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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 17/06/1998, n. 6
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- L.P. 27/02/2012, n. 5
- L.P. 13/07/2012, n. 14
- L.P. 26/09/2014, n. 7
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Capo I -Disposizioni generali |
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Art. 1 (Definizioni)(1) Ai fini della presente legge si intende: a) per appalto pubblico di lavori il contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta, tra un imprenditore ed un'amministrazione committente di cui alla lettera b), aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori o di un'opera di cui alla lettera d) oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione committente. Nell'oggetto dell'appalto di lavori pubblici rientrano anche forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, volte ad assicurare il completamento, la manutenzione e la piena funzionalità dei lavori e la rispondenza alle finalità cui l'o |
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Art. 2 (Ambito di applicazione della legge)(1) Le norme della presente legge si applicano a tutti gli appalti di lavori pubblici di interesse provinciale nel rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 93/37/CEE. (2) Sono di interesse provinciale i lavori pubblici aggiudicati dalle seguenti amministrazioni committenti: a) la Provincia autonoma; b) i Comuni; c) le Comunità comprensoriali; |
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Art. 3 (Suddivisione in lotti negli appalti di lavori pari o superiori alla soglia comunitaria)(1) Nessuna opera e nessun appalto possono essere scissi al fine di sottrarli all'applicazione delle disposizioni che regolano gli appalti pari o superiori alla soglia comunitaria. |
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Art. 3/bis (Suddivisione degli appalti di lavori inferiori alla soglia comunitaria)(1) Negli appalti di lavori inferiori alla soglia comunitaria è ammessa la suddivisione in lot |
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Art. 3/ter (Facilitazione dell'accesso delle PMI ai lavori pubblici)(1) Per facilitare alle locali micro, piccole e medie imprese (PMI) l’accesso ai lavori pubblici, gli enti appaltanti, in osservanza del |
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Capo II - Programmazione del ciclo dei lavori pubblici |
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Art. 4 (Programmazione dell'esecuzione di lavori pubblici)(1) Le amministrazioni committenti approvano il programma annuale degli appalti pubblici di lavori relativi ai settori dell'edilizia pubblica, stradale, sanitaria, ambientale ed ecologica, esclusi i lavori di manutenzione. |
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Capo III - Soggetti titolari della programmazione e dell'esecuzione dei lavori pubblici |
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Art. 5 (Coordinatore unico e responsabile di progetto del singolo lavoro pubblico)(1) Fermo restando le attribuzioni delle singole strutture organizzative delle amministrazioni committenti, le stesse nominano un coordinatore unico che: a) garantisce l'elaborazione del programma annuale di cui all'articolo 4 e promuove la realizzazione dello stesso; b) rappresenta l'interlocutore per gli aspetti tecnici ed organizzativi per la realizzazione del programma delle opere pubbliche; c) coordina e impartisce diret |
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Art. 6 (Responsabile di progetto interno all'amministrazione)(1) Il responsabile di progetto è individuato tra i dipendenti che sono in possesso della nece |
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Art. 7 (Responsabile di progetto esterno all'amministrazione)(1) Le amministrazioni committenti, qualora per carenza in organico di personale tecnico non siano nelle condizioni di espletare le atti |
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Art. 8 (Compiti del responsabile di progetto)(1) Il responsabile di progetto, nel rispetto delle direttive del coordinatore unico, sovrintende all'intero ciclo di realizzazione del lavoro pubblico e a tal fine: a) verifica la rispondenza dei progetti con le indicazioni espresse dall'amministrazione committente, segnalando gli interventi necessari a fronte di eventuali inadempienze o negligenze; b) verifica l'esistenza della copertura finanziaria di ogni spesa ordinata; c) verifica l'effettivo possesso delle aree interessate dai lavori in modo che l'appaltat |
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Art. 9 (Direttore dei lavori)(1) La direzione lavori è affidata agli uffici tecnici delle amministrazioni committenti e, ove se ne ris |
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Art. 10 (Compiti del direttore dei lavori)(1) I compiti principali del direttore dei lavori sono: a) redige il verbale di consegna e di ultimazione dei lavori; |
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Capo IV - Realizzazione del ciclo per lavori pubblici |
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Art. 11 (Progettazione in generale)(1) L'amministrazione committente fissa le caratteristiche dell'opera ed indica l'importo di spesa presunta prima di procedere all'affidamento delle prestazioni di progettazione. (2) Per i lavori della Provincia, le caratteristiche dell'arredamento e di altre forniture per rendere funzionale l'opera nonché le variazioni non essenziali delle caratteristiche dell'opera, che sono contenute entro il limite del quinto dell'importo di |
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Art. 12 (Contenuto della progettazione preliminare)(1) Il progetto preliminare definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni e contiene: a) un |
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Art. 13 (Contenuto della progettazione definitiva)(1) Il progetto definitivo sviluppa ed integra il progetto preliminare e contiene: |
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Art. 14 (Contenuto della progettazione esecutiva)(1) Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire alle imprese di redigere le offerte ed organizzare l'esecuzione in cantiere del lavoro pubblico. (2) Il progetto esecutivo contiene: |
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Art. 15 (Parere consultivo sul progetto)(1) I progetti delle opere pubbliche sono sottoposti secondo le disposizioni provinciali all'esame del competente organo consultivo della Giunta provinciale per il parere tecnico, amministrativo ed economico. |
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Art. 16 (Approvazione del progetto)(1) I progetti delle opere sono approvati dall'amministrazione committente sentito il parere tecnico, |
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Art. 17 (Abbellimento di opere pubbliche)(1) Le amministrazioni che provvedono all'esecuzione di opere pubbliche possono destinare al loro abbellimento, mediante opere artistiche, una quota non superiore al tre per cento del primo miliardo del valore presunto dell'ope |
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Art. 18 (Contabilità dei lavori)(1) Il registro di contabilità dei lavori può essere redatto su fogli singoli da unirsi |
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Art. 19 (Collaudi delle opere)(1) Le operazioni di collaudo sono obbligatorie per tutti i lavori pubblici di importo superiore a 300.000 ECU e sono finalizzate ad accertare l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e secondo le condizioni contrattuali. (2) Al collaudo dei lavori pubblici di interesse provinciale le amministrazioni committenti provvedono tramite esperti iscritti all'albo provinciale dei collaudatori di opere pubbliche di cui alla legge provinciale 24 novembre 1973 |
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Art. 20 (Accettazione delle opere)(1) Il collaudo statico con esito positivo delle opere strutturali determina gli effetti di cui all'articolo 1669 del codice civile. |
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Art. 21 (Disciplina della manutenzione delle opere pubbliche)(1) Per lavori di manutenzione, di sistemazione e di ripristino può essere redatto direttament |
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Capo V - Scelta del contraente per i servizi attinenti alla realizzazione del ciclo di lavori pubblici |
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Art. 22 (Soggetti ammessi agli appalti di servizi)(1) Negli appalti pubblici di servizi attinenti alla progettazione, direzione dei lavori e alle altre prestazioni professionali connesse, le offerte possono essere presentate: a) professionisti singoli od associati; b) da società costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro V. del codice civile, aventi nel proprio oggetto sociale l'esecuzione di st |
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Art. 23 (Concorso di progettazione)(1) Qualora si renda necessaria l'acquisizione della progettazione preliminare o definitiva per la soluzione di problemi in cui l'aspetto ideativo, creativo e concettuale è predominante, ovvero, in via prioritaria, per la pr |
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Art. 24 (Scelta del contraente per servizi di progettazione di importo pari o sopra soglia)(1) Per l'affidamento degli appalti di servizi di progettazione di importo stimato pari o sopra soglia le amministrazioni committenti, esclusi i concessionari di lavori pubblici, sono tenute ad applicare le disposizioni della direttiva 92/50/CEE, al fine di salvaguardare la concorrenzialità e la rotazione degli incarichi. |
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Art. 25 (Scelta del contraente per servizi di importo sotto soglia)(1) Gli incarichi di importo stimato inferiore alla soglia comunitaria di 200.000 ECU possono essere |
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Art. 25/bis (Tariffe per le prestazioni libero-professionali)(1) Le tariffe per le prestazioni libero-professionali previste dalla presente legge sono determinate |
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Capo VI - Sistemi di scelta del contraente negli appalti di lavori pubblici |
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Art. 26 (Procedure di scelta del contraente)(1) Le procedure di scelta del contraente sono: a) la procedura aperta (pubblico incanto); b) la procedura ristretta (licitazione privata); |
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Art. 27 (Procedura aperta)(1) La procedura aperta è il sistema di scelta del contraente secondo il quale ogni impresa interessata, in possesso dei requisiti richiesti dall'amministrazione committente, può presentare la propria offerta. |
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Art. 28 (Procedura ristretta)(1) La procedura ristretta è il sistema di scelta del contraente, secondo il quale l'amministrazione committente invita le imprese preventivamente prescelte a presentare la propria offerta. (2) Il termine di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito dalle amministrazioni committenti, non può essere inferiore a 37 giorni, a decorrere dalla data |
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Art. 29 (Appalto concorso)(1) L'appalto concorso è il sistema di scelta del contraente, secondo il quale l'impresa invitata alla gara presenta il progetto esecutivo dei lavori e indica le condizioni alle quali è disposta ad eseguirlo sulla base di un progetto preliminare o definitivo predisposto dall'amministrazione committente. A carico dell'impresa aggiudicataria può essere posto l'onere per l'ottenimento di tutti i prescritti pareri e nulla osta, |
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Art. 30 (Procedura negoziata)(1) La procedura negoziata è il sistema di scelta del contraente, secondo il quale l'amministrazione committente tratta con una o più imprese di propria scelta le condizioni del contratto. (2) Qualora alla tratt |
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Art. 31 (Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara)(1) Si può ricorrere alla procedura negoziata, senza la pubblicazione di un bando di gara, nei seguenti casi: a) quando le procedure aperte, le procedure ristrette e gli appalti concorso siano andati deserti; alla procedura negoziata, da esperire mediante gara informale, sono invitate in ogni caso le imprese invitate alla gara andata deserta; b) quando l'urgenza dei lavori sia tale da non consentire l'indugio delle procedure aperte e ristrette. Le circostanze invocate per gius |
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Art. 32 (Procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara) |
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Art. 33 (Contenuto del bando di gara)(1) Il bando di gara contiene: a) nome, indirizzo, numeri di telefono, telex o fax dell'amministrazione committente, luogo di esecuzione, caratteristiche generali del lavoro, natura ed entità della prestazione, indicazione delle eventuali opere scorporabili con il relativo importo ovvero se il lavoro è suddiviso in lotti; b) sistema di scelta del contraente; c) criterio e metodo di |
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Art. 34/bis (Pubblicità del bando di gara per gli appalti di forniture e servizi)(1) Per gli appalti di forniture e di servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, il bando di gara è inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee ed è pubblicato per dieci giorni naturali |
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Art. 35 (Pubblicità successiva alla gara)(1) Le amministrazioni committenti pubblicano con le modalità previste all'articolo 34: |
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Capo VII - Criteri di aggiudicazione dei contratti attinenti alla realizzazione di lavori pubblici |
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Art. 36 (Criteri di aggiudicazione)(1) I contratti per lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura ovvero parte a corpo e parte a misura e sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri: a) quello del prezzo più basso; |
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Art. 37 (Metodo dell'offerta prezzi unitari)(1) Quando per l'aggiudicazione si ricorre al metodo dell'offerta prezzi unitari, l'offerente formula la propria offerta sul modulo predisposto dall'amministrazione committente, contenente: a) descrizione delle singole prestazioni senza l'indicazione dei corrispondenti prezzi unitari; |
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Art. 38 (Metodo del ribasso percentuale)(1) Quando per l'aggiudicazione si ricorre al metodo del ribasso percentuale, l'offerente formula la propria offerta in te |
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Art. 39 (Metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa)(1) L'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata sulla base di una pluralità di criteri di valutazione, tra cui il prezzo e altri criteri da individuarsi in base al tipo di lavoro da realizzare, quali il tempo di esecuzione, il costo di utilizzazione e di manutenzione, il rendimento, i |
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Art. 40 (Disposizioni comuni generali)(1) Gli inviti di gara devono essere diramati a mezzo di servizio postale raccomandato di Stato. (2) Nel caso di presentazione di due offerte aventi lo stesso oggetto, da parte dell |
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Art. 40/bis (Forniture e servizi)(1) Le disposizioni relative all'affidamento dell'appalto di cui ai Capi VI e VII si applicano, fino |
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Capo VIII - Criteri di selezione qualitativa dei soggetti partecipanti |
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Art. 41 (Soggetti ammessi alle gare)(1) Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici i seguenti soggetti: a |
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Art. 42 (Requisiti dei consorzi per la partecipazione alle gare)(1) I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamen |
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Art. 43 (Riunione di concorrenti)(1) Le associazioni temporanee possono essere strutturate: a) forma orizzontale, per l'esecuzione di lavori omogenei; b) forma verticale, per l'esecuzione di lavori ove il bando di gara configuri tipologie di opere scorporabili; |
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Art. 44 (Esclusione dalla partecipazione alla gara)(1) Sono esclusi dalla partecipazione alle gare i soggetti che: a) si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente, o nei cui confronti sia in corso una di queste procedure; |
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Art. 45 (Albo provinciale di preselezione degli appalti di lavori pubblici sotto soglia)(1) Per gli appalti di lavori pubblici di interesse provinciale sotto soglia la Provincia promuove un sistema di qualificazione fondato su un Albo di preselezione di carattere provinciale. N30 (2) La Giunta provinciale nomina la consulta provinciale per l'albo di preselezione. Essa è composta da un numero di esperti non superiore a cinque, scelti in modo da garantire la rappresentanza della Provincia, degli imprenditori, degli artigiani e dei sindacati. (3) La consulta elabora ed aggiorna i criteri |
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Art. 46 (Requisiti per la partecipazione alla gara d'appalto)(1) Per gli appalti di lavori sopra soglia l'impresa è ammessa alla gara d'appalto se è in possesso di attestazio |
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Art. 47 (Documenti da presentare per l'ammissione alla gara d'appalto)(1) Per partecipare alla gara d'appalto sopra soglia l'impresa deve produrre i seguenti documenti: a) l'attestazione SOA e i documenti attestanti il possesso dei requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 46; N33 b) i certificati del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi da quella fissata per la gara, prodotti per il titolare o per i legali rappresentanti dell'impresa e per i direttori tecnici; |
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Art. 48 (Esclusione successiva all'aggiudicazione)(1) Qualora, entro i termini fissati, l'aggiudicatario non si presenti per la stipulazione del contra |
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Art. 49 (Cauzione provvisoria)(1) L'impresa che intende partecipare a una gara di appalto per lavori d'importo superiore a 300.000 ECU deve costituire una cauzione provvisori |
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Art. 50 (Cauzione definitiva)(1) L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una cauzione definitiva tramite garanzia bancaria, pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. La gara |
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Art. 51 (Appalti sotto la soglia comunitaria - Esclusione automatica delle offerte anomale)(1) Negli appalti sotto soglia comunitaria sono considerate anormalmente basse e quindi escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media aritmetica delle percentuali delle offerte ammesse, aumentata di sette punti percentuali. È fatta salva la facoltà per le amministrazioni committenti di rinunciare alla |
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Art. 52 (Appalti sopra la soglia comunitaria - Esclusione delle offerte anomale)(1) Negli appalti sopra la soglia comunitaria non è ammessa l'esclusione automatica delle offerte basse in modo anomalo. (2) Per individuare le offerte basse in modo anomalo, l'amministrazione committente, entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione, richiede le analisi dei prezzi e le altre giustificazioni r |
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Capo IX – Subappalto |
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Art. 53 (Norme generali)(1) L'amministrazione committente indica nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo delle lavorazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori. |
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Art. 54 (Condizioni per l'affidamento in subappalto)(1) L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: a) che i concorrenti abbiano indicato, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di lavoro che intendono subappaltare; b) l'appaltatore provveda a comunicare all'amministrazione committe |
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Art. 55 (Clausole sociali)(01) La Provincia introduce il Documento unico di regolarità contributiva stipulando un'apposita convenzione con le sedi provinciali di INPS, INAIL e Cassa Edile. N40 |
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Art. 56 (Applicabilità della disciplina)(1) Le disposizioni degli articoli 53, 54 e 55 si applicano alle associazioni temporanee di imprese e ai consorzi, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alle concessioni per la realizzazione di |
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Art. 57 (Pagamento)(1) Il pagamento delle somme dovute al subappaltante è condizionato al rilascio di dichiarazio |
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Capo X - Contratti relativi al ciclo di realizzazione di lavori pubblici |
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Art. 58 (Stipula dei contratti)(1) I contratti possono essere stipulati: |
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Art. 58/bis (Moratoria)(1) L’amministrazione committente non può, a pena di nullità, stipulare il relati |
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Art. 59 (Anticipazioni ed acconti)(1) L'amministrazione committente non può concedere all'impresa un'anticipazione sul prezzo del contratto. |
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Art. 60 (Piani di sicurezza)(1) Le amministrazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti prepos |
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Art. 61 (Consegna dei lavori)(1) La consegna dei lavori ha luogo dopo che il contratto sia divenuto esecutivo. |
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Art. 62 (Termini contrattuali)(1) Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell'appaltatore costituisce titolo per la riso |
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Art. 63 (Varianti in corso d'opera)(1) Le varianti in corso d'opera sono ammesse qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) |
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Art. 64 (Modalità di esecuzione delle varianti)(1) Qualora si renda necessaria una variante di cui all'articolo 63, comma 1, il direttore dei lavori è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile di progetto, che a sua volta provvede a darne immediata comunicazione al progettista. |
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Art. 65 (Varianti derivanti da errori di progettazione)(1) Ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettera d), si considerano errori di progettazione la cattiva valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica ed urbanistico-edilizia vincolante per la progettazione de |
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Art. 66 (Revisione dei prezzi) |
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Capo XI - Regimi speciali per la realizzazione di lavori pubblici |
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Art. 67 (La concessione)(1) L'esecuzione di lavori pubblici può essere affidata in concessione ad altro ente pubblico, ad ente privato, ad imprese ed a consorzio d'imprese. (2) La concessione deve avere ad oggetto, oltre all'esecuzione anche la gestione delle opere e può essere estesa alla progettazione esecutiva nonché alle procedure espropriative. (3 |
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Art. 68 (Società a partecipazione pubblica)(1) Le amministrazioni committenti possono utilizzare le forme di società a partecipazione pub |
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Art. 69 (Finanziamenti di progetti da parte di soggetti privati)(1) Al fine della realizzazione di un'opera pubblica, senza o con parziale onere finanziario a carico dell'amministrazione committente, il soggetto promotore può promuovere la realizzazione e gestione dell'opera interamente o parzialmente a proprie spese, mediante l'affidamento di una concessione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 67, ovvero la costituzione di una società a partecipazione pubblica ai sensi dell'articolo 68. N46 (2) L' |
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Art. 70 (Lavori in economia)(1) I lavori in economia si eseguono: a) in amministrazione diretta; b) appalto per cottimo; c) parte in amministrazione diretta e parte per cottimo. (2) L'amministrazione diretta co |
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Art. 71 (Regime speciale per la procedura negoziata)(1) Fermo restando quanto previsto all'articolo 30, comma 1, per l'appalto dei lavori di importo supe |
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Capo XII - Organizzazione della Provincia autonoma in materia di lavori pubblici |
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Art. 73 (Indagini geologiche)(1) Gli enti soggetti alla vigilanza e tutela della Provincia depositano una copia dell'indagine geologico-geotecnica, ove previsto per la realizzazione d |
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Capo XIII – Controversie |
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Art. 74 (Accordo bonario)(1) Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni committenti, qualora a seguito dell'iscrizione di ri |
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Art. 75 (Arbitrato)(1) Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 74 e l'affidatario confermi le rise |
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Art. 75/bis (Forum provinciale per i lavori pubblici)(1) È istituito il Forum provinciale per i lavori pubblici con il compito di: |
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Capo XIV – Norme finali e transitorie |
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Art. 76 (Raccolta dati sugli appalti)(1) Le amministrazioni committenti provvedono alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi ai lavo |
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Art. 83 (Norme transitorie)(1) Fino all'istituzione dell'Albo provinciale di preselezione di cui all'articolo 45 è ammesso alla gara sotto la soglia comunitaria il concorrente in possesso dell'attestazione SOA, oppure in possesso dei seguenti requisiti: a) nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, aver eseguito a regola d'arte almeno un lavoro, paragonabile al lavoro in appalto ed ascrivibile alla categoria prevalente, d'importo non inferiore al 40 per cento dell'importo a base d'asta; |
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Art. 84 (Abrogazioni)(1) La legge provinciale 4 aprile 1990, n. 7 è abrogata. |
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Allegato A Contenuto del bando di gara |
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Articolo 33 - Procedura aperta1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e fax dell' amministrazione committente; 2. a) procedura di aggiudicazione prescelta; b) forma del contratto oggetto del bando di gara; 3. a) luogo di esecuzione; b) natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell' opera; |
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Procedura ristretta1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e fax dell' amministrazione committente; 2. a) procedura di aggiudicazione prescelta; b) se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata; c) forma dell' appalto oggetto del bando di gara; 3. |
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Procedure negoziate1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e fax dell' amministrazione committente; 2. a) procedura di aggiudicazione prescelta; b) se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata; c) forma del contratto oggetto del bando di gara; |
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Preinformazione1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e fax dell' amministrazione committente; 2. a) luogo di esecuzione; b) natura ed entità delle prestazioni e, se il lavoro è suddiviso in lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all' opera; c) se disponibile, stima della forcella del costo delle prestazioni previste; 3. a) data provvisoria per l' avvio delle procedure di aggiudicazione dell' appalto o degli appalti; b) se nota, data provvisoria per l' inizio dei lavori; c) se noto, calendario provvisorio di realizzazione dei lavori; 4. se note, condizioni di finanziamenti dei lavori e di revisione dei prezzi e/o riferimento alle disposizi |
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