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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Emilia Romagna 22/02/1993, n. 10
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- L.R. 31/07/2020, n. 3
- L.R. 30/05/2016, n. 9
- L.R. 20/04/2012, n. 3
- L.R. 19/12/2002, n. 37
- L.R. 21/04/1999, n. 3
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Art. 1 - Oggetto e finalità |
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Art. 2 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici1. La costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, la cui tensione nominale sia compresa fra 5000 e 150 mila volt, di opere accessorie, nonché di varianti di quelli esistenti che implicano modifiche delle caratteristiche tecniche indicate nella autorizzazione, sono soggetti ad autorizzazione, che può motivatamente imporre obblighi speciali o particolari prescrizioni. L'autorizzazione è rilasciata nell'osservanza delle norme vigenti e delle disposizioni della presente legge e previa acquisizione, a cura del richiedente, degli atti che consentano l'attraversamento di zone soggette a specifica tutela, definite, in particolare, dagli strumenti di pianificazione territoriale regionale e provinciale. |
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Art. 2-bis - Effetti dell'autorizzazione e parere preventivo1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici viene richiesta sulla base del progetto definitivo. 2. Fino all'approvazione degli strum |
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Art. 3 - Procedimento autorizzatorio1. La domanda di autorizzazione ed i relativi allegati, contestualmente alla richiesta dei pareri di cui al comma 3, sono presentati alla Provincia, che provvede al deposito presso la propria sede e alla pubblicazione dell'avviso dell'avvenuto deposito nel Bollettino ufficiale della Regione e su uno o più quotidiani diffusi nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. Qualora, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 3, il rilascio dell'autorizzazione comporti variante al POC o, in via transitoria, al PRG, l'av |
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Art. 4 - Tutela della salute e dell'incolumità della popolazione1. In sede di progetto devono essere valutati, secondo le vigenti disposizioni, i livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici della popolazione resident |
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Art. 4-bis - Procedure espropriative per opere soggette ad autorizzazione1. Nella domanda di autorizzazione, l'interessato può richiedere alla Provincia la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere. 2. A tal fine il soggetto richiedente deve predisporre e presentare, assieme alla domanda di autorizzazione, un elaborato, in cui sono indicate |
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Art. 5 - Procedure espropriative per opere non soggette ad autorizzazione |
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Art. 7 - Concessioni edilizie1. La realizzazione di linee ed impianti elettrici non è soggetta a concessione edilizia. |
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Art. 8 - Decadenza, revoca e sospensione1. L'autorizzazione è dichiarata decaduta qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nella stessa e persista in tale inosservanza anche dopo la notifica di una specifica diffida. Il provvedimento di diffida prescrive: |
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Art. 9 - Collaudo1. Le linee e gli impianti elettrici autorizzati sono sottoposti a collaudo da parte del titolare dell'autorizzazione, entro quattro anni dalla messa in esercizio, qualora entro tre anni non siano state presentate opposizioni dal Ministero competente, ai sensi del punto 3.1.03 del Cap. 3 "Disposizioni finali e transitorie" del decreto interministeriale 21 marzo 1988, con il quale sono state approvate, in esecuzione della |
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Art. 11 - Rapporti con i PRG1. I Piani regolatori generali( PRG) recepiscono le linee e gli impianti elettrici dichiarati di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 5. |
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Art. 12 - Sanzioni1. L'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, senza la preventiva autorizzazione, ovvero in difformità della stessa, è assoggettata ad una s |
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Art. 13 - Norme per l'esercizio delle funzioni delegate1. Le Province esercitano le funzioni delegate dalla presente legge in coerenza con gli strumenti della programmazione e della pianificazione regionale ed in conformità ad atti di indirizzo e coordinamento - emanati con decreto del presidente della Giunta regionale su |
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Art. 14 - Intervento sostitutivo1. La Giunta regionale provvede in via sostitutiva nel caso di ingiustificato ritardo |
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Art. 15 - Norme transitorie1. I proprietari degli impianti aventi tensione compresa fra 401 e 30 mila volts, già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione definitiva, entro due anni dalla data predetta, devono richiedere l'autorizzazione al competente ufficio della provincia interessata presentando un'apposita istanza, corredata da: a) un elenco degli impianti |
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Art. 16 - Catasto1. La Regione, in collaborazione con le Province - che provvedono al rilevamento dei |
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Art. 17 - Spese per le funzioni delegate |
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