1. La presente legge detta norme per la definizione e la classificazione delle aziende ricettive e delega ai Comuni le relative funzioni amministrative con
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Art. 2.
(Aziende ricettive alberghiere).
1. Sono aziende ricettive alberghiere di esercizi pubblici a gestione unitaria che con l'osservanza d
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Art. 3.
(Specificazione delle aziende ricettive alberghiere).
1. Le aziende ricettive alberghiere si distinguono in due tipi: alberghi e residenze turistico alberghiere.
2. Sono alberghi le aziende che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unità abitative costituite da camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori, con esclusione di cucina o posto- cottura, purché posseggano i requisiti indicati nelle Tabelle A e B dell'allegato N3
3. Possono assumere la denominazione di «villaggio albergo» gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserim
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Art. 4.
(Aziende ricettive all'aria aperta).
N8 1. Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi pubblici a gestione unitaria che con l'osservanza di quanto previsto dalla presente legge offrono ospitalità al pubblico in are
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Art. 5.
(Specificazione delle aziende ricettive all'aria aperta).
N9 1. Le aziende ricettive all'aria aperta si distinguono in tre tipi: villaggi turistici, campeggi e parchi per vacanze. Sono villaggi turistici le aziende organizzate per la sosta e il soggiorno, in tende, «caravan» o altri allestimenti minimi di turisti che non utilizzano mezzi propri di pernottamento, purché detti esercizi posseggano i requisiti indicati nelle tabelle A e D dell'allegato. N10
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Art. 6.
(Casi di promiscuità).
N13 1. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15 per cento di quella complessiva dell'esercizio.
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Art. 7.
(Classificazione delle aziende ricettive).
N14 1. Le aziende ricettive sono classificate dalle Province territorialmente competenti in diversi livelli, contrassegnati con un numero di stelle variabili da uno a cinque, in relazione al tipo di appartenenza, alle indicazioni e prescrizioni stabilite dalla presente legge e ai requisiti posseduti, valutati secondo quanto previsto nelle allegate tabelle.
2. I requisiti presi in considerazione ai
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Art. 8.
(Denominazione degli esercizi ricettivi).
N15 1. Le denominazioni dei nuovi esercizi ricettivi e le eventuali variazioni alle denominazioni degli esercizi esistenti in uno stesso Comune devono essere preventivamente approvate
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Art. 9.
(Validità e revisione della classificazione).
N16 1. La classificazione degli esercizi ricettivi ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio 1983 e viene rinnovata per i quinqu
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Art. 10.
(Attrezzature, impianti ed arredi).
1. Le attrezzature e gli impianti degli esercizi ricettivi devono risultare in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione; la qualit&a
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Art. 11.
(Denunzia dei requisiti).
N17 1. I titolari delle aziende ricettive o i loro rappresentanti devono, entro il 30 giugno dell'anno nel quale scade il quinquennio di classificazione, far pervenire alla Provincia una denuncia dei requisiti nella quale sono indicati gli elementi necessari per la classificazione ai sensi della presente legge. Analoga denuncia deve essere inoltrata nel termine di trenta giorni ogni qualvolta siano sopravvenute modifiche alle strutture, alle attrezzature o ad ogni altro requisito
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Art. 12.
(Determinazione e pubblicità della classifica).
1. I provvedimenti concernenti classificazione, revisione e declassificazione degli esercizi ricettivi devono essere notificati ai titolari dei singoli esercizi e comunicati alla Regione nonché, ove esista, alla competente azienda per la promozione turistica. N18
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Art. 13.
(Insegna e altre indicazioni per il pubblico).
Fermo restando quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di pubblicità dei prezzi, negli esercizi ricettivi devono essere esposti in modo ben visibile all'esterno:
- segno distintivo comprendente l'indicazione del tipo, della classificaz
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Art. 14.
(Sanzioni).
N20 1. É soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa, da L. 500.000 a L. 2.000.000, il titolare di esercizio ricettivo che:
a) non espone il segno distintivo o una o più delle altre indicazioni prescritte dall'art. 13 della presente legge;
b) nel segno distintivo esposto fa risultare indicazioni non corrispondenti a quelle riconosciute dalla provincia;
c) al di fuori delle ipotesi previste alle lett. a) e b), attribuisce al proprio esercizio, con scritti o stampa
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Art. 15.
(Vigilanza e applicazione delle sanzioni).
Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di rispettiva competenza, i Comun
Art. 19.
(Disposizioni per l'esercizio della delega).
1. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati ai Comuni N1 delegati.
2. L
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI
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Art. 20.
(Validità della nuova classificazione).
1. La classificazione degli esercizi ricettivi prevista dalla presente legge è operante a part
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Art. 21.
(Esercizi esistenti).
N27 1. Per il biennio 1983-1984 gli esercizi ricettivi alberghieri esistenti alla data del 1° aprile 1982, in relazione alla classificazione loro attribuita alla data stessa e a richiesta del titolare dell'esercizio, possono essere classificati fino ai livelli indicati nella seguente tabella anche in assenza di non più di due dei requisiti obbligati previsti per il livello richiesto, purché l'azienda raggiunga il necessario punteggio complessivo come da Tabella A della legge:
precedente classificazione: albergo di lusso; classificazione attribuibile = albergo 5 stelle o residenza turistico-alberghiera 4 stelle;
precedente classificazione: albergo di 1ª categoria; classificazione attribuibile = albergo o residenza turistico alberghiera 4 stelle;
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Art. 22.
(Attività ricettiva senza fini di lucro).
Fino a quando non venga provveduto con altra legge, l'attività ricettiva svolta senza fini di
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Art.
22 bis.
N30 Al fine di consentire l'applicazione di norme contenenti obblighi a carico di esercizi ricettivi, riferiti alle categorie di cui alla l. 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, è approvata la seguente tabella di corrispondenza fra le categorie e i livelli di classificazione attribuiti alle aziende ricettive con decorrenza 10 gennaio 1983 ai sensi della presente legge regionale:
a) Aziende ricettive alberghiere
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Art. 23.
(Disposizioni finanziarie.)
(Omissis)
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ALLEGATO
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TABELLA A Punteggio minimo
complessivo necessario per l'attribuzione dei diversi livelli di
classificazione.
DEFINIZIONE DI RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA - TRATTAMENTO IVA DELLE RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (IVA sui contratti di appalto per la costruzione; IVA sulle compravendite; IVA sulle locazioni; Differenza fra locazione ed altre prestazioni di servizi) - DETRAIBILITÀ DELL’IVA SU COSTRUZIONE, ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE.
Disamina delle nuove norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici per Ordini e Collegi professionali efficaci dal 1° gennaio 2024, con un particolare focus sul funzionamento di una piattaforma tipo di approvvigionamento digitale
Analisi degli interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione dai quali discende l’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto e aggiornamento della rendita
Disamina della stesura del capitolato per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti in conformità ai nuovi CAM rifiuti approvati con DM del 23 giugno 2022
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CON 10 ESEMPI COMPLETI DI OPERE SANABILI E RELATIVE PROCEDURE
Inquadramento e analisi del DL Salva Casa - Condoni edilizi e sanatorie - Soluzione delle casistiche più frequenti - Esempi di opere sanabili e relative procedure - Aspetti di competenza dei professionisti tecnici
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D.L. 29/05/2024, N. 69 AGGIORNATO ALLA L. 24/07/2024, N. 105
Analisi delle novità del DL Salva Casa - Interventi edilizi e nuovi regimi autorizzativi - Sanatorie, regolarizzazioni e tolleranze - Cambi d’uso e requisiti igienico-sanitari - Recupero sottotetti e locali accessori - Requisiti tecnici e vincoli per gli interventi - Incarico professionale e modulistica - Normativa essenziale coordinata
Immobili, proprietà e diritti reali - Fasi della compravendita - Tutele e garanzie del contratto - Verifiche sulla provenienza - Gravami, trascrizioni e pregiudizi sul bene - Stato legittimo e irregolarità edilizie - Agibilità e conformità catastale - Conformità degli impianti e APE
Guida alle dichiarazioni asseverate per pratiche edilizie, transazioni immobiliari e richieste di bonus
Analisi dello stato urbanistico-edilizio dell’immobile - Sanatorie e altri strumenti per ripristinare lo stato legittimo - Verifiche in termini di agibilità e norme igienico-sanitarie - Verifica della conformità catastale - Ripristino della legittimità per gli aspetti non edilizi - Redazione delle certificazioni a cura del tecnico
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MODELLI EDITABILI in formato .DOC:
Relazione di regolarità edilizia - Certificazione di stato legittimo urbanistico-edilizio - Certificazione di stato legittimo “esteso”
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