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L.R. Campania 02/07/1997, n. 18

Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 14/04/2000, n. 13
- Delib. G.R. 13/10/2005, n. 1304
- L.R. 19/01/2007, n. 1
- L.R. 30/01/2008, n. 1
- L.R. 21/01/2010, n. 2
- L.R. 15/03/2011, n. 4
- D. Dirig. R. 14/09/2011, n. 370
- L.R. 27/01/2012, n. 1
- L.R. 06/05/2013, n. 5
- L.R. 05/04/2016, n. 6
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Titolo I - Ambito di applicazione


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Art. 1 - Alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Le presenti norme si applicano a tutti gli alloggi realizzati, recuperati ed acquistati da Enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo a qualsiasi titolo dello Stato o della Regione, delle Province o dei Comuni nonché a quelli acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici, ma utilizzati per le finalità sociali proprie dell'Edilizia Residenziale Pubblica, ivi compresi gli alloggi di cui agli artt. 7 e 8 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, all

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Art. 2 - Requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica

1. I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di cui al precedente art. 1 sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso se è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito della provincia cui si riferisce il bando.

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Art. 2 bis

N7

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Titolo II - Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica


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Art. 3 - Bando di concorso

1. All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune ove sono localizzati gli alloggi con apposito bando, predisposto secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il bando è pubblicato entro 15 giorni dall'inizio dei lavori commissionati dall'Ente gestore o, per gli alloggi acquistati, dalla data di stipula de

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Art. 4 - Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso deve indicare:

a) il numero degli alloggi messi a concorso;

b) l'ambito territoria

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Art. 5 - Istruttoria delle domande

1. L'Amministrazione comunale che ha indetto il bando provvede attraverso la costituzione di apposite Commissioni comunali, con le procedure di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, alla istrutto

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Art. 6 - Commissione per la formulazione delle graduatorie

1. La graduatoria per l'assegnazione è formulata da un organo collegiale, nominato per ciascuna provincia, su proposta dell'Assessore al ramo, dal Presidente della Giunta regionale che, tenuto conto del numero delle domande pervenute, nomina più commissioni aventi ciascuna competenza su parte del territorio della provincia.

2. La Commissione è così composta:

a) un magistrato - anche in pensione e con funzioni di Presidente, designato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, dove ha sede lo IACP provinciale;

b) un dirigente o funzionario del Comune che ha emesso il bando, designato dalla Giunta comunale;

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Art. 7 - Punteggi di selezione

1. Le graduatorie di assegnazione vengono predisposte sulla base dei seguenti punteggi attribuiti in relazione alle condizioni soggettive e oggettive del concorrente e dei suo nucleo familiare:

A) Condizioni soggettive:

a. 1 reddito pro capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni:

- non superiore a L 1.500.000 = annue per persona punti 4

- non superiore a L 2.000.000 = annue per persona punti 2

- non superiore a L 3.000.000 = annue per persona punti 1;

dette classi di reddito vengono aggiornate dalla Giunta regionale in relazione alle modificazioni annuali del limite di assegnazione effettuate dal CIPE ai sensi

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Art. 8 - Formazione della graduatoria

1. La Commissione, di cui al precedente art. 6, "entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande"N4 con le relative documentazioni e schede, formula la graduatoria provvisoria che viene affissa, a cura dell'Amministrazione comunale che ha emesso il bando, all'Albo pretorio per 30 giorni consecutivi. Entro tale termine possono essere presentate all'apposita Commissione prevista dal precedente art. 6 le eventuali opposizioni.

2. Non sono valutabili le modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la d

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Art. 9 - Accertamento del reddito

1. La Commissione di cui al precedente art. 6, qualora in base ad elementi obiettivam

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Art. 10 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione

1. Prima dell'ordinanza sindacale di assegnazione degli alloggi, viene verificata la permanenza dei requisiti di cui all'art. 2.

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Art. 11 - Assegnazione dell'alloggio

1. L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto, in base alla graduatoria definitiva, va effettuata con propria ordinanza dal Sindaco del Comune ove sono localizzati gli alloggi entro 60 giorni dal termine previsto dal precedente art. 10, ultimo comma, provvedendo alla comunicazione, c

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Art. 12 - Consegna degli alloggi

1. Il Sindaco nell'ordinanza di assegnazione di cui al precedente art. 11, fissa anche il giorno per la scelta dell'alloggio presso la sede IACP.

2. Salvo quanto disposto dal 4 comma del precedente art. 11, la scelta dell'alloggio viene effettuata dall'assegnatario secondo il numero dei componenti il nucleo familiare dei concorrenti utilmente collocati in

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Art. 13 - Riserva alloggi per situazioni di emergenza abitativa

1. La Giunta regionale, su proposta dei Comuni interessati, può riservare un'aliquota complessiva non superiore al 25% degli alloggi disponibili, per far fronte a speciali, documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione profughi, sgombri di unità immo

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25406 2747411
Art. 14 - Subentro nella domanda e nell'assegnazione

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda o nella assegnazione i componenti il nucleo familiare come definito e secondo l'ordine indicato nell'art. 2 della presente legge.

2. É ammessa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ospitalità temporanea da terze persone, per un peri

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25406 2747412
Art. 15 - Osservatorio regionale

1. È istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'Osservatorio regionale sulla casa, così composto:

a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzione di presidente;

b) l'Assessore regionale all'Ediliz

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Titolo III - Autogestione e mobilità


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Art. 16 - Autogestione

1. Gli enti gestori promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni.

2. Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati o acquistati il contratto di

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Art. 17 - Amministrazione condominiale

1. É fatto divieto agli Enti gestori di proseguire, o di iniziare, l'attività di amministrazione degli stabili ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corris

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Art. 18 - Mobilità

1. Ai fini della eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione e o sovraffollamento degli alloggi pubblici nonché di disagi abitativi di carattere sociale, l'ente gestore predispone, secondo periodicità e modalità definite dalla Regione, programmi di mobilità dell'utenza attraverso il cambio di alloggi, previa verifica dello stato d'uso e di affollamento del patrimonio, attivando forme di partecipazione e di informazione dell'utenza medesima.

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Titolo IV - Annullamento e decadenza


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Art. 19 - Annullamento dell'assegnazione

1. L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del sindaco del comune territorialmente competente nei seguenti casi:

a) assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesim

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Art. 20 - Decadenza dell'assegnazione

1. La decadenza dal diritto all'assegnazione viene dichiarata dal sindaco del comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario:

a) abbia ceduto a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;

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Art. 21 - Perdita della qualifica di assegnatario

1. L'assegnatario perde tale qualifica, mantenendo quella di conduttore, qualora, nel

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Titolo V - L'anagrafe dell'utenza e del patrimonio abitativo


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Art. 22 - Ambito di attività

1. La giunta regionale provvede a istituire e a gestire:

a) l'anagrafe;

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Art. 23 - Finalità

1. La Giunta regionale, avvalendosi degli Enti proprietari e gestori degli alloggi pubblici, cura l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per:

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Art. 24 - Anagrafe dei beneficiari di alloggi in proprietà

1. Le anagrafi di cui al precedente articolo 22, lettera a), punto 2, e lettera c son

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Art. 25 - Enti operatori

1. La giunta regionale stabilisce gli indirizzi operativi, gli strumenti e le modalità per la realizzazione dell'anagrafe regionale, sovraintende o

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Art. 26 - Elenchi dei beneficiari dei mutui agevolati

1. Al fine dell'attuazione dell'anagrafe di cui al precedente articolo 22, lettera a)

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Art. 27 - Mancata presentazione della documentazione

1. Qualora gli assegnatari di edilizia sovvenzionata di cui al precedente articolo 22

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25406 2747428
Art. 28 - Soggetti obbligati

1. Gli enti proprietari e gestori di alloggi interessati del censimento di cui al pre

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25406 2747429
Art. 29 - Copertura degli oneri e delle spese di costituzione dell'anagrafe

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente titolo si provve

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Titolo VI - Disposizioni finali e transitorie


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Art. 30 - Occupazioni senza titolo

1. Il sindaco, al di fuori dei casi previsti dal successivo articolo 33, dispone con propria ordinanza il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo.

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Art. 31 - Diritto di partecipazione e rappresentanza

1. Gli enti gestori del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica individuano i criteri e gli strument

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Art. 32 - Norme transitorie

1. Ai bandi di concorso in via di espletamento alla data di entrata in vigore della p

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Art. 33 - Norme finali occupazioni improprie

1. Per tutti gli alloggi che alla data del 31 dicembre 1994 risultassero occupati in mancanza dell'ordinanza del sindaco, di cui all'articolo 11 della presente legge oppure occupati a seguito di provvedimento sindacale di requisizione o concessioni in uso, gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento ad opera della Commissione di cui all'articolo 6 della presente legge, del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dall'articolo 2 della presente legge.

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Art. 34 - Abrogazione

1. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con la presente legge.

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Art. 35 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

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