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L.R. Piemonte 13/04/1995, n. 60

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale.
La presente legge è abrogata dalla L.R. 26/09/2016, n. 8 ad esclusione del comma 3 dell’articolo 20, che sarà abrogato dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 14, comma 5 della legge 132/2016.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 20/11/2002, n. 28
- L.R. 27/01/2009, n. 3
- L.R. 04/12/2009, n. 30
- L.R. 12/03/2012, n. 2
- L.R. 27/01/2015, n. 1
- L.R. 26/09/2016, n. 8
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Capo I. - Finalità e oggetto della legge
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Art. 1. - (Finalità e oggetto)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate, in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modifiche dalla legge 21 gennaio 1994, n. 6

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Capo II. - Istituzione e ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA)
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Art. 2. - (Istituzione dell'ARPA)

1. È istituita l'ARPA quale Ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, tecnico giuridica, patrimoniale, contabile, posto sotto la vigilanza del Presidente della Giunta Regionale al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione Piemonte nel campo della tutela ambientale e del coordinamento delle attività di prevenzione.

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Art. 3. - (Attività tecnico scientifiche dell'ARPA)

1. Ai sensi dell'articolo 03 del D.L. 496/1993 così come convertito dalla legge 61/1994 e ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della presente legge, sono attribuite all'ARPA le attività inerenti:

a) al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, nonché della riduzione o eliminazione dell’inquinamento acustico, dell’aria, delle acque e del suolo; al controllo sull’igiene dell’ambiente, sulle attività connesse all’uso pacifico dell’energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni; allo studio, all’analisi e al controllo dei fattori geologici, meteorologici, idrologici e nivologici per la tutela dell’ambiente nonché per la previsione finalizzata alla prevenzione dei rischi naturali, ivi compresa la partecipazione al Servizio meteorologico nazionale distribuito; N13

b) alla raccolta, all'elaborazione, all'organizzazione sistematica e messa a disposizione dei flussi informativi rilevanti sotto il profilo della prevenzione e protezione ambientale e territoriale nell'ambito d

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Art. 4. - (Organi dell'ARPA)

1. Sono organi dell'ARPA:

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Art. 5. - (Direttore generale)

1. Il direttore generale è nominato con deliberazione della Giunta regionale tra persone in possesso di comprovata professionalità ed esperienza nella direzione delle organizzazioni complesse. N4

2. Il Direttore generale è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARPA, in coerenza con gli obiettivi fissati dal Comitato regionale di indirizzo di cui all'articolo 14, nonché della corretta gestione delle risorse.

3. Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 2, al Direttore sono riservati i poteri di direzione e di gestione non espressamente assegnati alla dirigenza dalla normativa vigente e dallo Statuto, nonché la legale rappresentanza dell’ARPA. N14

4. Il Direttore generale provvede in particolare:

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Art. 6. - (Collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno designato dall&rsquo

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Art. 7. - (Organizzazione)

1. L'ARPA è articolata a livello centrale e periferico, ai sensi degli articoli 9 e 10 e secondo criteri di:

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Art. 8. - (Regolamento)

1. Il Direttore generale adotta il Regolamento dell'ARPA; entro sessanta giorni dalla costituzione della stessa il Direttore generale adotta un Regolamento per la prima organizzazione dell'Ente, in attesa dell'adozione del provvedimento della Giunta Re

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Art. 9. - (Articolazione centrale)

1. Fanno parte dell'articolazione centrale l'ufficio di direzione, le aree funzionali quali riferimenti organizzativi definiti nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 8 per la gestione delle attività di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico ed amministrativo relative ad un complesso omogeneo delle funzioni elencate all'articolo 3. All'istituzione, modifica o soppressione delle aree funzionali si provvede nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 8 nel rispetto dei seguenti criteri:

a) omogeneità e rilevanza delle materie e funzioni attribuite;

b) specificit&agra

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Art. 10. - (Strutture periferiche)

N17

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Art. 11. - (Consulenza e collaborazioni)

1. L'ARPA stipula convenzioni quadro con l'Università ed il Politecnico di Torino tali da garantire un continuo interscambio di informazioni ed esperienze ovvero uno specifico apporto scientifico quando la complessit&a

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Capo III. - Rapporti istituzionali e consultivi dell'ARPA
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Art. 12. - (Rapporti con i Dipartimenti di prevenzione delle USL)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, le direttive da adottarsi dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 23, comma 9 della L.R. 24 gennaio 1995, n. 1

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Art. 13. - (Convenzioni tra Regione e Province)

1. La Regione stipula con le Province apposite convenzioni con le quali sono stabiliti i criteri di dipendenza funzionale delle strutture periferiche dell'ARPA dalle Amministrazioni provinciali per l'esercizio delle funzioni di loro competenza.

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Art. 14. - (Comitato regionale di indirizzo)

1. Al fine di garantire a livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo delle azioni di tutela ambientale e di prevenzione, è istituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale il Comitato regionale di indirizzo (di seguito denominato Comitato regionale), al quale compete la determinazione degli obiettivi istituzionali in materia e la verifica dei risultati delle attività svolte dell'ARPA, nonché del loro coordinamento con le attività dei Dipartimenti di prevenzione delle USL.

2. Il Comitato regionale è composto da:

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Art. 15. - (Comitati provinciali di coordinamento)

1. Presso ogni Provincia sono istituiti, con decreto del Presidente della Giunta provinciale competente, i Comitati provinciali di coordinamento (di seguito denominati Comitati provinciali), al fine di assicurare, nell'ambito degli obiettivi fissati dal Comitato regionale di indirizzo, l'integrazione ed il coordinamento delle attività dei Dipartimenti provinciali o sub provinciali dell'ARPA con i servizi delle rispettive amministrazioni provinciali e con i Dipartimenti di prevenzione delle USL.

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Art. 16. - (Consultazioni e diritto di accesso all'informazione ed alla documentazione)

1. Lo Statuto dell'ARPA disciplina le forme di consultazione delle associazioni di ca

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Capo IV. - Dotazioni dell'ARPA e norme finanziarie
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Art. 17. - (Finanziamento)

1. Al finanziamento dell'ARPA si provvede mediante:

a) una quota del fondo sanitario regionale destinata alla prevenzione, secondo parametri deter

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Art. 18 - (Contabilità )

N5

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Art. 19. - (Personale)

1. All'ARPA sono trasferiti sin dalla sua costituzione:

a) il personale dei presidi multizonali di prevenzione "Laboratori di sanità pubblica";

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Art. 20. - (Trattamento giuridico ed economico del personale)

1. Ai sensi dell'articolo 03, comma 5, del D.L. 496/1993 così come convertito dalla legge 61/1994, in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il personale assegnato e trasferito all'ARPA a norma della presente legge conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto dell'assegnazione e del trasferimento, compresa l'anzianità maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in corso di sv

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Art. 21. - (Assegnazione di beni e trasferimento dei rapporti giuridici preesistenti)

1. Sono trasferiti all'ARPA sin dalla sua costituzione:

a) i beni mobili

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Capo V. - Norme transitorie e finali
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Art. 22. - (Norma transitoria)

1. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela a

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Art. 23. - (Criteri per la ricomposizione delle funzioni amministrative in materia di prevenzione e tutela ambientale)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 02, comma 1, del D.L. 496/1993 così come convertito dalla legge 61/1994, la Regione, attraverso apposite leggi da adottarsi entro il 1° gennaio 1996, ricompone in un quadro organico le funzioni amministrative in materia di prevenzione e tutela ambientale.

2. Le leggi regionali di cui al comma 1:

a) riservano alla Regione le funzioni amministrative

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20467 3223836
Art. 24. - (Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge valgono per l'ARPA

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Art. 25. - (Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



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