Articolo abrogato dall'art. 87, comma 1, della L.R. 05/04/2024, n. 2, così recitava:

"Art. 17 - (Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 14/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 14/2002 dopo le parole: "responsabile del procedimento" sono inserite le seguenti: ", valutata l'ammissibilità formale e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore,"."

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