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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Basilicata 03/11/1998, n. 41
L.R. Basilicata 03/11/1998, n. 41
- Sentenza C. Cost. 25/07/2011, n. 243
- L.R. 11/05/1999, n. 16
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Art. 2 - Natura e costituzione dei Consorzi1. I Consorzi sono enti pubblici economici di promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento di attività produttive nelle aree del proprio comprensorio ed operano, per il perseguimento dei fini istituzionali, in forma imprenditoriale, mediante atti di diritto privato, anche attraverso la costituzione o la partecipazione a società o Consorzi per la gestione dei servizi consortili, fatte salve le funzioni amministrative relative ai bilanci, ai programmi di attività, ai piani economico-finanziari, ai piani di assetto delle aree produttive, alle espropriazioni, agli atti di organizzazione del Consorzio e dei servizi consortili e all'esecuzione di lavori pubblici. S |
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Art. 3 - Costituzione di nuovi Consorzi1. Per iniziativa dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, della presente legge, può essere promossa la costituzione di nuovi Consorzi Industriali, anche attraverso l'aggregazione o la disaggregazione di territori compresi negli a |
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Art. 4 - Funzioni dei Consorzi1. I Consorzi svolgono le funzioni previste dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237 ed, in particolare, quelle relative: a) agli studi, ai progetti ed alle iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento, ivi compresa la presentazione di progetti fruenti di finanziamenti regionali, nazionali e dell'Unione Europea; b) alla promozione della ricerca, dell'innovazione tecnologica ed assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa all'innovazione tecnologica; |
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Art. 5 - Organizzazione dei Consorzi e statuto1. I Consorzi hanno piena autonomia amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria. La loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati dallo statuto e da regolamenti consortili. Lo statuto è deliberato dall'assemblea consortile con il voto favorevole della maggioranza dei componenti ed è approvato dal Consigli regionale, su proposta della Giunta regionale, previo parere motivato della Commissione tecnico consultiva, di cui all'art. 13 L.R. n. 9 del 1986, entro 60 giorni dal suo ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine di 60 giorni, lo statuto si intende approvato. 2. Nella definizione dello statuto i Consorzi si conformano ai seguenti criteri e principi: a) devono essere previsti quali organi l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Collegio dei revisori; b) l'Assemblea è competente ad adottare lo |
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Art. 6 - Indirizzi regionali e programmi di attività dei Consorzi1. I Consorzi svolgono le proprie funzioni sulla base di programmi triennali di attività. I programmi si conformano agli indirizzi definiti dalla Regione, nel proprio piano di sviluppo economico o in altri atti aventi ad oggetto lo sviluppo delle attività produttive. 2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11 per l'incentivazione dell'acquisizione di aree e la realizzazione di infrastrutture, la Regione può corrispondere ai Consorzi unicamente contributi ordi |
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Art. 7 - Piani territoriali e dei nuclei di industrializzazione1. I Consorzi, ai fini della formazione, dell'aggiornamento e della variazione del Piano territoriale consortile, predispongono un documento preliminare che argomenta e giustifica l'attività di pianificazione che intendono porre in essere e convocano, per l'esame, una Conferenza di pianificazione. 2. Alla Conferenza partecipano i rappresentanti legali, o loro delegati, degli Enti competenti a deliberare gli atti di pianificazione, ovvero ad esprimere pareri, intese, nulla-osta o assensi comunque denominati. In tal caso le determinazioni concordate sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla-osta e gli assensi richiesti. 3. Alla Conferenza di pianificazione si applicano le disposizioni procedurali previste dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili. 4. La proposta di Piano territoriale Consortile, con il resoconto dei risultati della Conferenza, viene trasmesso alla Giunta regionale che, entro venti giorni dal suo ricevimento, lo adotta esprimendo anche il proprio parere sugli eventuali dissensi registrati in sede di conferenza di pianificazione. Il Piano viene pubblicato per 30 giorni consecutivi presso la sede del Consorzio e, per estratto, |
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Art. 8 - Manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture1. La gestione e la manutenzione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli impianti realizzati nelle aree e nei nuclei industriali sono assicurate dai Consorzi anche attraverso apposite società di gestione, secondo le norme vigent |
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Art. 9 - Gestione economico-finanziaria1. I mezzi finanziari dei Consorzi provengono: a) dai conferimenti a qualsiasi titolo effettuati dai partecipanti al momento della costituzione dei Consorzi stessi e successivamente; b) dagli interessi sugli investime |
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Art. 10 - Vigilanza regionale sui Consorzi1. Il controllo di gestione sull'attività dei Consorzi spetta al collegio dei revisori dei conti. 2. La vigilanza sul funzionamento dei Consorzi è esercitata dalla Giunta regionale, anche mediante l'acquisizio |
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Art. 11 - Unione regionale dei Consorzi industriali1. Fra i Consorzi industriali delle Province di Potenza e Matera sarà costituita, con sede in Potenza, l'Unione regionale dei Consorzi per lo sviluppo |
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Art. 12 - Norme transitorie1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, decreta lo scioglimento degli organi dei Consorzi per lo sviluppo industriale della provincia di Potenza e di Matera che restano in carica per la ordinaria amministrazione fino alla ricostituzione di nuovi organi e nomina i Commissari ad acta. |
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Art. 13 - Disposizioni finanziarieI Consorzi per la loro attività in materia di sviluppo produttivo e d'attuazione di programmi possono ricevere dalla Regione appositi finanziamenti. L |
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Art. 14 - Norma di abrogazione1. È abrogata la legge regionale n. 32/1994.
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Art. 15 - Norma di abrogazioneLa presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in |
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