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L.R. Molise 07/07/2006, n. 17

Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Determ. Dirig. R. 25/11/2022, n. 7090
- Determ. Dirig. R. 25/11/2022, n. 7089
- Determ. Dirig. R. 25/11/2022, n. 7088
- Determ. Dirig. R. 19/10/2020, n. 5534
- Determ. Dirig. R. 19/10/2020, n. 5533
- Determ. Dirig. R. 19/10/2020, n. 5532
- Determ. Dirig. R. 15/10/2018, n. 5383
- Determ. Dirig. R. 15/10/2018, n. 5382
- Determ. Dirig. R. 15/10/2018, n. 5378
- Determ. Dirig. R. 12/10/2016, n. 4921
- Determ. Dirig. R. 12/10/2016, n. 4920
- Determ. Dirig. R. 12/10/2016, n. 4919
- L.R. 06/05/2014, n.14
- L.R. 25/07/2013, n. 12
- L.R. 05/04/2007, n. 9
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

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Art. 1 - Finalità

1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione la Regione promuove politiche abitative tese ad assicurare il diritto all'abitazione ed il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario di famiglie e persone meno abbienti e di particolari categorie sociali.

2. Le politiche abitative si integrano con quelle di riqualificazione urbana promosse dai Comuni e concorrono al recupero del patrimonio edilizio esistente, anche non occupato, in

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Art. 2 - Programmazione regionale

1. Gli indirizzi ed i criteri finalizzati alla realizzazione delle politiche abitative sono contenuti in programmi per l'edilizia residenziale pubblica.

2. Con il programma viene utilizzata la dotazione del fondo di cui all'articolo 4. Le leggi annuali di bilancio rendono disponibili le necessarie risorse.

3. Il programma tiene conto delle finalità di cui all'articolo 1 e dei fabbisogni primari, in particolare:

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Art. 3 - Programmi operativi regionali

1. Gli obiettivi generali del piano sono attuati, sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Osservatorio sulla condizione abitativa di cui all'art. 5, mediante programmi operativi, di seguito denominati P.O.R., approvati dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, in relazione alle risorse, fissa i tempi e le procedure per la raccolta delle proposte, la localizzazione degli interventi, l'individuazione degli operatori pubblici e privati e le modalità per la loro ammissione al P.O.R..

3. Il P.O.R. indica per ciascuna categoria di intervento:

a) l'operatore, pubblico o privato, scelto per la realizzazione;

b) la fonte di fi

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Art. 4 - Fondo regionale per le politiche abitative

1. Per finanziare gli interventi previsti dalla programmazione regionale è istituito il fondo regionale per le politiche abitative.

2. Nel fondo confluiscono:

a) le risorse dell'Unione Europea finalizzate o connesse agli obiettivi di cui alla presente legge;

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Art. 5 - Osservatorio regionale della condizione abitativa

1. In attuazione dell'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è istituito l'Osservatorio regionale della condizione abitativa con il compito di monitorare in modo permanente:

a) la condizione abitativa e il fabbisogno abitativo, con particolare riferimento a quello espresso dalle categorie sociali più deboli, quali anziani, disabili, immigrati, coppie giovani, ecc.;

b) lo studio dei fenomeni abitativi al fine di orientare le scelte di politica abitativa e urbana sulla base di conoscenze acquisite;

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Art. 6 - Fabbisogno abitativo

1. I Comuni trasmettono alla Regione informazioni contenenti:

- gli in

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TITOLO II - TIPOLOGIE DI INTERVENTO

 

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Art. 7 - Nuove costruzioni e recupero del patrimonio edilizio esistente

1. Il programma regionale di cui all'art. 2 può attivare risorse per l'incremento di alloggi pubblici da destinare alla locazione mediante interventi di nuove costruzioni, di recupero o di acquisto e recupero.

2. Gli

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Art. 8 - Proprietà dell'abitazione primaria

1. Per favorire l'incremento della proprietà dell'abitazione primaria sono concessi contributi agli operatori privati per l'acquist

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Art. 9 - Acquisto aree edificabili ad uso residenziale e urbanizzazione primaria

1. Il programma regionale stabilisce le modalità di acquisto e/o urbanizzazione primaria e secondaria di aree edificabili da destin

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Art. 10 - Programmi di recupero urbano

1. Per favorire la riqualificazione urbana il programma regionale prevede interventi destinati alla realizzazione di opere al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenzial

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Art. 11 - Eliminazione baracche

1. Il programma regionale prevede l'eliminazione di baracche o altri locali adibiti ad abitazione comunque occupati o occupati in vi

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Art. 12 - Eliminazione barriere architettoniche e adeguamento impianti

1. Il programma regionale assicura l'eliminazione delle barriere architettoniche e l'adeguamento degli impianti negli insediamenti d

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Art. 13 - Edilizia per particolari categorie sociali

1. Il programma regionale individua le categorie sociali sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio di cui all'art. 5 e stabilisc

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TITOLO III - METODOLOGIE E SOLUZIONI INNOVATIVE

 

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Art. 14 - Sostegno al reddito

1. Nel rispetto della normativa vigente i conduttori di alloggi in locazione con contratto registrato possono beneficiare di contributi per concorrere al pagamento dei canoni che incidano sul reddito del nucleo famili

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Art. 15 - Sperimentazione

1. Il programma regionale promuove la realizzazione di interventi innovativi anche a carattere sperimentale che riguardino in particolare:

- nuovi prodotti e componenti per l'automazione di funzione negli impianti e nelle apparecchiature tecnologiche degli edifici;

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Art. 16 - Sperimentazione finalizzata

1. Al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo il programma regionale promuove programmi sperimentali di edilizia residen

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Art. 17 - Costi di costruzione

1. La Giunta regionale, coerentemente con le determinazioni già assunte, stabilisce i costi massimi ammissibili per gli interventi

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TITOLO IV - BENEFICIARI E GESTIONE DEL PATRIMONIO

 

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Art. 18 - Beneficiari

1. Con norme regolamentari sono stabiliti i requisiti dei beneficiari per l'accesso ai contributi, alla proprietà della prima abita

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Art. 19 - Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

1. Gli Istituti Autonomi Case Popolari possono stipulare con gli Enti proprietari convenzioni per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Con la convenzione sono disciplinati i compiti di amministrazione e di manutenzione degli alloggi, di contabilizzazione e d

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Art. 20 - Canoni di locazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

1. Il canone di locazione, che non può comunque essere inferiore ad un canone minimo calcolato per assicurare la copertura dei costi di gestione degli immobili, è disciplinato con norme regolamentari.

2. Il canone di locazione è diretto a compensare i costi di gestione, compresi gli oneri fiscali, a garantire la manutenzione e l'adeguamento del patrimonio gestito, nonché a contribuire, per la parte eccedente, allo sviluppo di politiche abitative.

3. Le norme regolamentari disciplinano le modalità di calcolo dei canoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) riferimento alle seguenti tre fasce di utenza:

1) fascia protetta socialmente, alla quale si applica un canone commisurato al solo reddito del nucleo familiare;

2) fascia amministrata, alla quale si applica un canone calcolato in base al reddito per la permanenza ed al valore dell’immobile;

3) fascia di decadenza, alla quale si applica un canone maggiorato rispetto a quello di cui al numero 2);

b) valore dell’immobile costituito dal prodotto della superficie utile p

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Art. 21 - Realizzazione interventi di edilizia residenziale pubblica

1. Gli interventi previsti dalla programmazione regionale e dai P.O.R. possono essere realizzati da operatori pubblici o privati non

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Art. 22 - Bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e norme di snellimento delle procedure

1. La Giunta regionale adotta, nel rispetto della normativa vigente, un bando tipo per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. All'art. 5, comma 1, della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modificazioni, è aggiunta la lettera:

"g) l'anno fiscale di riferimento che le Commissioni di cui all'art. 9 prenderanno in considerazione per la determinazione del reddito fiscalmente imponibile dell'intero nucleo familiare inteso quale requisito per l'assegnazione degli alloggi".

3. L'

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Art. 23 - Punteggi per l'inclusione nelle graduatorie

1. Ai richiedenti l'alloggio di edilizia residenziale pubblica che occupino un'abitazione impropria da almeno un anno, con attestazione dell'Ufficio tecnico comunale e dell'autorità sanitaria competente, è attribuito un punteggio pari a 1. Per abitazione impropria si intende qualsiasi costruzione non in regola con le norme sull'edificazione per civile abitazione e comunque prive di abitabilità o di agibilità.

2. Il punto b-3) della lettera B) condizioni oggettive dell'allegato "A" alla legge re

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Art. 24 - Requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Il titolare di diritti di proprietà colpiti da eventi calamitosi o il cui stato di conservazione sia considerato scadente e privo dei servizi essenziali, purché sussistano gli altri requisiti previsti dall'art. 2 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modificazioni, può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in presenza di ordinanza di sgombero e comunque solo per la durata della validità di

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Art. 25 - Limiti di reddito per l'accesso

N5

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Art. 26 - Riserve di alloggi

N2

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Art. 27 - Alloggi per studenti universitari
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Art. 28 - Accertamento dei requisiti

1. Il primo comma dell'art. 27 della legge reg

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TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

 

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Art. 29 - Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le norme contenute nelle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica incompatibili con la pr

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Art. 30 - Norma transitoria

1. Le graduatorie in corso di formazione alla data di entrata in vigore della presente legge seguono la normativa in vigore al momento dell'emanazione del bando di concorso.

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Art. 31 - Regolarizzazioni

1. Gli Enti gestori possono disporre la regolarizzazione dell'assegnazione nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigor

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Art. 32 - Norme finanziarie

1. Al finanziamento degli oneri di natura corrente per l'attuazione degli articoli 1, comma 3, lett. h) e 5, comma 7, si fa fronte inizialmente mediante l'utilizzo

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Art. 33 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

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