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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Sicilia 06/04/1996, n. 27
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- L.R. 09/10/1998, n. 27
- L.R. 20/08/1996, n. 38
- L.R. 18/05/1996, n. 33
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Art. 1 - Consiglio regionale per il turismo, lo spettacolo e lo sport1. Il Consiglio regionale per il turismo di cui alla legge regionale 23 aprile 1956, n. 30, delibera validamente con la presenza di |
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Art. 2 - Consiglio di amministrazione delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico1. Il Consiglio di amministrazione delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, di seguito denominate AAPIT, è nominato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ed è composto oltre che dal Presidente: a) dai presidenti delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo comprese nel territorio della provincia region |
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Art. 3 - Definizione di aziende ricettivo-alberghiere. Attività ricettiva1. L'attività ricettiva è diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità. 2. Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agrituristici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per le vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini. 3. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico |
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Art. 4 - Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica1. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti per la classificazione in stelle delle aziende ricettive di cui alla presente legge. |
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Art. 5 - Denuncia dei requisiti. Assegnazione della classifica1. Coloro che intendano richiedere l'apertura di nuove aziende ricettive e chiederne la classificazione sono tenuti alla presentazione di una documentata denuncia dei requisiti dell'azienda. 2. Per le aziende ricettive in attività, la classifica viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'immobile e degli elementi denunciati. 3. Ogni provvedimento |
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Art. 6 - Denominazione delle aziende ricettive - informazioni descrittive - sanzioni amministrative1. La denominazione delle aziende ricettive e le sue variazioni sono approvate dall'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico su proposta del titolare. 2. Fermo restando quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di pubblicità dei prezzi, negli alberghi e negli alberghi residenziali deve essere esposto, in maniera ben visibile: a) all'esterno: - il segno distintivo con indicazioni della tipologia, della classificazione (espressa graficamente) e della denominazione; b) all'intern |
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Art. 7 - Soppressione del comitato regionale per il turismo sociale1. All'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 sono apportate le seguenti modifiche: a) al secondo comma dopo la parola: "traspo |
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Art. 8 - Vigilanza - Disposizioni transitorie1. L'accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge compete alle aziende autonome provinciali per l'incr |
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Art. 9 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio è subordinato all'autorizzazione regionale che è concessa sulla scorta della sussistenza dei requisiti professionali e strutt |
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Art. 10 - Consigli di Amministrazione delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo1. Il consiglio di amministrazione delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, è composto da: |
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Art. 11 - Nomina del presidente - requisiti - disposizioni transitorie1. Il Presidente dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e dura in carica quattro anni. |
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Art. 12 - Modifica della composizione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale1. L'articolo 5 del decreto legislativo del Presidente della Regione del 20 dicembre 1954, n. 12 è così modificato: |
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Art. 13 - Albo per la nomina dei presidenti dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale1. Ai fini della nomina dei presidenti delle Aziende autonome delle terme di Sciacca e delle terme di Acireale si ricorre all'albo d |
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Art. 14 - Nomina del Presidente e dei componenti1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo del Presidente della Regione del 20 dicembre 1954, n. 12 sono |
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Art. 15 - Norma transitoria1. Nelle more delle nomine di cui alla presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, è auto |
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Art. 16 - Contributo per l'adeguamento delle strutture delle Aziende turistico-ricettive1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere alle aziende turistico-ricettive di cui all'articolo 3, operanti nel territorio regionale, un contributo in conto capitale del 35 per cento della spesa relativa alla ristrutturazione e all'adegua |
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Art. 17 - Interventi in favore delle aziende ricettive turistiche1. Al fine di adeguare le aziende ricettive e turistiche colpite dalla crisi del settore che abbiano contratto mutui alberghieri ovvero mutui ipotecari, edilizi e/o fondiari, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a corrispondere direttamente agli interessati che ne facciano richiesta l'importo degli interessi dovuti dalle aziende per la rateizzazione del residuo ammortamento d |
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Art. 18 - Modifica alla composizione del comitato organizzatore delle Universiadi 19971. All'articolo 3 comma 1, della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 23 mag |
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Art. 19 - Spese di ospitalità per i componenti della FISU1. Alle spese di ospitalità per i componenti della Federazione internazionale sports universitari (FISU) si fa fronte con lo stanzi |
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Art. 20 - Abrogazione di norme1. Sono soppressi gli articoli 11, 12 |
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Art. 21 - Entrata in vigore1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. |
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