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Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 13/06/2016, n. 894

Determinazione dei requisiti economici per l’accesso e la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica e delle modalità per il calcolo e l’applicazione dei canoni erp.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 21/12/2016, n. 2228
- Delib. G.R. 31/05/2017, n. 739
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Testo del provvedimento


LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA


Vista la L.R. 8 agosto 2001, n. 24, recante ”Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo” e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Assemblea legislativa n. 15 del 9 giugno 2015, recante “Specificazione dei requisiti per l’accesso e la permanenza negli alloggi di erp di cui all’art. 15, della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e metodologia per il calcolo dei canoni di ERP (Proposta della Giunta regionale in data 15 aprile 2015, n. 388)”, pubblicata nel BURERT n. 130 del 16 giugno 2015;

Considerato che il requisito del reddito per l’accesso e la permanenza negli alloggi di erp e i criteri generali per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di erp sono stati definiti con i seguenti atti regionali:

- deliberazione di Consiglio regionale n. 327 del 12 febbraio 2002 R, recante “Specificazione dei requisiti per accedere all’Edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) di cui all’art. 15 della L.R. n. 24/2001.”;

- deliberazione di Consiglio regionale n. 395 del 30 luglio 2002 R, recante “Criteri generali per la determinazione dei canoni di Edilizia residenziale pubblica (ERP) - art. 4, commi 3 e 4 L.R. 8 agosto 2001, n. 24.”;

- deliberazione di Consiglio regionale n. 485 del 28 maggio 2003 R, recante “Modifiche ed integrazioni alla delibera del consiglio regionale n. 395 del 30 luglio 2002 in materia di canoni di edilizia residenziale pubblica.”;

- la propria deliberazione n. 468 del 11 aprile 2007, recante “Attuazione dell’art. 15 comma 2, L.R. n. 24/01 Aggiornamento dei limiti di reddito per l’assegnazione e la permanenza negli alloggi erp.”;

- determinazione n. 7436 del 30 luglio 2009, recante “Aggiornamento ai sensi della L.R. n. 24/2001 dei limiti di reddito per l’accesso e la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica.”, rettificata dalla determinazione n. 8851 del 20/9/2009;

- la propria deliberazione n. 428 del 16 aprile 2012, recante “L.R. n. 24/2001, art. 15, comma 2. Determinazioni relative ai criteri di accesso all’edilizia residenziale pubblica (erp).”;

Visto che la D.A.L. n. 15/2015 ha dato mandato alla Giunta regionale di definire, entro un anno dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione nel BURERT, sentita la competente commissione consiliare e con il supporto operativo del Tavolo di concertazione in materia di politiche abitative, di cui all’art. 8, comma 5, della L.R. n. 24/2001 e s.m.i., la disciplina relativa al requisito del reddito e alla metodologia per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di erp, secondo gli elementi indicati nell’Allegato 1 della medesima deliberazione;

Visti gli elementi indicati nell’Allegato 1 citato per il requisito del reddito e per la d

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Allegato

1. Requisito del “reddito del nucleo avente diritto” (art. 15, comma 1, lettera e) della L.R. n. 24 del 2001)

Il requisito del reddito si articola in 2 componenti: l’ISEE e il patrimonio mobiliare.


a) ISEE

Il valore ISEE per l’accesso non deve essere superiore a 17.154,00 euro.

Il valore ISEE per la permanenza non deve essere superiore a 24.016,00 euro.


b) Patrimonio mobiliare

Il valore del patrimonio mobiliare per l’accesso non deve essere superiore a 35.000,00 euro.

Il valore del patrimonio mobiliare per la permanenza non deve essere superiore a 49.000,00.

Per verificare il rispetto di tali valori si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell’ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.


c) Disposizioni generali e applicative

Al fine dell’accesso e della permanenza nell’erp entrambi i valori, sia l’ISEE che il patrimonio mobiliare, vanno rispettati, in quanto il superamento di uno solo dei 2 limiti è sufficiente per precludere l’assegnazione dell’alloggio erp o per determinare la decadenza per perdita del requisito del reddito.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:

- l’ISEE di riferimento è quello calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 (ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);

- il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all’intero nucleo considerato dall’ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; a tale valore, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

La L.R. n. 24 del 2001 in relazione all’accesso e alla permanenza prevede che i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell’assegnazione e successivamente nel corso della locazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 30, in merito al requisito relativo reddito (art. 24, comma 2). A tal fine la situazione reddituale e la permanenza dei requisiti di assegnazione sono accertate con cadenza annuale (art. 33, comma 1).

I limiti per l’accesso relativi all’ISEE e al patrimonio mobiliare si applicano nei confronti di coloro che conseguono l’assegnazione dell’alloggio erp in data posteriore alla “esecutività della D.G.R. n. 894 del 13 giugno 2016” N2, ivi compresi coloro che sono già inseriti in una graduatoria comunale predisposta in applicazione dei limiti di reddito previsti dalla precedente disciplina regionale.

I limiti per la permanenza relativi all’ISEE e al patrimonio mobiliare si applicano, in sede di accertamento periodico dei requisiti, anche nei confronti di coloro che alla data di “esecutività della D.G.R. n. 894 del 13 giugno 2016” N2 sono assegnatari di un alloggio erp, fermo restando l’applicazione di misure di mitigazione se il Comune deciderà in tal senso.

Per i nuclei con componenti disabili è necessario acquisire le nuove dichiarazioni ISEE rilasciate in conformità a quanto previsto dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 838, 841 e 842 del 2016, per la valutazione della possibile decadenza per superamento del valore ISEE definito con il presente atto.

I limiti di reddito (ISEE e valore del patrimonio mobiliare) sono aggiornati, ai sensi dell’art. 15, comma 2, L.R. n. 24/2001, dalla Giunta regionale con cadenza triennale.


2. Nuovi limiti di reddito e decadenza dall’assegnazione

a) Quadro normativo

Per quanto attiene il regime della decadenza la legge regionale detta un quadro articolato che definisce gli effetti e la procedura (art. 30).

La decadenza dall’assegnazione è disposta con provvedimento comunale nei confronti del nucleo avente diritto che abbia superato il limite di reddito per la permanenza, dopo la contestazione del fatto e il necessario contraddittorio.

Il provvedimento di decadenza emesso per superamento dei limiti di reddito comporta questi effetti:

- l’automatica disdetta del contratto di locazione;

- il rilascio dell’alloggio con decorrenza dal 365esimo giorno successivo alla data di dichiarazione di decadenza e comunque non oltre la data di scadenza del contratto, quindi l’assegnatario decaduto ha 365 gg al massimo per lasciare l’alloggio;

- l’applicazione del canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

- se l’assegnatario non rilascia l’alloggio, alla data indicata nel provvedimento, il Comune applica, oltre al pagamento del canone di locazione concordato, anche una sanzione stabilita con regolamento comunale.


b) Possibili azioni di mitigazione

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