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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib.C.R. Emilia Romagna 30/07/2002, n. 395
Delib.C.R. Emilia Romagna 30/07/2002, n. 395
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[Premessa]IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1138 dell'1 luglio 2002, recante in oggetto "Proposta al Consiglio - criteri generali per la determinazione dei canoni erp - art. 4, comma 4, L.R. 24/01"; preso atto: - delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla Commissione consiliare "Territorio Ambiente Trasporti", in sede preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 8895 in data 25 luglio 2002; - e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione di Consiglio; vista la L.R. 8 agosto 2001, n. 24, recante "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo"; visti in particolare: - l'articolo 4, comma 3, lett. c) rubricato "Funzioni della Regione"; - l'articolo 35 rubricato "Canone di locazione"; - l'articolo 36 rubricato "Destinazione dei proventi dei canoni"; - l'articolo 15, comma 2, rubricato "Utenti"; - la delibera del Consiglio regionale del 12 febbraio 2002, n. 327, recante "Specificazione dei requisiti per accedere all'edilizia residenziale pubblica (erp) di cui all'art. 15 della L.R. 24/01"; premesso: - che la delibera del Consiglio regionale 327/02 ha stabilito che il limite di reddito per l'accesso non deve superare il valore ISE di 30.000 Euro e il valore ISEE di 15.000 Euro, rinviando al punto 2 del dispositivo ad un successivo provvedimento regionale la determinazion |
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ALLEGATO A Criteri generali per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, comma 3, L.R. 24/01) |
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1) PremessaLa L.R. 8 agosto 2001, n. 24, R recante "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo", ha definito in modo innovativo il quadro normativo relativo alla definizione dei canoni di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Infatti, mentre la precedente impostazione (L.R. 13/95) prevedeva la definizione dei canoni degli alloggi di erp attraverso una deliberazione del Consiglio regionale in |
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2) ObiettiviLe novità introdotte dal nuovo quadro normativo, mirano ad una maggiore equità nel confronto delle condizioni economiche fra chi è già assegnatario e di chi è in attesa di assegnazione, maggiore economicità ed efficienza nella gestione, efficacia nell'utilizzo del patrimonio pubblico. Il perseguimento degli obiettivi, deve comunque salvaguardare il sistema di protezione attualmente in essere a favore dei soggetti più deboli. L'introduzione del "redditometro" - il nuovo sistema di valutazione della situazione economica dei nuclei familiari - risponde ad esigenze di maggior equità, rispetto alla situazione precedente e permette di tener conto delle caratteristiche del nucleo (numero e tipologia dei componenti, pr |
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3) Individuazione delle areeII quadro normativo prevede l'individuazione di tre aree nelle quali ripartire la generalità dei nuclei assegnatari: l'area di accesso all'erp (già definita con atto regionale), della permanenza e quella della decadenza. All'interno dell'area dell'accesso e della permanenza vanno individuate le diverse fasce, con particolare riguardo a quella di protezione. Si rende necessario pertanto definire i requisiti soggettivi ed i relativi limiti di reddito delle diverse aree/fasce in modo tale da collocare i nuclei familiari assegnatari in rapporto all'effettiva situazione economica ed al possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la permanenza nell'erp. La delibera che fissa i requisiti per l'accesso (delibera Consiglio regionale 327/02), si basa, per la definizione della situazione economica dei nuclei aventi diritto, sui criteri definiti dal D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni (ISE - ISEE: il cosiddetto "redditometro") con alcune opportune modifiche ed integrazioni, relativamente alle famiglie monoreddito ed a quelle mononucleari. Alla citata delibera si deve fare riferimento per le modalità di calcolo dell'ISE ed ISEE. La divers |
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4) Determinazione dei canoni |
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4.1) Fascia di protezioneLa normativa prevede, come detto, che il canone da applicare alle famiglie meno abbienti, ovvero appartenenti alla fascia di protezione, come sopra individuata, sia definito all'interno di un'incidenza massima del canone sul reddito (I: %), prescindendo dal valore dell'alloggio assegnato. II canone è |
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4.2) Canone oggettivo e sistema mistoPer i nuclei non appartenenti alla fascia di protezione si tratta di definire un canone oggettivo che tenga conto delle condizioni effettive (ubicazione, tipologia, dimensione, qualità,.) dell'alloggio assegnato. Il passaggio dalla fascia protetta al canone oggettivo deve avvenire in maniera continua attraverso l'introduzione, per quei nuclei che sono al di fuori della fascia protetta ma all'interno dell'area di accesso, di un canone misto che, quindi, tenga conto per una quota parte della componente reddito ISE e per un'altra parte di parametri oggettivi riferiti all'alloggio assegnato. Per dare attuazione al principio della commisurazione del canone al valore dell'immobile, si introducono due coefficienti, uno territoriale (coefficie |
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4.3) Canone maggioratoPer i soggetti che si trovano in area di decadenza, l'art. 35, comma 1, lettera d) prevede un canone |
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5) Quadro riepilogativo |
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5.1) Area accesso erp Fascia di protezioneIl canone è pari ad una percentuale, variabile dal 7% al 12%, del reddito ISE. La definizione dell'aliquota (can |
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Altre fasce nell'area di accessoN1 "II canone è pari al coefficiente alfa per beta per 10 ÷ 25 Euro/mq. anno + |
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5.2) Area della permanenzaN1 "Il canone è pari al coefficiente alfa per beta per 30 |
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"5.3. Area della decadenza.N1 II canone è calcolato c |
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6) Modalità applicative |
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6.1) Decorrenza e tempiI criteri esposti per l'individuazione delle aree, fasce e la determinazione dei canoni, debbono essere tradotti, attraverso le decisioni comunali, in elementi precisi affinché gli Enti gestori possano calcolare il canone di ogni singolo alloggio di erp. Le simulazioni effettuate a livello regionale tramite i dati dell'anagrafe dell'utenza, hanno consentito di verificare le impostazioni complessive, ma non possono scendere nel dettaglio poiché l'applicazione del redditometro (D.Lgs. 109/98) richiede elementi (ad esempio patrimonio mobiliare, particolari condizioni aggiuntive del nucleo assegnatario,..) che non sono stati rilevati in quanto non previsti dalla normativa previgente. |
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6.2) DecadenzaAi sensi del comma 2 dell'art. 53 della L.R. 24/01, i contratti, in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge, hanno durata triennale e sono prorogati tacitamente per periodi di tre anni, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 30 in materia di decadenza. Gli assegnatari decaduti per |
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6.3) AggiornamentoIl canone è aggiornato annualmente a partire dall'1 gennaio 2005 in base al reddito del nucleo |
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6.4) Variazione del canone per mutamento delle condizioni oggettive dell'alloggioCiascuna delle parti, proprietario e assegnatario, in ogni momento del rapporto di assegnazione dell' |
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"6.5. Variazione del canone per mutamento delle condizioni soggettive degli assegnatari.N1 Al di fuori degli aggiornament |
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6.6) Servizi prestatiSi richiama quanto previsto dall'art. 35, comma 2, in merito al rimborso integrale al Comune e/o all' |
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7) Disposizioni finaliPer gli alloggi trasferiti in proprietà dalle ACER ai Comuni, ai sensi della L.R. 24/01, gravati da mutui, non ancora estinti, contratti dalle ACER per la costruzione ovvero per interventi di recupero degli stessi alloggi, il Comune farà fronte al pagamento delle restanti rate di mutuo attraverso l'utilizzo di una quota parte delle entrate complessive da canoni. È facoltà dei Comuni delegare alle stesse ACER i pagamenti delle rate che saranno rendicontate nell'ambito del quadro complessivo di utilizzo delle entrate da canoni. Nel caso di alloggi costruiti in regime di locazione permanente, gravati da mutui contratti per il completamento del finanziamento dell'intervento, anche nell'ambito di precedenti programmi, ovvero nel caso di alloggi gravati da mutui, contratti per |
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