|||||||
Art. 19. - Accertamento dei requisiti1. Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività ricettive di cui alla presente legge d |
|||||||
Art. 20. - Validità e rinnovo dell'autorizzazione1. L'autorizzazione, anche per gli esercizi ad attività stagionale è rinnovata annualme |
|||||||
Art. 21. - Diffida, sospensione, revoca e cessazione1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente legge è revocata dal Comune quando venga meno anche uno dei requisiti strutturali o soggettivi in base ai quali è stata rilasciata. |
|||||||
Art. 22. - Comunicazione dei provvedimenti1. Il Comune è tenuto a dare immediata comunicazione del rilascio della autorizzazione di cui alla presente legge nonché |
|||||||
Art. 23. - Denuncia e pubblicità dei prezzi1. I prezzi delle case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, rifugi escursionistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze |
|||||||
Art. 24. - Vigilanza e controllo1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente l |
|||||||
Art. 25. - Classificazione e comparazione ai fini tributari1. Gli esercizi di affittacamere e case e appartamenti per vacanze sono classificati dal Comune nelle categorie I, II e III in relazione ai requisiti posseduti secondo l'allegata tabella |
|||||||
Art. 26. - Uso occasionale di strutture a fini ricettivi1. L'uso occasionale a fini ricettivi, e per periodi definiti, di strutture, anche galleggianti, non identificabili tra le strutture ricettive definite dalla presente legge o dalla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 e successive modifica |
|||||||
Art. 27 . - Osservanza di norme statali e regionali1. è fatta salva l'osservanza delle altre norme statali e regionali che regolano l'esercizio d |
|||||||
Art. 28. - Disposizioni transitorie e finali1. Le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini e gli affittacamere già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro un biennio da tale data devono adeguarsi ai requisiti prescritti dalla presente legge; durante tale periodo le autorizzazion |
|||||||
Art. 29. - Divieto1. è fatto divieto di utilizzare denominazioni, definizioni e termini propri delle strutture t |
|||||||
Art. 30. - Sanzioni1 Chiunque svolga una delle attività disciplinate dalla presente legge senza la prescritta autorizzazione o nulla-osta nel caso previsto dall'articolo 26, o ospiti nelle case per ferie persone diverse da quelle indicate all'articolo 2 commi 1 e 2, è punito con sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000. |
|||||||
Allegato A (Art. 25)Tabella per la classificazione degli alloggi utilizzati per l'esercizio di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze (i parametri cui si fa riferimento sono quelli fissati dalla legge 27 luglio 1978 n. 392,R sull'equo canone): 1) CONSERVAZIONE
|
Dalla redazione
- Fisco e Previdenza
- Imposte indirette
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Agriturismo
- Alberghi e strutture ricettive
- Edilizia e immobili
Trattamento IVA costruzione, compravendita e locazione di residenze turistico alberghiere
- Stefano Baruzzi
- Redazione Legislazione Tecnica
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Edilizia e immobili
- Beni culturali e paesaggio
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Titoli abilitativi
Interventi edilizi e vincolo paesaggistico
- Dino de Paolis
- Studio Groenlandia
- Edilizia e immobili
- Abusi e reati edilizi - Condono e sanatoria
La sanatoria degli abusi edilizi
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
- Piano Casa
- Standards
- Edilizia e immobili
- Abusi e reati edilizi - Condono e sanatoria
- Edilizia privata e titoli abilitativi
Requisiti igienico-sanitari nelle costruzioni
- Studio Groenlandia
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
15/11/2024
- Comunità energetiche: perderemo i 2 miliardi del Pnrr da Italia Oggi
- Privacy violata per errore, non scatta la sanzione da Italia Oggi
- Rinnovabili nel limbo da Italia Oggi
- Energia green. Via agli aiuti per energivori da Italia Oggi
- Materie prime, slitta la stretta da Italia Oggi
- Rigenerazione e Piani urbani, enti vicinissimi ai target Pnrr da Italia Oggi