L. R. Friuli Venezia Giulia 26/05/2006, n. 9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Friuli Venezia Giulia 26/05/2006, n. 9

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 98/64/CE, 1999/27/CE, 1999/76/CE, 2000/45/CE, 2001/22/CE, 2003/126/CE, 2004/16/CE, 2005/4/CE, 2005/6/CE, 2005/10/CE. Modifica alla L.R. 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) in adeguamento al parere motivato della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005 (Legge comunitaria 2005).
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 05/04/2024, n. 2
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35050 11500264
Capo I - Adeguamento all'ordinamento comunitario
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35050 11500265
Art. 1 - (Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente

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Capo II - Attuazione delle direttive comunitarie in materia di prevenzione e alimentazione umana di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)
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Art. 2 - (Metodi di campionamento)

1. I campioni destinati al controllo ufficiale dei tenori massimi delle sostanze disciplinate dalle direttive comunitarie in materia di prevenzione e alimentazione umana di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono prelevati secondo le modalità indicat

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Art. 3 - (Metodi di analisi)

1. La preparazione dei campioni e i metodi di analisi utilizzati per il controllo ufficiale dei tenori delle sostanze devono essere conformi ai criteri

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Capo III - Attuazione delle direttive comunitarie in materia di alimentazione per gli animali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)
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Art. 4 - (Attuazione per rinvio)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regiona

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35050 11500271
Capo IV - Modifica alla legge regionale 14/2002 in adeguamento al parere motivato della commissione europea c(2005) 5145 del 13 dicembre 2005
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35050 11500272
Art. 5 - (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14/2002)
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35050 11500273
Art. 6 - (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 14/2002)

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regional

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Art. 7 - (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 14/2002)

1. Il comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

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Art. 8 - (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 14/2002)

N1

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35050 11500276
Art. 9 - (Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 14 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 14 - (Requisiti per l'affidamento di lavori pubblici di import

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35050 11500277
Art. 10 - (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 14/2002)

N2

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35050 11500278
Art. 11 - (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 14/2002)

N3

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Art. 12 - (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 14/2002)

N4

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Art. 13 - (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 14/2002)
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35050 11500281
Art. 14 - (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 14/2002)

1. Il comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

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35050 11500282
Art. 15 - (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 14/2002)

N5

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35050 11500283
Art. 16 - (Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 14/2002)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 32 della legge regio

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35050 11500284
Art. 17 - (Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 14/2002)

N6

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Art. 18 - (Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 14/2002)

N7

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35050 11500286
Art. 19 - (Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 14/2002)

1. La rubrica dell'articolo 38 della legge regionale 14/2002 è sostituita dalla seguente: "Sistem

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Art. 20 - (Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 14/2002)

1. All'articolo 51 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 2 le parole: "soggetti di cui alle

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Art. 21 - (Sostituzione dell'articolo 54 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 54 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 54 - (Nomina dei collaudatori)

1. I collaudatori sono nominati dalla stazione appaltante a seguito dell'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto mediante il criterio dell'offerta economicamente più vant

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Art. 22 - (Sostituzione dell'articolo 67 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 67 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

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35050 11500290
Art. 23 - (Inserimento dell'articolo 67 bis nella legge regionale 14/2002)
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35050 11500291
Art. 24 - (Modifiche all'articolo 70 della legge regionale 14/2002)
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35050 11500292
Art. 25 - (Attuazione della direttiva 2004/18/CE)

1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato, con suc

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Capo V - Disposizioni finali e transitorie
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35050 11500294
Art. 26 - (Direttive attuate in via regolamentare)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regiona

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35050 11500295
Art. 27 - (Modifiche agli allegati)

1. Il testo degli allegati alla presente legge è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, in

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35050 11500296
Art. 28 - (Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) comma 2 dell'artic

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35050 11500297
Allegato A - Metodi di campionamento per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari

(riferito all'art. 2, lettera a) - Metodi di campionamento)

 

A.1. Definizioni

Ai fini dell'attività di campionamento per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD in alcuni prodotti alimentari si adottano le seguenti definizioni:

a) lotto: quantità identificabile di prodotto alimentare, contenuta in un'unica consegna e avente caratteristiche comuni ufficialmente riconosciute, quali l'origine, la varietà, il tipo d'imballaggio, l'imballatore, lo speditore e la marcatura. Nel caso del pesce, è comparabile anche la dimensione del pesce.

b) campione elementare: quantitativo di materiale prelevato in un solo punto del lotto o frazione di esso.

c) campione globale: aggregazione di tutti i campioni elementari prelevati dal lotto o frazione di esso.

d) campione ufficiale: campione destinato al laboratorio.

 

A.2. Disposizioni generali

A.2.1. Personale

Il prelievo deve essere effettuato dal personale autorizzato delle Aziende sanitarie, coordinato dalla Direzione centrale salute e protezione sociale.

 

A.2.2. Materiale da destinare al campionamento

Ciascun lotto da analizzare è oggetto di campionamento separato.

 

A.2.3. Precauzioni necessarie

Durante il campionamento e la preparazione dei campioni occorre prendere precauzioni per evitare qualsiasi alterazione che possa modificare il tenore di piombo, cadmio, me

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35050 11500298
Allegato B - Metodi di campionamento per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nei prodotti alimentari

(riferito all'art. 2, lettera b) - Metodi di campionamento)

 

B.1. Definizioni

Ai fini dell'attività di campionamento per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nei prodotti alimentari si adottano le seguenti definizioni:

a) lotto: quantità identificabile di prodotto alimentare, contenuta in un'unica consegna e avente caratteristiche comuni ufficialmente riconosciute, quali l'origine, la varietà, il tipo d'imballaggio, l'imballatore, lo speditore e la marcatura.

b) campione elementare: quantitativo di materiale prelevato in un solo punto del lotto o frazione di esso.

c) campione globale: aggregazione di tutti i campioni elementari prelevati dal lotto o frazione di esso.

d) campione ufficiale: campione destinato al laboratorio.

 

B.2. Disposizioni generali

B.2.1. Personale

Il prelievo deve essere effettuato dal personale autorizzato delle Aziende sanitarie, coordinato dalla Direzione centrale salute e protezione sociale.

 

B.2.2. Materiale da destinare al campionamento

Ciascun lotto da analizzare è oggetto di campionamento separato.

 

B.2.3. Precauzioni necessarie

Durante il campionamento e la preparazione dei campioni occorre prendere precauzioni per evitare qualsiasi alterazione che possa modificare il tenore di benzo(a)pirene e compromettere le analisi o la rappresentatività del campione globale.

 

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35050 11500299
Allegato C - Metodi di campionamento per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari

(riferito all'art. 2, lettera c) - Metodi di campionamento)

 

C.1. Definizioni

Ai fini dell'attività di campionamento per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari si adottano le seguenti definizioni:

a) lotto: quantità identificabile di prodotto alimentare, contenuta in un'unica consegna e avente caratteristiche comuni ufficialmente riconosciute, quali l'origine, la varietà, il tipo d'imballaggio, l'imballatore, lo speditore e la marcatura.

b) campione elementare: quantitativo di materiale prelevato in un solo punto del lotto o frazione di esso.

c) campione globale: aggregazione di tutti i campioni elementari prelevati dal lotto o frazione di esso.

d) campione ufficiale: campione destinato al laboratorio.

 

C.2. Disposizioni generali

C.2.1. Personale

Il prelievo deve essere effettuato dal personale autorizzato delle Aziende sanitarie, coordinato dalla Direzione centrale salute e protezione sociale.

 

C.2.2. Materiale da de

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35050 11500300
Allegato D - Preparazione dei campioni e criteri relativi ai metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari

(riferito all'art. 3, lettera a) - Metodi di analisi)

 

D.1. Procedure specifiche di preparazione dei test per piombo, cadmio e mercurio

Esistono numerose procedure specifiche di preparazione dei campioni che possono essere utilizzate. Tra le altre si cita la norma EN 13804 "Foodstuffs - Determination of Trace Elements - Performance Criteria and General Considerations, CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Brussels".

La preparazione dei campioni deve essere effettuata selezionando esclusivamente la parte commestibile, nel caso di:

- molluschi bivalvi, crostacei e pesci di piccole dimensioni: se consumati interi, le viscere devono essere comprese nel materiale che va analizzato;

- ortaggi: deve essere esaminata solo la parte commestibile, tenendo presenti i requisiti del regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari, e successive modifiche, tenendo conto dell'imprecisione delle misure e delle correzioni a titolo di recupero.

 

D.2. Criteri relativi ai metodi di analisi che devono applicare i laboratori per il controllo ufficiale

D.2.1. Definizioni

r = Ripetibilità, valore al di sotto del quale ci si aspetta che la differenza assoluta tra i risultati di due prove singole ottenuti in condizioni di ripetibilità (stesso campione, stesso operatore, stessa apparecchiatura, stesso laboratorio e breve intervallo di tempo) rientri nell'ambito di una probabilità specifica (normalmente del 95%), per cui r = 2,8 x sr.

sr = Deviazione standard, calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità.

RSDr = Deviazione standard relativa, calcolata sulla base di risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità [(Sr/X)x100] in cui X rappresenta la media dei risultati relativi a tutti i laboratori e a tutti i campioni.

R = Riproducibilità, valore al di sotto del quale ci si aspetta che la differenza assoluta tra i risultati di prove singole ottenuti in condizioni di riproducibilità (ossia su materiale identico ottenuto dagli operatori in diversi laboratori che usano il metodo di prova normalizzato) rientri nell'ambito di una certa probabilità (normalmente del 95%); ovvero: R = 2,8 x sR.

sR = Deviazione standard, calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità.

RSDR = Deviazione standard relativa, calcolata sulla base di risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità [(SR/X)x100].

HORRATr = il valore RSDr determinato, diviso per il valore stimato RSDr dell'equazione di Horwitz assumendo r = 0,66R.

HORRATR = il valore RSDR determinato diviso per il valore RSDR calcolato dall'equazione di Horwitz.

 

D.3. Requisiti generali

I metodi d'analisi utilizzati per controlli alimentari devono essere conformi alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato alla direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana.

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35050 11500301
Allegato E - Preparazione dei campioni e criteri relativi ai metodi di analisi per il controllo ufficiale del tenore benzo(a)pirene nei prodotti alimentari

(riferito all'art. 3, lettera b) - Metodi di analisi)

 

E.1. Precauzioni

I campioni globali devono essere preparati evitando contaminazioni.

Il laboratorio garantisce che i campioni non siano contaminati durante la loro preparazione.

I contenitori utilizzati devono essere risciacquati con acetone purissimo o esano (p.A., qualità HLPC o equivalente) prima dell'uso. Gli apparecchi che entrano in contatto con il campione sono formati, ove possibile, da materiali inerti, evitando le materie plastiche.

Il laboratorio prepara il materiale da analizzare utilizzando la totalità del prodotto ricevuto.

 

E.2. Trattamento del campione ricevuto in laboratorio

L'intero campione globale viene macinato minutamente, ove necessario, e mescolato in modo accurato, utilizzando un metodo che garantisca una completa omogeneizzazione.

 

E.3. Suddivisione dei campioni prelevati in esecuzione di provvedimenti amministrativi o giudiziari

I campioni replicati prelevati in esecuzione di provvedimenti amministrativi o giudiziari, a fini commerciali o per procedure arbitrali devono provenire dal materiale omogeneizzato, a meno che tale procedura sia incompatibile con le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

 

E.4 Metodo d'analisi che i laboratori devono utilizzare e norme relative ai controlli di laboratorio

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35050 11500302
Allegato F - Preparazione dei campioni e criteri relativi ai metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di stagno nei prodotti alimentari in scatola

(riferito all'art. 3, lettera c) - Metodi di analisi)

 

F.1. Precauzioni

Il campione di laboratorio deve essere rappresentativo e omogeneo e devono essere evitate contaminazioni.

Le apparecchiature che entrano in contatto con il campione, ove possibile, devono essere costituite da materiali inerti.

Il laboratorio prepara il materiale da analizzare utilizzando la totalità del prodotto ricevuto.

Esistono numerose procedure specifiche che possono essere utilizzate per la determinazione dello stagno nei prodotti alimentari. A titolo esemplificativo si citano quelle descritte nella norma EN 13804/2002, "Foodstuffs - Determination of Trace Elements - Performance criteria, general considerations and sample preparation", CEN, Rue de Stassart 36, 13 -1050 Brussels.

 

F.2. Trattamento del campione ricevuto in laboratorio

L'intero campione globale viene macinato minutamente, ove necessario, e mescolato in modo accurato utilizzando un metodo che garantisca una completa omogeneizzazione.

 

F.3. Suddivisione dei campioni prelevati in esecuzione di provvedimenti amministrativi o giudiziari

I campioni replicati prelevati in esecuzione di provvedimenti amministrativi o giudiziari, a fini commerciali o per procedure arbitrali devono provenire dal materiale omogeneizzato, a meno che tale procedura sia incompatibile con le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

 

F.4. Metodo d'analisi che i laboratori devono utilizzare e norme relative ai controlli di laboratorio

F.4.1. Definizioni

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35050 11500303
Allegato G - Elenco delle direttive aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico che trovano applicazione nell'ambito dell'ordinamento regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 10/2004

(riferito all'art. 4 - Attuazione per rinvio)

 

1) Prima direttiva 71/250/CEE della Commissione, del 15 giugno 1971, che fissa i metodi d'analisi comunitari per controlli ufficiali degli alimenti per gli animali, come modificata:

a) dalla direttiva 81/680/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981;

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35050 11500304
Allegato H - Elenco delle direttive attuate in via regolamentare ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11/2005 (Legge comunitaria 2004)

(riferito all'art. 26 - Direttive attuate in via regolamentare)

 

Direttiva 2003/78/CE della Commissione, dell'11 agosto 2003, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo

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