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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 30/01/2008, n. 1
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L. R. Campania 30/01/2008, n. 1
L. R. Campania 30/01/2008, n. 1
Testo coodinato con le modifiche introdotte da:
- Errata Corrige in B.U. 18/02/2008 n. 7
- Errata Corrige in B.U. 25/03/2008, n. 12
- L.R. 16/07/2008, n. 7
- L.R. 29/07/2008, n. 8
- L.R. 30/09/2008, n. 11
- L.R. 22/07/2009, n. 7
- L.R. 15/03/2011, n. 4
- Sent. C. Cost. 28/05/2014, n. 141
- L.R. 05/04/2016, n. 6
- L.R. 20/01/2017, n. 3
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Art. 1 - Art. 2 - Omissis |
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Art. 3 - Piano annuale di finanziamento delle opere pubbliche e termini per gli investimenti1. Per il triennio 2008 - 2010 i piani annuali di finanziamento di cui all'articolo 65, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, R privilegiano, nel rispetto dei pertinenti stanziamenti di bilancio, gli interventi finanziari di cui all'articolo 64, comma 1, lettera b) della medesima legge. Per ciascun anno del medesimo periodo, ferma restando la preventiva verifica di compatibilit& |
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Art. 4 - Art. 12 - Omissis |
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Art. 13 - Fondo di credito e garanzia per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata1. È istituito un Fondo rotativo di credito e garanzia finalizzato a: a) fornire le garanzie richieste dal sistema bancario per la concessione di mutui per l'acquisto d |
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Art. 14 - Procedure per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. |
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Art. 15 - Fondo per la ecosostenibilità1. È istituito nella UPB 1.1.3 il Fondo regionale per la ecosostenibilità, finalizzato al sostegno delle azioni regionali tese a promuovere la diffusione dell'impiego nei processi produttivi e commerciali di materiali ecocompatibili, biodegradabili e riciclabili e a favorire la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di natura diversa. 2. Il Fondo è alimentato da: a) somme derivanti da azioni regionali tese ad ottenere la condanna dei soggetti responsabili al risarcimento del danno ambientale; b) somme derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative di competenza regionale per violazione d |
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Art. 16 - Omissis |
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Art. 17 - Disposizioni in materia di parchi regionali1. I piani territoriali di cui al titolo IV della legge regionale 1 settembre 1993, n. 33, R sono trasmessi alla Giunta regionale entro il 30 giugno 2008. Il Consiglio regionale li approva entro il 31 dicembre 2008. Fino all'approvazione dei piani restano in vigore le norme di salvaguardia esistenti. 2. In vigenza delle norme generali di salvaguardia, nei parchi regionali di cui al comma 1 sono |
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Art. 18 - Omissis |
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Art. 20 - Interventi a sostegno della diffusione delle energie qualificate1. La Giunta regionale, nel rispetto delle previsioni del Piano energetico regionale di cui al comma 8, adotta misure per la definizione di un programma triennale di interventi tesi a: a) favorire la diffusione delle energie da fonti rinnovabili nell'utilizzo industriale, civile e domestico; b) dotare gli immobili regionali di impianti di energia da fonti rinnovabili; c) riqualificare aree urbane e centri storici che puntino alla sostenibilità energetica ed ambientale attraverso l'uso di sistemi di efficienza energetica, mediante bioedilizia e impianti di illuminazione pubblica ad elevata efficienza; d) realizzare interventi per l'installazione di impianti basati sull'impiego di tecnologie solari per la produzione di acqua calda sanitaria e di energia elettrica fotovoltaica, presso utenze pubbliche e private, integrati o ad alta valenza architettonica; |
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Art. 21 - Art. 22 - Omissis |
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Art. 23 - Modificazioni alla legge regionale n. 4/20031. N2 |
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Art. 24 - Art. 26 - Omissis |
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Art. 27 - Adeguamento della legge regionale n. 3/2007 alla normativa nazionale1. Alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 R sono apportate le seguenti modifiche: a) l'articolo 2 è così modificato: 1. al comma 6, dopo la parola "oppure" sono aggiunte le parole "limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV del Codice"; dopo la parola "preliminare" sono aggiunte le parole "o definitivo"; 2. al comma 31, le parole "e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42," sono soppresse; b) l'articolo 12, comma 1, è così modificato: nel primo periodo, dopo la parola "coordinati" sono eliminate le parole "ed individuati dalla Giunta regionale con disciplinare tecnico"; dopo la parola "caratteristiche" sono eliminate le parole "e i cui specifici contenuti"; dopo la lettera g) la frase "La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma" è soppressa; c) all'articolo 13, il comma 11 è abrogato; d) l'articolo 16 è così modificato: 1. al comma 1, all'inizio della lettera b) sono inserite le parole "per le opere sopra soglia,"; alla fine della lettera b) è inserito il seguente periodo: "Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento statale disciplina i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali"; 2. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Per appalti di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui al comma 1, lettere a) e b), se gli appalti riguardano lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento statale, ovvero riguardano lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici"; 3. al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso; 4. dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Per i contratti di cui al comma 1, lettere a) e b), se, ai sensi del comma 4, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista"; e) all'articolo 19, comma 2, le parole "parte II, capo III, sezione II" sono sostituite dalle parole "parte II, titolo I, capo III, sezione II e titolo II"; f) all'articolo 24, comma 2, lettera b), dopo le parole "n. 422," sono inserite le parole "e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,"; g) l'articolo 25 è così modificato: 1. al comma 7, le parole "lettere b) e c)" sono sostituite dalle parole "lettera b"; alla fine del comma è introdotto il seguente periodo "In caso di inosservanza, si applica l'articolo 353 del codice penale"; 2. al comma 10, la parola "associazione" è sostituita dalla parola "raggruppamento;" |
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Art. 28 - Riorganizzazione delle funzioni di bonifica1. La Giunta regionale entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente leg |
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Art. 29 - Efficienza dell'amministrazione regionale e accelerazione dei tempi procedimentali1. Nei procedimenti amministrativi, ove sussistano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di parte, il responsabile del procedimento, prima dell'adozione di un provvedimento espresso di rigetto, comunica tempestivamente all'interessato le ragioni che impediscono l'accoglimento della richiesta e invita l'istante alla presentazione per iscritto di osservazioni e alla eventuale integrazione della documentazione o certificazione di fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o di altre pubbliche amministrazioni. 2. Nel caso previsto al comma 1, i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi per una sola volta e per un termine non superiore a trenta giorni e iniziano a decorrere nuovamente dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero della documentazione o certificazione integrativa richiesta dall'amministrazione. |
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Art. 30 - Osservatorio degli appalti1 Al fine di incentivare nel territorio della regione Campania le amministrazioni pubbliche ad utilizzare i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dell'Osservatorio regiona |
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Art. 31 - Omissis |
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Art. 32 - Area generale di coordinamento Sviluppo attività settore terziario e Settore beni culturali: modifica alla legge regionale n. 11/19911. Il Settore Tutela beni paesistico-ambientali e culturali incardinato nell'Area generale di coordinamento Governo del territorio, beni culturali ambientali e paesistici è soppresso. 2. Le competenze in materia di tutela dei beni paesistici ambientali già attribuite al Settore di cui al comma 1, sono attribuite, dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, al Settore Politica del territorio della medesima Area generale di coordinamento Governo del territorio, beni culturali ambientali e paesistici. 3. Presso l'Area generale di coordinamento Svilupp |
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Art. 33 - Cessazione dello stato di emergenza idrogeologica e bonifica delle acque: misure organizzative1. In relazione alla cessazione dello stato di emergenza, alla scadenza dei regimi commissariali per l'emergenza idrogeologica e per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque e del fiume Sarno, al fine di garantire la continuità dell'azione a |
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Art. 34 - Art. 40 - Omissis |
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Art. 41 - Modifiche ed abrogazioni di norme1-2. Omissis. 3. All'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 10, R il comma 1 è abrogato. 4. Il termine indicato al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, R per le pratiche non ancora definite è fissato improrogabilmente in centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5-6. Omissis; 7. All'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, R comma 3, dopo le parole "è trasmesso alla Provincia per eventuali osservazioni", sono aggiunte le parole "che devono essere formulate entro il termine perentorio di trenta giorni". 8-16. Omissis; |
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Art. 43 - Art. 45 - Omissis |
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Art. 46 - Sicurezza sul lavoro1. Per l'esercizio finanziario 2008 è disposta l'istituzione, di concerto con |
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Art. 47 - Art. 53 - Omissis |
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Art. 54 - Distretti energetici1. Il distretto energetico è istituito nei territori dei comuni su cui sorgono impianti di produzione di energia da fonte alternativa con capacità produttiva complessiva non inferiore a 30 Mgw. |
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Art. 55 - Inalienabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquistati da assegnatari o loro aventi diritto1. Gli alloggi e le unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica, acquistati dagli assegnatari o dai loro familiari conviventi, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e della legge 8 agosto 1977, n. 513, non pos |
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Art. 56 - Modifiche alla legge regionale n. 19/19971. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 19, R è così modificato: "2. L'assegnatario deve produrre la documentazione reddituale entro il 31 luglio dell'anno della richiesta. L'ente gestore con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo applica la corretta fascia di canone per coloro che hanno adempiuto e la fascia di canone prevista dall'articolo 2, condizione C, canone C per coloro che non hanno |
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Art. 57 - Omissis |
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Art. 58 - Acque minerali |
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Art. 59 - Omissis |
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Art. 60 - Stazione unica appaltante1. È istituita presso gli uffici del Genio civile di ogni provincia, d'intesa |
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Art. 61 - Complessi immobiliari realizzati da cooperative in liquidazione coatta1. Al fine di consentire agli Istituti autonomi case popolari (IACP) competenti per territorio o ai comuni interessati di acquisire i complessi immobiliari realizzati da coop |
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Art. 62 - Art. 64 - Omissis |
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Art. 65 - Piano energetico ambientale regionale1. Nelle more dell'approvazione del Piano energetico ambientale regionale in coerenza con la legge 23 agosto |
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Art. 66 - Sistema di monitoraggio della qualità dell'ariaGli impianti per la produzione di energia termoelettrica ubi |
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Art. 67 - Completamento e recupero di stabilimenti dismessi all'interno delle zone ASI1. La regione Campania promuove lo sviluppo territoriale ed industriale anche attrave |
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Art. 68 - Art. 70 - Omissis |
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Art. 71 - Modifiche alla legge regionale n. 1/ 20071. L'articolo 31, comma 2, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1,R (legge finanziaria regionale 2007) è così riformulato: |
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Art. 72 - Omissis |
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Art. 73 - Supporto all'esercizio comunale delle funzioni catastali1. Al fine di favorire l'avvio dell'esercizio delle funzioni catastali, assegnate dai commi 194 al 200 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e relativi provvedimenti attuativi, da parte dei comuni che hanno scelto le modalità con cui esercitare dette funzioni dal 1 novembre 2007 e di assistere |
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Art. 74 - Art. 76 - Omissis |
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Art. 78 - Omissis |
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Art. 79 - Modifiche al testo coordinato delle norme di attuazione del Piano regionale delle attività estrattive1. Il testo coordinato delle norme di attuazione del Piano regionale delle attività estrattive adottato con ordinanza commissariale del commissario ad acta del 6 luglio 2006, n. 12 , è così modificato: a) il comma 4 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente: "4. L'istanza di autorizzazione o concessione deve essere corredata dalla documentazione relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche, nonché dalla documentazione relativa alla Valutazio |
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Art. 80 - Art. 83 - Omissis |
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Art. 85 - Art. 95 - Omissis |
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Art. 96 - Disciplina degli alloggi di servizio1. La disciplina degli alloggi di servizio nell'ambito delle aree destinate ad insedi |
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Art. 97 - Entrata in vigore1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione |
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