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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 06/04/2000, n. 56
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Con le modifiche introdotte da:
Delib. C.R. 29/01/2002, n. 18
L.R. 03/01/2005, n. 1
Delib. C.R. 19/07/2005, n. 68
Delib. C.R. 24/07/2007, n. 80
L.R. 12/02/2010, n. 10
Delib. C.R. 08/06/2011, n. 35
L.R. 19/10/2011, n. 52
L.R. 17/02/2012, n. 6
Delib. C.R. 28/01/2014, n. 1
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione con la presente legge riconosce e tutela la biodiversità, in attuazione del DPR 8 settembre 1997, n. 357 R (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna) e in conformità con la direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La Regione in particolare tutela la diversità: a) delle specie animali selvatiche e delle specie vegetali non coltivate; b) degli habitat; |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge valgono le seguenti definizioni: a) area di collegamento ecologico funzionale: un’area che, per la sua struttura lineare e continua o per il suo ruolo di collegamento, è essenziale per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche; b) biodiversità: la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, degli ecosistemi terrestri, marini ed acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte; ivi inclusa la diversità nell’ambito delle specie, tra le specie e tra gli ecosistemi; c) conservazione in situ: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali o seminaturali e le popolazioni di flora e di fauna selvatiche in uno stato soddisfacente nonché il mantenimento e la ricostituzione delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale, e nel caso di specie addomesticate e coltivate, nell’ambiente in cui hanno sviluppato le loro proprietà caratteristiche; d) conservazione ex situ: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare le popolazioni di flora e di fauna selvatiche in uno stato soddisfacente, attuate al di fuori del loro ambiente naturale; e) ecotipo: forma morfologicamente distinta entro una specie, prodotta dalla selezione naturale; f) geotopo di importanza regionale: forma naturale del terri |
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Art. 3 - Funzioni amministrative1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 5 bis e ferme restando le competenze in materia di valutazione di incidenza di cui agli articoli 15 e 15 bis, N11 le province svolgono tutte le funzioni amministrative previste dalla presente legge, che non siano espressamente riservate alla competenza regionale, ed in particolare provvedono all’attuazione delle misure di tutela disciplinate nel capo II. Per quanto specificamente disposto dall’articolo 12, comma 1, lettera a), le province definiscono ed attuano le misure di conservazione ivi previste, anche mediante l’adozione, ove occorra, di piani di gestione.N6 |
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Art. 3 bis - Programmazione in materia di tutela della biodiversitàN10 1. La Regione detta gli indirizzi |
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Capo II -FORME DI TUTELA |
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Art. 4 - Tutela1. Sono fatte salve le norme di conservazione e di tutela specifiche dettate, in relazione alle singo |
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Art. 5 - Tutela della fauna1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 4, sono considerate protette ai sensi della presente legge tutte le specie animali individuate dall’allegato B, per le quali è vietato: a) la cattura e l’uccisione; b) il deterioramento e la distruzione dei siti di riproduzione o di riposo; c) la molestia, specie nel periodo della riproduz |
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Art. 6 - Tutela della flora1. Fatto salvo quanto previsto all’ articolo 4, sono considerate protette, ai sensi della presente legge, tutte le specie vegetali individuate dall’allegato C, in relazione alle quali è espressamente vietato il danneggiamento, l’estirpazione, la distruzione e la raccolta. |
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Art. 7 - Non operatività dei divieti1. I divieti ed i limiti di cui all’ articolo 5, comma 1, lettere b) e c), ed all’ articolo 6, commi 1 e 3, non operano in relazione alle |
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Art. 8 - Aggiornamento degli allegati1. Il Consiglio regionale, sentito il parere della Consulta tecnica prevista dall’ articolo 3, |
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Art. 9 - Centri di conservazione della fauna e della flora selvatiche1. La Regione riconosce i Centri per la conservazione, la riproduzione, il recupero e il ricovero di specie animali e vegetali di interesse regionale e definisce, secondo quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell’ articolo 12, i requisiti strutturali degli stessi, nonch |
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Art. 10 - Aree di collegamento ecologico funzionale1. La Regione riconosce primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche alle aree di collegamento ecologico funzionale e definisce, nel Piano di indirizzo territoriale (PIT) ai sensi dell’ art. 6 della legge regionale 5/1995, gli indiri |
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Art. 11 - Geotopi di Importanza Regionale1. Al fine di tutelare la diversità di particolari forme naturali del territorio, secondo quan |
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Art. 12 - Norme tecniche per l’attuazione delle forme di tutela1. La Giunta Regionale, sentite le Province, definisce, con apposite deliberazioni da approvarsi entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, le norme tecniche relative all’attuazione della stessa, ed in particolare qu |
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Art. 13 - Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49omissis N1 |
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Art. 14 - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7omissis N2 |
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Art. 15 - Valutazione di incidenza di piani e programmiN12 1. Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, ivi compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte siti di importanza regionale di cui all’allegato D o geotopi di importanza regionale di cui all’articolo 11, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono apposito studio finalizzato alla valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del d.p.r. 357/1997. La valutazione d’incidenza è effettuata entro i sessanta giorni successivi all’acquisizione dello studio d’incidenza da parte della struttura individuata per l’espletamento della relativa istruttoria, secondo l’ordinamento dell’ente competente. 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la valutazione di incidenza relativa agli atti di pianificazione di cui al comma 1, è effettuata dalla stessa amministrazione competente all’approvazione dei piani medesimi |
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Art. 15 bis - Valutazione di incidenza di interventi e progettiN13 1. In attuazione dell’articolo 5, comma 3, del d.p.r. 357/1997, i proponenti di interventi o progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti di importanza regionale di cui all’allegato D o dei geotopi di importanza regionale di cui all’articolo 11, ma che possono avere incidenze significative sugli stessi, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, un apposito studio volto a individuare i principali effetti sul sito o sul geotopo, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. 2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5, la valutazione di incidenza relativa agli interventi e ai progetti di cui al comma 1, è effettuata dalla stessa amministrazione competente all’approvazione dell’intervento e il relativo procedimento si conclude con apposito provvedimen |
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Art. 16 - Vigilanza e controllo1. All’accertamento delle violazioni possono procedere, oltre gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, gli organi di polizia forestale, gli organi di polizia provinciale, municipale e rurale, le guardie addette ai parchi naturali, i custodi forestali dei Comuni e dei loro Consorzi, limitatamente al territorio gestito dai rispettivi Enti, e le guardie ambientali volontarie di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 1 bis. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo di cui al comma 1, l’autorità competen |
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Art. 17 - Sanzioni amministrative1. Chiunque violi il divieto di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 (258,23 euro) a lire 3.000.000 (1549,37 euro) per ogni esemplare catturato o ucciso, fino ad un massimo di lire 10.000.000 (5164,57 euro). Alla stessa sanzione è soggetta la violazione di cui alla lett. b), per ogni sito deteriorato o distrutto, e la violazione di cui alla lett. e), per ogni esemplare detenuto o commercializzato. 2. Chiunque violi il divieto di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 (25,82 euro) a lire 300.000 (154,94 euro). |
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Capo III - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 18 - Cofinanziamenti1. La Regione nella concessione di eventuali cofinanziamenti e contributi finalizzati alla gestione agricola e territoriale delle aree ricomprese nei Siti di Importanza Regionale nonché nelle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e della le |
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Art. 19 - Informazione1. La Regione promuove azioni adeguate alla diffusione dell’informazione sugli obiettivi e sull |
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Art. 20 - Norma finanziaria1. Per l’anno 2000 agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provved |
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Art. 21 - Abrogazione della legge regionale 8 novembre 1982, n. 821. La legge regione 8 novembre 1982, n. 82 (Normativa per disciplinare la raccolta dei prodotti del s |
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Allegati |
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Allegato B - Specie animali protette ai sensi della presente leggeomissis |
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Allegato B 1 - Specie animali assoggettate a limitazioni nel prelievoomissis |
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Allegato C - Specie vegetali protette ai sensi della presente leggeomissis |
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Allegato C 1 - Specie vegetali assoggettate a limitazioni nella raccolta (steli/fronde per persona al giorno)omissis |
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Allegato D - Siti di importanza regionale |
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26/11/2024
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