Articolo abrogato dall'art. 87, comma 1, della L.R. 05/04/2024, n. 2, così recitava:

"Art. 15 - (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 14/2002)

1. Al comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 14/2002 le parole: "capitolato generale d'appalto" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento di cui all'articolo 4".

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 14/2002 è inserito il seguente:

"7-bis. La stazione appaltante, tenuto conto dell'entità del lavoro, indica nel capitolato speciale d'appalto se intende subordinare il pagamento della rata di saldo alla prestazione di garanzia fideiussoria. La garanzia fideiussoria non può essere richiesta se non prevista espressamente nel capitolato speciale d'appalto. Ai sensi dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile."."

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