Articolo abrogato dall'art. 87, comma 1, della L.R. 05/04/2024, n. 2, così recitava:

"Art. 8 - (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 14/2002)

1. Il comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

"9. Gli incarichi di progettazione di importo stimato compreso tra 100.000 euro e il valore della soglia comunitaria sono affidati mediante le procedure ad evidenza pubblica disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 4.".

2. Dopo il comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 14/2002, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

"9-bis. Gli incarichi di progettazione di importo stimato inferiore a 100.000 euro sono affidati dal responsabile del procedimento mediante una procedura che si svolga nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza."."

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