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Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 09/12/2003, n. 2510

Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell’art. 3, comma 1 della L.R. 31.5.2002, n. 9.
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[Premessa]



LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA


Visti:

- il DLgs 4 giugno 1997, n. 143 relativo al conferimento di funzioni amministrative alle Regioni in materia di agricoltura e pesca;

- la L.R. del 21 aprile 1999, n. 3, recante "Riforma del sistema regionale e locale", ed in particolare gli articoli 78 e seguenti relativi all'esercizio da parte della Regione Emilia-Romagna e degli Enti locali delle funzioni concernenti la pesca marittima e le attività connesse;

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ALLEGATO A - Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. 31 maggio 2002, n. 9
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CAPO I - PRINCIPI GENERALI
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1.1 Ambito di applicazione

Le presenti direttive disciplinano, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. 31 maggio 2002, n. 9, l'

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1.2 Criteri e finalità

Coerentemente a quanto stabilito dall'art. 1 della L.R. n. 9 del 2002, l'azione amministrativa della Regione in materia di uso delle aree del Demanio marittimo e delle zone del mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura ed attività produttive correlate, persegue le seguenti finalità generali:

a) garantire la conservazione e la tutela degli ecosistemi locali costieri di foce e marini, con particolare riferimento al rapporto fra le qualità dell'habitat e le condizioni di vita degli organismi acquatici, in quanto elementi più sensibili di tali ambienti;

b) armonizzare le azioni sul territorio per lo sviluppo delle attività di pesca, acquacoltura e delle attività connesse ed accessorie in relazione ad un uso sostenibile delle risorse, alla valorizzazione ed alla tutela della biodiversità ambientale;

c) promuovere ed incentivare la riqualificazione ambientale e, più in particolare, la riqualificazione delle aree costiere salmastre, lagunari, delle foci dei fiumi, del mare, anche attraverso piani di recupero collegati a progetti pilota con il sostegno della ricerca e della sperimentazione associate alla sostenibilità produttiva;

d) sviluppare il comparto ittico in tutti i segmenti economici di cui si compone, privilegiando la promozione di progetti di rinaturalizzazione degli habitat cost

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CAPO II - FUNZIONI ESERCITATE DAL SERVIZIO ECONOMIA ITTICA REGIONALE

2.1 Il Servizio Economia ittica regionale, in conformità a quanto previsto dalla determinazione della Direzione generale Attività produttive, Commercio e Turismo, n. 6861 del 17/7/2002, esercita, in materia di gestione dei beni del Demanio marittimo e del mare territoriale, le seguenti funzioni amministrative:

2.1.1 rilascio o rinnovo di concessioni demaniali marittime finalizzate: a) all'esercizio di attività di pesca professionale, sportiva, ricreativa e subacquea o di acquacoltura e delle attività a loro connesse; b) all'installazione di impianti, di attrezzature, di capanni e di bilancioni connessi all'attività di pesca; c) all'installazione di pontili e di ricoveri per le imbarcazioni adibite alla pesca e all'acquacoltura ferma l'esclusione di quelli ricadenti in ambiti portuali;

2.1.2 rilascio o rinnovo di concessioni demaniali marittime per la pesca del novellame a scopo scientifico e a scopo di ripopolamento di aree produttive;

2.1.3 rilascio o rinnovo di concessioni per la realizzazione di aree di tutela e di valorizzazione ambientale per l'incremento delle risorse alieutiche;

2.1.4 rilascio di atti di subingresso, affidamento e modifica dell

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CAPO III - ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE E CONSULTAZIONE
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3.1 Organismi di concertazione e consultazione

3.1.1 Le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del Demanio marittimo e di zone del mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche, sono esercitate, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. n. 9 del 2002, dal Servizio Economia Ittica regionale in conformità ai principi g

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CAPO IV - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA
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4.1 Vigilanza

Fatte salve le diverse attribuzioni previste dall'ordinamento vigente, la Regione Emilia-Romagna eser

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4.2 Revoca, decadenza e sospensione

4.2.1 - Revoca - Il provvedimento di revoca della concessione è adottato dal Responsabile del Servizio Economia Ittica regionale ai sensi dell'art. 42 del Codice dell

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CAPO V - CRITERI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E REQUISITI PER L'OTTENIMENTO ED IL GODIMENTO DEI BENI E DELLE AREE CONCESSE

5.1. L'applicazione del regime concessorio per lo svolgimento di attività di pesca, acquacoltura e attività ad esse correlate nei beni del Demanio marittimo (ancorché delle sacche marine, delle aree lagunari, delle foci dei canali o dei fiumi ricadenti nel Demanio marittimo) e nel mare territoriale antistante la costa dell'Emilia-Romagna è informato ai seguenti criteri generali:

a) relativamente alla zona delimitata nel mare aperto dalla congiungente il punto più esterno delle dighe foranee di Ravenna ed il Faro di Gorino, sono rilasciate concessioni per la pesca o l'allevamento di molluschi bivalvi a ditte iscritte al Registro delle imprese di pesca o acquacoltura (art. 63 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639) siano esse individuali o collettive (società, cooperative o consorzi); in tale zona la superficie delle aree date in concessione per la pesca o l'allevamento di molluschi bivalvi va calcolata per ciascun concessionario, nella misura di 8.000 mq. per addetto, intendendosi per tale il soggetto iscritto nel registro dei pescatori marittimi (art. 32 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639) sia esso titolare, socio o dipendente a tempo indeterminato; tale superficie è calcolata tenendo conto della somma di tutte le aree in concessione alla stessa ditta; non rientrano nell'applicazione di tale criterio le aree per impianti di allevamento galleggianti in mare aperto e per strutture di allevamento mitili di cui alla successiva lett. b); la superficie in questione può essere ampliata, fino a 10.000 mq. per addetto, su richiesta del concessionario, corredata da idonea relazione tecnico-scientifica di un Istituto scientifico riconosciuto ai sensi dell'art. 27 del DPR n. 1639 del 2/10/1968, comprovante la produttività inferiore, per motivi permanenti, alla media dell'intera zona su base annua, della superficie in concessione; ogni due anni deve essere ripresentata al Servizio Economia Ittica regionale analoga relazione tecnico-scientifica comprovante il perdurare delle condizioni iniziali di concessione;

b) relativamente alle zone delimitate a terra dalla linea di

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CAPO VI - CAUZIONI E IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI DEI BENI DEL DEMANIO DELLO STATO

6.1 Il rilascio della concessione è subordinato alla costituzione di una cauzione nelle forme

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CAPO VII - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
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7.1 Criteri d'esercizio dell'attività amministrativa

Il Servizio Economia Ittica regionale esercita le funzioni amministrative attribuite dalla L.R. n. 9

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7.2 Tenuta dei Registri relativi ai diritti gravanti sul Demanio marittimo

7.2.1 Il Servizio Economia Ittica regionale provvede, secondo quanto previsto dall'art. 53 del Codice della Navigazione, alla tenuta dei Registri dei diritti gravanti sulle zone di Demanio marittimo, per le concessioni e le autorizzazioni aventi finalità di pesca, acquacoltura ed attivit&agrav

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7.3 Procedure relative alla nuova concessione di beni del Demanio marittimo

7.3.1 La domanda

a) La parte interessata al rilascio di una nuova concessione deve presentare al Presidente della Giunta regionale tramite il Servizio Economia Ittica regionale, su Modello D1 del Sistema Informativo del Demanio marittimo, una domanda in regola con la disciplina sull'imposta di bollo, ed ulteriori nove copie in carta semplice; una copia in carta semplice deve essere inviata per conoscenza alla Amministrazione provinciale competente per territorio o di fronte al cui territorio di competenza si trova l'area di mare territoriale oggetto della domanda; in via transitoria, sino all'adesione alle procedure individuate dal SID e dal relativo disciplinare, la domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

a.1 Corografia generale.

a.2 Planimetria dello stato di fatto contenente:

a.2.1 i dati catastali (foglio di mappa, particella, punti cospicui riportati in mappa, ecc.) per le concessioni in terra di bilancioni ricreativi e bilancelle di pesca sportiva, per i pontili e per le banchine ai fini della pesca;

a.2.2 la descrizione toponomastica della zona, linea di battigia sia catastale sia attuale;

a.2.3 l'indicazione georeferenziata dei vertici dell'area richiesta in concessione;

a.2.4 la definizione (con apposita colorazione) della zona richiesta in concessione;

a.2.5 le eventuali opere esistenti e le destinazioni d'uso vigenti.

a.3 Planimetria generale di progetto contenente:

a.3.1

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7.4 Procedure relative al rinnovo delle concessioni

7.4.1 La domanda

a) Il concessionario interessato al rinnovo della concessione deve darne comunicazione al Presidente della Giunta regionale tramite il Servizio Economia Ittica regionale su Modello D2 del Sistema Informativo Demanio marittimo, in regola con la disciplina sull'imposta di bollo, non oltre 90 giorni prima della scadenza del titolo concessorio. Nella fase transitoria, sino all'applicazione delle procedure che saranno individuate dal SID, la comunicazione deve essere corred

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7.5 Procedure relative all'autorizzazione al subingresso nel godimento della concessione

7.5.1 La domanda

a) il concessionario che intende sostituire altri a sé nel godimento della concessione, in base a quanto previsto dall'art. 46 del Codice della Navigazione, deve chiedere l'autorizzazione a farsi sostituire, rinunciando al godimento e indicando il subentrante (o i subentranti), proponendo istanza al Pre

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7.6 Procedure relative all'autorizzazione per l'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione

7.6.1 La domanda

a) Il concessionario che intende affidare ad altri le attività oggetto di concessione ovvero attività secondarie deve presentare domanda al Presidente del

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7.7 Termini dei procedimenti

7.7.1 I procedimenti previsti dalle presenti direttive si concludono con un provvedimento espresso entro termini stabiliti ai punti successivi.

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7.8 Spese istruttorie

7.8.1 In conformità a quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento di Esecuzione del Codice de

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