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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 06/08/1997, n. 38
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- L.R. 16/11/2021, n. 49
- L.R. 24/11/2020, n. 38
- L.R. 26/11/2001, n. 46
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Articolo 1 - Oggetto della legge1. La Regione, ai sensi dell'art. 20 della Legge 10 dicembre |
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Articolo 2 - Denuncia dei lavori e Autorizzazione all'inizio dei lavori1. Il committente o il costruttore che esegue in proprio, prima dell'inizio dei lavori, deve darne preavviso scritto (denuncia dei lavori) allo sportello unico comunale, che provvede a trasmetterlo al competente ufficio tecnico della regione tramite piattaforma telematica regionale. Tale preavviso, ricevuto ai fini della certificazione e in deroga all'art. 17 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64, esonera dalle autorizzazioni di cui agli artt. 2 della medesima legge, fermo restando l'obbligo della concessione edilizia prevista dalle vigenti norme urbanistiche e degli altri permessi, nulla - osta, autorizzazioni o concessioni occorrenti. 2. La denuncia dei lavori, a richiesta dell'interessato, è valida anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge 5 novembre 1971 n. 1086. 3. La denuncia dei lavori deve contenere le seguenti informazioni: a) l'indicazione del nominativo e del domicilio del committente, del costruttore, del progettista, del geologo, ove occorre, del direttore dei lavori e del collaudatore in corso d'opera, di cui al successivo art. 3, ove occorre; 4. Alla denuncia dei lavori va allegato il progetto esecutivo redatto e firmato da tecnico abilitato a norma di legge ed iscritto ad Albo o Collegio professionale e dal Direttore dei lavori, e deve tra l'altro comprendere: a) asseverazione del progettista delle strutture attestante: 1) che l'incarico rientra nei limiti delle proprie competenze professionali; 2) il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti, indicando la normativa di riferimento; 3) la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico; |
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Articolo 3 - Responsabilità1. La responsabilità dell'osservanza delle norme sismiche per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 primo comma ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul progettista, geologo ove previsto, direttore dei lavori, costruttore, collaudatore in corso d'opera e finale, previsto dalla presente Legge. 2. L'incarico di direttore dei lavori e di collaudatore deve essere conferito ai tecnici abilitati a norma di legge ed iscritti ad Albo o Collegio professionale, nei limiti delle rispettive competenze professionali. N12 3. Il Collaudatore deve essere iscritto all'Albo o Collegio professionale da almeno dieci anni e ove prescritta la nomina di un Ingegnere o Architetto, può essere lo stesso incaricato di cui alla Legge 10 |
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Articolo 4 - Controlli1. La Regione Basilicata attua, a mezzo delle Strutture tecniche competenti, controlli con metodo a campione sulle opere di cui all'art. 1 della presente legge in corso d'opera e ad opera ultimata, per verificare la conformità delle opere al progetto depositato. |
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Articolo 5 - Vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche1. Il collaudatore in corso d'opera, nominato dal committente o dal costruttore che esegue in proprio, controlla, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici ed esercita la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate ai sensi del precedente art. 2. 2. L'attività di vigilanza e controllo del collaudatore si esplica mediante accertamenti periodici, nelle fasi rilevanti dell'opera, attestati dai relativi verbali di visita e dalle firme apposte s |
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Articolo 6 - Repressione delle violazioni1. Il collaudatore di cui all'art. 5, appena accertato un fatto costituente violazione alle norme sismiche, compila immediatamente processo verbale, trasmettendolo, in uno a motivata relazione con proposte, alla Struttura tecnica regionale competente, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 64/74. 2. L'Ingegnere Capo della Struttura Tecnica Regionale competente per territorio, provvede, ai sensi del secondo comma del citato art. 21 della Legge 64/74 a tutti gli adempimenti di cui all'art. 22 della summenzionata Legge 64/74. 3. Per la violazione degli obb |
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Articolo 7 - Disposizioni transitorie1. Non sono tenuti al rispetto delle norme contenute nella presente legge coloro i quali, alla data di entrata in vigore della stess |
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Articolo 9 - Utilizzazione degli edifici e manufatti1. Il Direttore dei lavori, in conformità anche dell'art. 6 della Legge n. 1086/71, deve comunicare alla Struttura tecnica regionale l'avvenuta ultimazione delle parti strutturali dell'opera e deve altresì rilasciare una dichiarazione attestante che le opere sono state eseguite in conformità del progetto depositato/autorizzato, con l'osservanza delle prescrizioni esecutive in esso contenute, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione e applicando le buone regole dell'arte. 2. Nel caso vengano eseguite varianti strutturali non sostanziali, prima della loro esecuzione, dovrà essere predisposta e custodita in cantiere la documentazione progettuale integrativa, di seguito indicata, firmata dal Progettista della variante, dal Direttore dei Lavori e controfirmata dal Collaudatore in corso d'opera: a) Asseverazion |
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Articolo 10 - Formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti1. Il parere di cui all'art. 13 della Legge n. 64/74, è richiesto per la formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti di livello comunale nonché per tutti gli atti di pianificazione la cui competenza è attribuita agli enti sub regionali ed è reso dall'Ufficio geologico, per i Comuni ricadenti nella Provincia di Potenza e dall'Ufficio Territorio per i Comuni ricadenti nella Provincia di Matera. 2. A tal fine, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, i soggetti proponenti a competenza sub - regionale, devono predisporre studi geologici dei te |
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Articolo 11 - Adeguamento degli strumenti urbanistici1. Gli adeguamenti degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, diretti esclusivamente all'osservanza della normativa antisismica di cui ai Decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 3 della L. 64/74 sono adottati ed |
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Articolo 12 - Criteri e modalità attuativi1. Con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, saranno tra l'altro definiti: a) la Modulistica Unificata Regionale (MUR); N7 b) individuazione dei contenuti minimi del progetto esecutivo riguardante le strutture; N7 |
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Articolo 12-bis - Elenco Regionale di Professionisti in Materia di Difesa del Territorio dal Rischio Sismico1. È istituito presso |
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Articolo 12-ter - Modello organizzativo |
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Articolo 14 - Abrogazione1. Sono abrogate la L.R. 29/11/1982 n. 4 |
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Articolo 14-bis - Norma Finanziaria |
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Articolo 15 - Dichiarazione di urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vig |
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